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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 495/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. RA BORTOT Presidente
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. LI GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 16.08.2023 da
Parte_1
, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale
[...]
dell' , rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Paiola e Pt_1
UA SC per procure generali alle liti;
-appellante- contro
, OV di , CP_1 Persona_1
elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Giancarlo Moro e Alice
Vettore che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente;
Corte d'Appello di Venezia
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 52/2023 del Tribunale di Rovigo
In punto: rendita ai superstiti
Causa trattata all'udienza del 18.12.2025
Conclusioni per parte appellante: “NEL MERITO ED IN VIA
PRINCIPALE 1) In accoglimento dell'appello proposto dall' Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo Sezione Lavoro n.
52/2023
depositata in data 24.02.2023, resa inter partes e non notificata, riformarsi in toto detta sentenza e, per l'effetto, respingersi la domanda proposta dal ricorrente , ved. CP_1 Controparte_2
nei confronti dell' 2) Spese dei due gradi come per
[...] Pt_1
legge. IN VIA ISTRUTTORIA Per le ragioni indicate nella parte narrativa oltre che per quanto già evidenziato nelle osservazioni del
CTP si chiede il rinnovo della CTU medica. Si nomina sin da Pt_1
ora quale CTP la dr. o altro medico legale in caso Persona_2 Pt_1
di impedimento”
Conclusioni per parte appellata: “per i motivi tutti di cui in premessa dichiararsi infondato l'appello avversario e per l'effetto confermarsi la sentenza impugnata. Con rifusione dei compensi professionali e distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. In via istruttoria si richiamano tutte le istanze svolte nel ricorso ex art. 414 c.p.c. nonché a verbale d'udienza, da intendersi qui per ripetute e trascritte”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 16.08.2023 l' ha Pt_1
impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Rovigo, in accoglimento del ricorso proposto da quale CP_1
OV di , ha accertato il diritto di Persona_1
quest'ultima alla costituzione della rendita ai superstiti in relazione alla morte del marito, già titolare di rendita in relazione ad un Pt_1
infortunio in itinere da cui era derivata un'inabilità permanente nella misura dell'83%.
Il Giudice di prime cure, richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui in caso di decesso del lavoratore titolare di rendita da malattia professionale, il coniuge superstite ha diritto al riconoscimento di una rendita di reversibilità ove tra l'originaria patologia e la morte sussista un nesso di causalità idoneo a contribuire al decesso del medesimo, quantomeno determinandone l'anticipazione, ha dato conto degli esiti della CTU medico legale svolta nel corso del giudizio e ritenuto sussistente il nesso di causa, o quantomeno di concausa, tra la patologia invalidante indennizzata dall' e l'evento morte. All'esito dell'infortunio in itinere il sig. Pt_1
aveva un'autonomia limitata, era fragile dal punto di vista Per_1
immunitario e ad elevato rischio di sviluppare un'infezione attraverso l'inalazione involontaria di materiale alimentare (cd. ab ingestis) e proprio tale problematica l'aveva condotto a morte. Di qui il riconoscimento della rendita alla OV.
Propone appello l' sulla base di due motivi: Pt_1
a) con il primo motivo contesta le risultanze della CTU laddove si ritiene probabile la riconducibilità dell'evento morte all'infortunio del
2008. Rileva che il sig. era una persona che aveva subito un Per_1
grave trauma cranico con conseguenze importanti a livello cerebrale ma che aveva avuto discreto recupero funzionale sino a luglio 2019, quando era iniziato un peggioramento delle sue condizioni fisiche.
Non sarebbe chiara l'origine dello shock settico che aveva
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
determinato la morte, potendo essere sia bronco polmonare, sia derivante dall'ascesso addominale rilevato in sede di autopsia.
b) con il secondo motivo contesta la rilevanza data dal giudice di prime cure al grado di probabilità indicato dal CTU. Contesta, in particolare, che sia emersa prova del nesso di causa tra la patologia sofferta all'esito dell'infortunio e il decesso e nega che dall'elaborato del CTU possa ricavarsi la sussistenza di tale nesso con un rilevante grado di probabilità; il solo che potrebbe determinare una
“ragionevole certezza” in ordine all'esistenza del nesso di causalità.
