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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5106 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. AN MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3545 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Arcuri e Nicolò Arcuri ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a Palermo, via Rosolino Pilo n. 20 ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2
, nato a [...] il [...] ( ) Controparte_2 C.F._3 resistenti contumaci
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 26/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19/03/2025 , premettendo che con sentenza di Parte_1 divorzio emessa da questo Tribunale in data 06/03/2008-03/03/2009 era stato onerato a versare alla resistente l'assegno di € 300,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio nato a [...] il [...], ha chiesto la revoca di tale assegno, stante l'età del figlio CP_2
e la piena capacità lavorativa.
I resistenti, ritualmente avvisati, sono rimasti contumaci.
2. All'udienza del 01/10/2025 il ricorrente ha dichiarato “mio figlio il prossimo mese di CP_2 dicembre compirà 34 anni;
lui è iscritto da dieci anni all'università di biotecnologie;
gli
1 mancano solo due materie per la laurea, ma ancora non le ha sostenute;
si è diplomato al liceo scientifico ma ha alte competenze nel settore informatico;
so che lavora per un'azienda con sede a Cammarata che si occupa dello sviluppo di programmi informatici;
so che lo devono mettere in regola;
con mio figlio siamo in buoni rapporti e lui sa di questo giudizio;
io comunque ci sarò sempre per mio figlio e se lui avrà bisogno, è certo che lo aiuterò; io continuo
a versare l'assegno di mantenimento per mia moglie;
non ho chiesto la revoca di detto assegno”.
Dopodiché, acquisita la documentazione di legge, la causa è stata assunta in decisione.
3. In punto di diritto giova osservare che l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne perdura per un periodo di tempo che, pur non potendo essere predeterminato, va fatto coincidere con il completamento degli studi e con il conseguimento del titolo relativo, ovvero con l'avviamento dei figli ad una professione, arte o mestiere confacente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia;
il giudice di merito non può prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera scelta delle opportunità offertegli;
(cfr. Cass., 08/09/2015,
n. 17808; Cass., 11/01/2007, n. 407).
Dal punto di vista dell'onere probatorio, va ricordato che “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27904 del 13/10/2021).
Ed ancora: “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile
2 impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Sez. 1, Sentenza n.
26875 del 20/09/2023).
4. Nella specie, alla luce dell'età del figlio delle parti, di anni 34, delle dichiarazioni rese dal ricorrente e dello stesso comportamento processuale della resistente e dello stesso figlio maggiorenne, al quale il ricorso è stato pure notificato, ricorrono senz'altro i presupposti per revocare il contributo posto a carico del padre.
Quanto all'assegno divorzile previsto in sentenza in favore della resistente, alcuna domanda di modifica è stata formulata dal ricorrente.
5. La natura del giudizio e la contumacia della resistente inducono a lasciare a carico del ricorrente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella contumacia della resistente, definitivamente pronunciando;
A parziale modifica delle statuizioni economiche della sentenza di divorzio n. 1987/2008, emessa da questo Tribunale in data 06/03/2008- 03/03/2009;
1) Revoca, a decorrere dal deposito del ricorso (marzo 2025), l'obbligo di Parte_1
di corrispondere a l'assegno di € 300,00 al mese a
[...] Controparte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio nato a [...] il [...]. CP_2
2) Lascia a carico del ricorrente le spese di lite.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 15/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA RI AN CE
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. AN MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3545 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Arcuri e Nicolò Arcuri ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a Palermo, via Rosolino Pilo n. 20 ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2
, nato a [...] il [...] ( ) Controparte_2 C.F._3 resistenti contumaci
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 26/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19/03/2025 , premettendo che con sentenza di Parte_1 divorzio emessa da questo Tribunale in data 06/03/2008-03/03/2009 era stato onerato a versare alla resistente l'assegno di € 300,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio nato a [...] il [...], ha chiesto la revoca di tale assegno, stante l'età del figlio CP_2
e la piena capacità lavorativa.
I resistenti, ritualmente avvisati, sono rimasti contumaci.
2. All'udienza del 01/10/2025 il ricorrente ha dichiarato “mio figlio il prossimo mese di CP_2 dicembre compirà 34 anni;
lui è iscritto da dieci anni all'università di biotecnologie;
gli
1 mancano solo due materie per la laurea, ma ancora non le ha sostenute;
si è diplomato al liceo scientifico ma ha alte competenze nel settore informatico;
so che lavora per un'azienda con sede a Cammarata che si occupa dello sviluppo di programmi informatici;
so che lo devono mettere in regola;
con mio figlio siamo in buoni rapporti e lui sa di questo giudizio;
io comunque ci sarò sempre per mio figlio e se lui avrà bisogno, è certo che lo aiuterò; io continuo
a versare l'assegno di mantenimento per mia moglie;
non ho chiesto la revoca di detto assegno”.
Dopodiché, acquisita la documentazione di legge, la causa è stata assunta in decisione.
3. In punto di diritto giova osservare che l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne perdura per un periodo di tempo che, pur non potendo essere predeterminato, va fatto coincidere con il completamento degli studi e con il conseguimento del titolo relativo, ovvero con l'avviamento dei figli ad una professione, arte o mestiere confacente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia;
il giudice di merito non può prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera scelta delle opportunità offertegli;
(cfr. Cass., 08/09/2015,
n. 17808; Cass., 11/01/2007, n. 407).
Dal punto di vista dell'onere probatorio, va ricordato che “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27904 del 13/10/2021).
Ed ancora: “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile
2 impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Sez. 1, Sentenza n.
26875 del 20/09/2023).
4. Nella specie, alla luce dell'età del figlio delle parti, di anni 34, delle dichiarazioni rese dal ricorrente e dello stesso comportamento processuale della resistente e dello stesso figlio maggiorenne, al quale il ricorso è stato pure notificato, ricorrono senz'altro i presupposti per revocare il contributo posto a carico del padre.
Quanto all'assegno divorzile previsto in sentenza in favore della resistente, alcuna domanda di modifica è stata formulata dal ricorrente.
5. La natura del giudizio e la contumacia della resistente inducono a lasciare a carico del ricorrente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella contumacia della resistente, definitivamente pronunciando;
A parziale modifica delle statuizioni economiche della sentenza di divorzio n. 1987/2008, emessa da questo Tribunale in data 06/03/2008- 03/03/2009;
1) Revoca, a decorrere dal deposito del ricorso (marzo 2025), l'obbligo di Parte_1
di corrispondere a l'assegno di € 300,00 al mese a
[...] Controparte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio nato a [...] il [...]. CP_2
2) Lascia a carico del ricorrente le spese di lite.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 15/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA RI AN CE
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