Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5458 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
REPUB B 5458/0 1 Aula A ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro Presidente R.G. 7356/98 Dott. Vincenzo Trezza UT Donati V. Consigliere Rel. " Mario 11 Cron. 11738 "1 Donato Figurelli " Alessandro De Renzis " Rep. " Saverio Toffoli Ud.2/2/2001 " ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da A-cerone EP AZ, elett.dom. in Roma, via Germanice n.1.98, presso l'avv. Tommaso Manzo che unitamente all'avv. Mario Palmieri lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
-I.N.P.S.,in PREVIDENZA SOCIALEISTITUTO NAZIONALE DELLA pro-tempore,elett.dom.in del legale rappresentante persona Roma, via della Frezza n.17 presso l'Avvocatura Centrale 557 difeso dagli avv. Domenico dell'Istituto, rappresentato e 1 uro, Fabrio Fonzo Fabrizio Correra,per procura speciale in Ponturo, e calce al controricorso;
CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Cremona in data 10 dicembre 1997, n.398 (R.G.N.375/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 2/2/2001,la Donati Cons.Dr.Mario relazione della causa svolta dal UT Viscido;
udito l'avv. Domenico Ponturo;
Ministero, nella del udito il Pubblico persona Sost. Proc. Gen. Dr. Massimo Fedeli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO GI RR, nella qualità di titolare della omonima impresa edile, proponeva opposizione davanti al RE del lavoro di Cremona al decreto 28 giugno 1993 con cui,su istanza dell'INPS,gli era stato ingiunto il pagamento di 80.547.405,oltre interessi, per omissioni contributive riferite al periodo dal 1° aprile 1990 al 31 luglio 1992. Deduceva l'opponente che la pretesa creditoria dell'Istituto traeva origine dall'omesso versamento dei contributi nei confronti GI ON e SC DE ritenuti suoi dipendenti, di ma in effetti prestatori di opere in assoluta autonomia, iscritti all'albo delle imprese artigiane. 2 fly L'INPS, nel costituirsi in giudizio,contestava la fondatezza degli argomenti addotti. Con successivi ricorsi il AR proponeva opposizione avverso due ordinanze emesse, rispettivamente, dai Direttori Provinciali dell'INPS e dell'INAIL con cui gli era stato ingiunto, in relazione ai medesimi fatti,il pagamento delle somme di lire 1.888.500 e di lire 3.979.048 per sanzioni amministrative ex lege n.689 del 1981. Dopo avere disposto la riunione dei tre procedimenti ed escussi i testi,il RE, con sentenza del 15 gennaio 1997, preso dell'avvenuta regolarizzazione per condono della posizioneatto del ON, respingeva l'opposizione relativamente al DE, dichiarando estinto il processo in ordine alla ordinanza 2 ingiunzione emessa dall'INAIL. La decisione, su appello del AR, veniva confermata, con sentenza del 10 dicembre 1997, dal locale Tribunale, che accertava essere intercorso con il DE un rapporto di lavoro subordinato onde la debenza dei contributi e delle sanzioni ingiunte. Il AR ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha resistito l'Istituto con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con due motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione nel profilo logico e giuridico delle censure proposte, denunciandosi omessa e/o insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia nonché violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c., si censura l'impugnata 3 subordinata del rapporto sentenza per avere accertato la natura sulla scorta dei criteri cosiddetti suppletivi, pur avendo riconosciuto che dalle deposizioni dei testi escussi non era emersa alcuna prova in ordine ad un vincolo di tale natura. A tal proposito il Tribunale avrebbe dovuto considerare: che era possibile il riferimento agli elementi caratteristici di valore secondario (quali l'oggetto della prestazione, l'inesistenza in capo al lavoratore di una organizzazione di tipo imprenditoriale anche in termini minimi, l'assenza del rischio) qualora l'elemento della subordinazione non fosse stato agevolmente apprezzabile per le concrete modalità del rapporto,e non nel caso in cui non fosse assolutamente emerso;
non era corretto porre a base del proprio convincimento una mera presunzione invece che i fatti accertati, senza nemmeno ricercare 2 preventivamente la volontà delle parti (dichiarazioni rese dal ON e dal DE ). che avevano escluso l'elemento della subordinazione. In altro profilo la valutazione di tutti gli elementi emersi dall'attività istruttoria esperita aveva evidenziato che l'INPS,su cui gravava l'onere della prova, non aveva dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e quindi la fondatezza della propria domanda. I motivi vanno rigettati perché infondati. In subiecta materia questa Corte Suprema ha affermato con orientamento costante i seguenti principi: Pr l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore disciplinare del datore dial potere direttivo e lavoro, con limitazione della sua autonomia ed inserimento conseguente nell'organizzazione aziendale (Cass. ., 4 novembre 2000, n. 14414; Cass.,11 settembre 2000, n.11936;Cass.,2 settembre 2000,n. 11502; Cass., 13 luglio 2000, n.9292; Cass., 16 gennaio 1996.n.326); qualora l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive -quale tratto tipico della subordinazione - non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto,occorre fare riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari (quali la collaborazione, continuità della prestazione,l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale),i quali, ↑se individualmente considerati, sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori da parte del giudice di merito (fra le tante, Cass.,6 novembre Cass., , 11 settembre 2000, cit., sulla1992, n. 12033;vedi anche utilizzabilità degli elementi sussidiari specialmente quando nel 5 caso concreto non emergano elementi univoci a favore dell'una ° dell'altra soluzione); l'accertamento degli elementi, che rivelano l'effettiva presenza del parametro stesso (assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione aziendale) nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e sono idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente (vedi Cass., 4 novembre 2000,n.14414motivato, resta insindacabile cit.). Siffatti principi sono stati nella specie applicati dal il quale Tribunale, che, dopo avere rilevato che i testi escussi non avevano fornito elementi utili in ordine alla sussistenza di un vincolo di non era, in particolare, agevolmentesubordinazione e che apprezzabile il parametro dell'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive, ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, essendo emersa una serie di elementi sussidiari che, valutati globalità, avevano fornito la prova del vincolo dinella subordinazione. che:il DE, ilIn particolare, il Tribunale ha accertato quale aveva prestato la sua opera con continuità per un apprezzabile lasso di tempo, aveva svolto mansioni tipiche di operaio specializzato (lavori di intonacatura e di posa di falsi telai), fornendo delle semplici opere e non il risultato di Pr 6 sprovvisto di una qualsiasi un'attività lavorativa;
egli era da utilizzare gli strumenti organizzazione di impresa, tanto cancellato dall'albo degli forniti dal AR e da essere artigiani all'inizio del rapporto;
aveva lavorato con carattere di esclusività e senza alcun rischio, ricevendo con cadenza mensile la retribuzione. Trattasi di giudizio corretto ed esente da errori nel profilo logico-giuridico, come tale incensurabile in questa sede. Il ricorso va perciò rigettato. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
R La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese oltre lire quatt liqui in lire 15000 milioni per onorari. Roma, 2 febbraio 2001 Il Consigliere est. Il Presidente Viiceuro Tresse 1 3 3 5 0 1 Chille . . N A T S R 3 S Cancelleria I A 7 A ' - D L T 8 , CANCELLIERE , L - E O A 1 L D S 1 E L I P O S E S R N I G I E N G D S Depositata in G E I A O L A T A S 11 APR. 2001 O A IERE O D T L IL E P T L , I M E I R O CELL I D R A D T S D I O CAN E G T E i, R N ogg IL E S E SUPREMA NOIZYSSY 7