Sentenza 11 aprile 2003
Massime • 1
In tema di disciplina degli avvisi e della partecipazione delle parti all'udienza camerale fissata dal giudice per le indagini preliminari a seguito dell'opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione, tra i destinatari dell'avviso di udienza deve ricomprendersi anche il difensore di fiducia che sia stato appositamente nominato, con contestuale procura speciale, ai fini dell'opposizione e della successiva partecipazione al contraddittorio camerale.(Nel caso di specie, la S.C., nel rilevare che l'omesso avviso al difensore di fiducia integrava l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 127, comma quinto, del codice di rito ha annullato l'ordinanza di archiviazione impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di merito per la procedura camerale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2003, n. 24087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24087 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MARRONE FRANCO PRESIDENTE
Dott. NICASTRO FRANCESCO CONSIGLIERE
Dott. PERRONE PASQUALE "
Dott. MARINI PIER FRANCESCO "
Dott. AMATO ALFONSO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ET ET N. IL 27/09/1946;
2) AI OS AR N. IL 11/02/1954;
3) AI ST N. IL 09/08/1960;
avverso DECRETO del 20/05/2002 GIP TRIBUNALE di SIRACUSA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere MARINI PIER FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al giudice precedente.
FATTO E DIRITTO
TA TT, persona offesa nel procedimento nei confronti di LA SA IA e LA AU in ordine al reato di cui all'art. 610 cod. pen., ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso l'ordinanza di archiviazione del procedimento emessa in data 20.5.2002 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa.
La ricorrente deduce violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, sul rilievo che il Giudice, chiamato a pronunciarsi della richiesta di archiviazione, ha fissato l'udienza camerale omettendo però di darne avviso al difensore di fiducia nominato con contestuale procura speciale a proporre l'opposizione, sicché risulterebbe violato il principio del contraddittorio che informa l'art. 127 cod. proc. pen. Il Procuratore Generale di legittimità ha chiesto, con propria requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento, condividendo la censura della ricorrente.
Il ricorso merita accoglimento.
Risulta, infatti, che la persona offesa, con atto 8.1.2002, nominò l'Avv.to Sebastiano Blancato conferendogli la procura speciale per proporre l'opposizione alla richiesta di archiviazione;
l'avviso della udienza camerale, fissata dal G.I.P. in applicazione del comma 3 dell'art. 410 cod. proc. pen., non venne però notificato al difensore.
Orbene, poiché nella specie la persona offesa ha nominato il difensore in funzione dell'opposizione, sostituendolo a sè medesima sia nella redazione dell'atto sia nella fase di contraddittorio camerale sulle ragioni dell'opposizione, ritiene il Collegio che in tale specifica ipotesi l'avviso fosse dovuto all'Avv.to Blancato onde assicurare un contraddittorio effettivo;
e, ciò, dunque, in deroga al principio - reiteratamente affermato nelle pronunce dei giudici di legittimità - secondo cui, in ragione della specifica e prevalente disciplina dettata dall'art. 409 cod. proc. pen. rispetto a quella di cui all'art. 127 stesso codice, destinatari dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio fissata ex comma 3 dell'art. 410, sono soltanto i soggetti indicati nel comma 2 del primo articolo.
Ricorre nella specie, nullità ex art. 17 comma 5 cod. proc. pen., fondatamente dedotta con il ricorso per cassazione giusta previsione del comma 6 dell'art. 409 stesso codice.
Il provvedimento, pertanto, deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa (ufficio del Gip) per la corretta procedura dell'udienza camerale.
P.Q.M.
La Corte,annulla senza rinvio l'impugnato provvedimento e trasmette gli atti al Tribunale di Siracusa per la procedura camerale. Così deciso in Roma, il 11 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 GIUGNO 2003.