Sentenza 17 gennaio 2006
Massime • 1
L'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, nel prevedere che la pena sia aumentata da un terzo alla metà per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo, non intende escludere l'applicabilità di essa ai reati puniti con l'ergastolo, ma semplicemente quantificare l'aumento di pena applicabile in presenza della suddetta aggravante; sicché essa può essere contestata anche nel caso di omicidio premeditato, anche se la contestazione svolgerà i suoi effetti solo nel caso di esclusione della premeditazione, conseguendo invece da tale circostanza aggravante l'ergastolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2006, n. 5651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5651 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 17/01/2006
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 116
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 026840/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA TT VA, N. IL 31/07/1971;
avverso ORDINANZA del 17/06/2005 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. VITO MORETTI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 17.6.2005 il Tribunale del Riesame di Bari, a seguito di appello proposto ex art. 310 c.p.p. dal Procuratore della Repubblica della stessa città avverso l'analogo provvedimento in data 29.5.2004 del GIP in sede, reiettivo della richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di LA TT VA per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e di riconoscimento dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, relativamente al delitto di omicidio commesso il 26.1.2001 ai danni di IM VA, per il quale era stata invece applicata misura custodiale con esclusione della suddetta aggravante, in parziale accoglimento dell'impugnazione, riconosceva l'esistenza della medesima aggravante, respingendola però relativamente alla richiesta di applicazione della misura cautelare in ordine al reato associativo. Osservava il Tribunale che, pur in mancanza di gravi indizi circa l'esistenza, in capo al La TT, del dolo specifico di agevolare l'associazione mafiosa cui l'omicidio era riferibile, tuttavia le modalità con cui il fatto criminoso era stato compiuto (azione plateale commessa con uso di armi di giorno e in pieno centro cittadino), ne rivelava le caratteristiche tipiche del metodo mafioso, essendo stato compiuto mediante la prospettazione della sua provenienza da una organizzazione criminale di stampo mafioso. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso, tramite il suo difensore, il La TT, lamentando contraddittorietà e illogicità della motivazione, sul rilievo che, da una canto, il Tribunale aveva escluso l'esistenza del dolo specifico di agevolare una cosca mafiosa e, dall'altro, aveva ravvisato l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, agganciandola apoditticamente alla supposta ravvisabilità del cosiddetto metodo mafioso in una azione criminosa che in realtà nulla aveva avuto di particolarmente eclatante o efferato. Inoltre, poiché il reato di omicidio a lui contestato era punibile, in presenza dell'altra aggravante della premeditazione, con la pena dell'ergastolo, la suddetta diversa aggravante era da considerare non compatibile con la contestazione.
Il ricorso è privo di fondamento.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nessuna contraddizione è rilevabile nella pronuncia impugnata. Vero è, infatti, che, la circostanza aggravante prevista dal D.L. 13 maggio 1991 n. 152, art. 7, convenite nella L. 12 luglio 1991, n. 203, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività di una associazione per delinquere di stampo mafioso, è normalmente configurabile con riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti a sodalizio criminoso di tale specie. Ma è altrettanto vero che la suddetta aggravante può pacificamente configurarsi anche in riferimento a qualsiasi soggetto, anche non associato, che, nel commettere un delitto, adotti il cosiddetto "metodo mafioso" (e cioè si avvalga delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.) ovvero agisca al fine di agevolare le attività di una consorteria mafiosa. L'esattezza di tale rilievo è di intuitiva percezione e si ricava anche dalla considerazione che, prima della sentenza di questa Corte a sezioni unite n. 10 del 28.3.2001 - ric. Cinalli ed altri - che ha statuito la compatibilità della aggravante in questione anche in riferimento ai reati-fine commessi dagli associati ad un sodalizio mafioso, si dubitava che essa fosse configurabile riguardo agli intranei di esso, ritenendola configurabile solo riguardo agli estranei (v., ad esempio, Cass., Sez. 5^, sent. n. 8347 del 3.7.1997, Bellanova;
Sez. 1^, sent. n. 3342 del 5.7.1994, Magliari ecc.). Se ne ricava che, anche in mancanza del fine specifico di agevolare una cosca mafiosa, l'aggravante di cui sopra può essere ravvisata allorché il delitto venga posto in essere con modalità che evidenzino che l'agente si è avvalso delle condizioni indicate nell'ari. 416 bis c.p., ossia abbia fatto ricorso a comportamenti che si richiamino al metodo mafioso.
Quanto all'altra questione sollevata dal ricorrente, secondo cui l'aggravante di cui sopra sarebbe incompatibile con i reati punibili con la pena dell'ergastolo, tale asserzione nasce da una lettura non attenta della norma di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Allorché la disposizione di cui sopra prevede che la pena è aumentata da un terzo alla metà "per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo" non intende affatto escludere l'applicabilità di essa ai reati puniti con l'ergastolo, ma intende semplicemente quantificare l'aumento di pena applicabile (a pena diversa da quella perpetua) in presenza di tale aggravante, aumento che non è ovviamente ipotizzatole allorché la pena infima sia quella dell'ergastolo. La diversa interpretazione "porterebbe alla illogica conclusione che per un delitto originariamente punito con la pena dell'ergastolo, come per esempio l'omicidio aggravato, per effetto della applicazione di una sola circostanza attenuante ritenuta prevalente può essere inflitta la pena da venti a ventiquattro anni di reclusione, mentre nel caso di omicidio aggravato dalla sola circostanza di cui all'art. 7, poiché non è ammesso il giudizio di equivalenza e prevalenza con le circostanze attenuanti - salvo quelle di cui agli artt. 98 e 114 c.p. - la riduzione potrebbe essere effettuata in astratto su una pena di anni trenta di reclusione, con la conseguenza, sempre in astratto, della possibilità di applicare una pena più grave per un fatto meno grave", (in tal senso, v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 20499 del 10.1.2002, Ferraioli). A ciò si aggiunga che, in caso di contestazione di un omicidio premeditato (punibile quindi con l'ergastolo), non potendo contestarsi, secondo la tesi che si contrasta, anche l'aggravante del metodo mafioso pur quando sia ravvisatole, qualora si escluda, all'esito del giudizio, l'aggravante della premeditazione, non si vede per quale ragione l'altra aggravante ad effetto speciale non debba essere presa in considerazione ai fini della quantificazione della pena.
La soluzione più logica, ad avviso di questo Collegio, è che l'aggravante di cui al citato art. 7 può essere ugualmente contestata anche in relazione ad un reato astrattamente punibile con l'ergastolo; la stessa però non sarà operante in caso di condanna all'ergastolo, ma potrà svolgere i suoi effetti nel caso di esclusione dell'aggravante della premeditazione, dal momento che, in tal caso, il reato non sarà più punito con la pena dell'ergastolo. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, va dato mandato alla cancelleria di trasmettere copia della presente ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente trovasi detenuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2006