Si è costituita in giudizio l'originaria ricorrente sostenendo l'infondatezza del gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa, dopo un rinvio d'ufficio motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 18.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – I due motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
1.1 – Secondo un'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità
“Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale” (Cass. sez. lav., n. 13814 del 31/05/2017). Nello stesso senso anche la più recente Cass. sez. lav., n. 9805 del
14/04/2025.
1.2 – Nel caso di specie, gli elementi che emergono dalla CTU svolta in primo grado consentono di affermare la sussistenza del nesso di causalità in termini di probabilità qualificata.
1.2.1 – Il CTU ha rilevato che “Dalla completa analisi della copiosa documentazione presente in atti è possibile rilevare che il Sig.
a seguito del trauma occorsogli il giorno 29.11.2008 è Per_1
incorso in un gravissimo trauma cranico che ha comportato un focolaio contusivo cortico-sottocorticale parieto-occipitale sinistro
(4.5 cm circa) associato a spandimento emorragico subaracnoidea lungo la tenda tentoriale. Quindi una emorragia cerebrale post- traumatica con annessa frattura del pavimento orbitario destro”.
Descritte, quindi, le gravi limitazioni a livello sia fisico che cognitivo
– tanto da rendere necessaria la sua assistenza per le comuni attività del vivere quotidiano – il CTU ha rilevato che “L'autonomia della deglutizione era oggettivamente danneggiata stante il fatto che era specificamente eseguito un percorso riabilitativo a tal scopo. Inoltre dalla lettura dei diari anche, ma non solo, del reparto di psichiatria dell'Ospedale di Trecenta si osserva che il paziente era disfagico per i solidi e in ogni caso necessitava di dieta accuratamente studiata per questo problema. Appare certo che il paziente avesse un maggiore rischio si sviluppo di problematiche legate ad eventi di ab ingestis rispetto alla popolazione generale proprio a causa delle conseguenze dell'infortunio. Inoltre è da considerare che la globale capacità del sistema immunitario del soggetto era certamente segnata dall'occorso”.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
L'esame autoptico ha fatto emergere la presenza di diffusa stasi ematica con sparsi focolai broncopneumonici e area di flogosi cronica granulomatosa gigantocellulare in rapporto a materiale lipidico
(verosimilmente ab ingestis) nonché di una aderenza fibrotica tra stomaco e fegato che, all'esame istologico si è rivelata un “ascesso saccato con flogosi cronica granulomatosa gigantocellulare in rapporto a materiale estraneo (alimentare?), centralmente ascessualizzata e delimitata da tessuto fibrosclerotico come da esito di un tramite fistoloso”. La causa della morte viene indicata nei seguenti termini: “insufficienza cardio-respiratoria acuta in focolai broncopneumonici anche ab ingestis, ascesso saccato tra parete gastrica e fegato”.
1.2.2 – Si deve, dunque, escludere che la causa della morte sia, alternativamente, da ricercare nell'infezione polmonare ab ingestis o nell'infezione di cui all'ascesso tra parete gastrica e fegato, come prospettato dall' . La morte è stata causata da entrambi questi Pt_1
fattori, uno dei quali (il primo) da ritenersi in nesso di causa con le conseguenze dell'infortunio in itinere che avevano reso il paziente soggetto a problemi di deglutizione (disfagia) e quindi, come correttamente rilevato dal CTU, soggetto a “un maggiore rischio si sviluppo di problematiche legate ad eventi di ab ingestis rispetto alla popolazione generale proprio a causa delle conseguenze dell'infortunio”. Risulta, dunque, coerente con i dati medici emergenti dalla documentazione analizzata dal CTU l'affermazione secondo cui
“Globalmente il Sig. era un soggetto con autonomia limitata, Per_1
fragile dal punto di vista immunitario e ad elevato rischio di sviluppare una problematica di infezione attraverso ab ingestis. Tanto che proprio tale problematica lo ha condotto a morte”.
