Sentenza 13 ottobre 2005
Massime • 1
La violazione dell'obbligo, stabilito dal giudice in sede di separazione coniugale, di versamento all'altro coniuge dell'assegno per contribuzione al mantenimento dei figli non integra il reato contravvenzionale di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, perchè la norma di cui all'art. 650 cod. pen. ha carattere sussidiario e pertanto si applica ogniqualvolta il fatto non sia sanzionato da una specifica norma. (Nella specie la Corte ha stabilito che il fatto può invece integrare gli estremi del delitto previsto dall'art. 570, comma secondo, cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2005, n. 39750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39750 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 13/10/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 1024
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 20628/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO di Brescia;
nei confronti di:
1) RD DO N. IL 21/08/1951;
avverso SENTENZA del 24/06/2004 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 24/06/2004 il Tribunale di Brescia dichiarava non doversi procedere nei confronti di RN IN in ordine alla contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. per essere il reato estinto per intervenuta oblazione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, che ne ha chiesto l'annullamento per erronea applicazione degli artt. 650 e 162 bis c.p. sul rilievo che il fatto, così come contestato, integra gli estremi del delitto previsto dall'art. 570 c.p., trattandosi di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il ricorso è fondato.
Invero è orientamento consolidato di questa Corte che l'art. 650 c.p. è una norma a carattere sussidiario, che si applica ogniqualvolta il fatto - costituito dalla inosservanza di un ordine legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia, di igiene, di sicurezza pubblica o di ordine pubblico - non sia sanzionato da una specifica norma e, comunque, non rappresenti la base per provvedimenti e sanzioni da pronunciarsi in conseguenza. Pertanto non è configurabile la contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. a carico di un soggetto che si sottragga al versamento dell'assegno stabilito dal giudice in sede civile quale contributo per il mantenimento dei figli, trattandosi di violazione prevista in modo specifico dall'art. 570 co. 2 c.p.. Orbene nel caso di specie il fatto così come contestato - mancato versamento alla moglie LI IA dell'assegno stabilito in sede di separazione "quale contributo per il mantenimento dei figli" - potrebbe integrare gli estremi del delitto previsto dall'art. 570 co. 2 c.p. e non la contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p., che è una norma a carattere sussidiario. Nè può essere rilevante la circostanza che nel capo di imputazione sia stato indicato erroneamente l'art. 650 c.p., tenuto conto che il fatto così come contestato integra astrattamente gli estremi del delitto previsto dall'art. 570 co. 2 c.p.. Pertanto, poiché in relazione al delitto contestato non è prevista alcuna forma di oblazione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per il corso ulteriore.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2005