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
È pur vero che nelle conclusioni si fa riferimento al solo concetto di probabilità, senza precisare se si tratti di un elevato grado di probabilità: “Dal punto di vista della teoria condizionalistica appare probabile, seppure non è possibile esprimersi con certezza che, eliminando idealmente il precedente infortunio e quindi le sue conseguenze il Sig. non avrebbe sviluppato la sindrome che Per_1
lo ha portato a morte o in ogni caso non la avrebbe manifestata della medesima portata e negli stessi tempi”. Tale affermazione, tuttavia, non va letta isolatamente, ma alla luce delle precedenti considerazioni che danno atto sia del problema legato alla disfagia, sia della compromissione del sistema immunitario (entrambe conseguenza dell'esito dell'infortunio), sia del riscontro in sede di esame autoptico di un'infezione provocata “ab ingestis” indicata come causa o, quantomeno, concausa della morte. Se ne ricava la sussistenza del nesso di causa – o di concausa - tra le dirette conseguenze dell'infortunio sul piano fisico e l'evento morte. Non a livello di certezza ma di probabilità, da ritenersi di grado elevato proprio in ragione del fatto che le condizioni in cui versava il sig. Per_1
all'esito dell'infortunio – da ritenersi documentate e pienamente comprovate – caratterizzate anche da problemi di disfagia, sono direttamente connesse con l'infezione ab ingestis, indicata come concausa della morte. Come puntualmente rilevato dal CTU, infatti,
“la locuzione latina ab ingestis “da materiali ingeriti” viene utilizzata in campo medico per indicare l'inalazione involontaria di materiale alimentare - solido o liquido - proveniente dall'apparato digerente.
Questo tipo di situazione avviene spesso nei soggetti che hanno perso del tutto o in parte le capacità cognitive e la corretta capacità deglutitoria causando il passaggio di materiale alimentare nell'albero
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
respiratorio provocando un'infezione a tale livello che può espandersi
a tutto l'organismo”.
2 – Per le ragioni esposte, va ritenuta del tutto superflua la richiesta rinnovazione della CTU medico legale (attesa la sua chiarezza, puntualità e completezza) e l'appello proposto dall' va Pt_1
integralmente respinto.
2.1 – Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori prossimi ai medi di scaglione (valore indeterminabile a bassa complessità).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− rigetta l'appello;
− condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del Pt_1
grado che si liquidano in complessivi Euro 6.900 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei difensori dell'appellata dichiaratisi antistatari.
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 18.12.2025
Il consigliere estensore La Presidente
LI OR RA RT
~ 9 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. RA BORTOT Presidente
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. LI GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 16.08.2023 da
Parte_1
, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale
[...]
dell' , rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Paiola e Pt_1
UA SC per procure generali alle liti;
-appellante- contro
, OV di , CP_1 Persona_1
elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Giancarlo Moro e Alice
Vettore che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente;
Corte d'Appello di Venezia
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 52/2023 del Tribunale di Rovigo
In punto: rendita ai superstiti
Causa trattata all'udienza del 18.12.2025
Conclusioni per parte appellante: “NEL MERITO ED IN VIA
PRINCIPALE 1) In accoglimento dell'appello proposto dall' Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo Sezione Lavoro n.
52/2023
depositata in data 24.02.2023, resa inter partes e non notificata, riformarsi in toto detta sentenza e, per l'effetto, respingersi la domanda proposta dal ricorrente , ved. CP_1 Controparte_2
nei confronti dell' 2) Spese dei due gradi come per
[...] Pt_1
legge. IN VIA ISTRUTTORIA Per le ragioni indicate nella parte narrativa oltre che per quanto già evidenziato nelle osservazioni del
CTP si chiede il rinnovo della CTU medica. Si nomina sin da Pt_1
ora quale CTP la dr. o altro medico legale in caso Persona_2 Pt_1
di impedimento”
Conclusioni per parte appellata: “per i motivi tutti di cui in premessa dichiararsi infondato l'appello avversario e per l'effetto confermarsi la sentenza impugnata. Con rifusione dei compensi professionali e distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. In via istruttoria si richiamano tutte le istanze svolte nel ricorso ex art. 414 c.p.c. nonché a verbale d'udienza, da intendersi qui per ripetute e trascritte”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 16.08.2023 l' ha Pt_1
impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Rovigo, in accoglimento del ricorso proposto da quale CP_1
OV di , ha accertato il diritto di Persona_1
quest'ultima alla costituzione della rendita ai superstiti in relazione alla morte del marito, già titolare di rendita in relazione ad un Pt_1
infortunio in itinere da cui era derivata un'inabilità permanente nella misura dell'83%.
Il Giudice di prime cure, richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui in caso di decesso del lavoratore titolare di rendita da malattia professionale, il coniuge superstite ha diritto al riconoscimento di una rendita di reversibilità ove tra l'originaria patologia e la morte sussista un nesso di causalità idoneo a contribuire al decesso del medesimo, quantomeno determinandone l'anticipazione, ha dato conto degli esiti della CTU medico legale svolta nel corso del giudizio e ritenuto sussistente il nesso di causa, o quantomeno di concausa, tra la patologia invalidante indennizzata dall' e l'evento morte. All'esito dell'infortunio in itinere il sig. Pt_1
aveva un'autonomia limitata, era fragile dal punto di vista Per_1
immunitario e ad elevato rischio di sviluppare un'infezione attraverso l'inalazione involontaria di materiale alimentare (cd. ab ingestis) e proprio tale problematica l'aveva condotto a morte. Di qui il riconoscimento della rendita alla OV.
Propone appello l' sulla base di due motivi: Pt_1
a) con il primo motivo contesta le risultanze della CTU laddove si ritiene probabile la riconducibilità dell'evento morte all'infortunio del
2008. Rileva che il sig. era una persona che aveva subito un Per_1
grave trauma cranico con conseguenze importanti a livello cerebrale ma che aveva avuto discreto recupero funzionale sino a luglio 2019, quando era iniziato un peggioramento delle sue condizioni fisiche.
Non sarebbe chiara l'origine dello shock settico che aveva
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
determinato la morte, potendo essere sia bronco polmonare, sia derivante dall'ascesso addominale rilevato in sede di autopsia.
b) con il secondo motivo contesta la rilevanza data dal giudice di prime cure al grado di probabilità indicato dal CTU. Contesta, in particolare, che sia emersa prova del nesso di causa tra la patologia sofferta all'esito dell'infortunio e il decesso e nega che dall'elaborato del CTU possa ricavarsi la sussistenza di tale nesso con un rilevante grado di probabilità; il solo che potrebbe determinare una
“ragionevole certezza” in ordine all'esistenza del nesso di causalità.
Si è costituita in giudizio l'originaria ricorrente sostenendo l'infondatezza del gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa, dopo un rinvio d'ufficio motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 18.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – I due motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
1.1 – Secondo un'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità
“Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale” (Cass. sez. lav., n. 13814 del 31/05/2017). Nello stesso senso anche la più recente Cass. sez. lav., n. 9805 del
14/04/2025.
1.2 – Nel caso di specie, gli elementi che emergono dalla CTU svolta in primo grado consentono di affermare la sussistenza del nesso di causalità in termini di probabilità qualificata.
1.2.1 – Il CTU ha rilevato che “Dalla completa analisi della copiosa documentazione presente in atti è possibile rilevare che il Sig.
a seguito del trauma occorsogli il giorno 29.11.2008 è Per_1
incorso in un gravissimo trauma cranico che ha comportato un focolaio contusivo cortico-sottocorticale parieto-occipitale sinistro
(4.5 cm circa) associato a spandimento emorragico subaracnoidea lungo la tenda tentoriale. Quindi una emorragia cerebrale post- traumatica con annessa frattura del pavimento orbitario destro”.
Descritte, quindi, le gravi limitazioni a livello sia fisico che cognitivo
– tanto da rendere necessaria la sua assistenza per le comuni attività del vivere quotidiano – il CTU ha rilevato che “L'autonomia della deglutizione era oggettivamente danneggiata stante il fatto che era specificamente eseguito un percorso riabilitativo a tal scopo. Inoltre dalla lettura dei diari anche, ma non solo, del reparto di psichiatria dell'Ospedale di Trecenta si osserva che il paziente era disfagico per i solidi e in ogni caso necessitava di dieta accuratamente studiata per questo problema. Appare certo che il paziente avesse un maggiore rischio si sviluppo di problematiche legate ad eventi di ab ingestis rispetto alla popolazione generale proprio a causa delle conseguenze dell'infortunio. Inoltre è da considerare che la globale capacità del sistema immunitario del soggetto era certamente segnata dall'occorso”.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
L'esame autoptico ha fatto emergere la presenza di diffusa stasi ematica con sparsi focolai broncopneumonici e area di flogosi cronica granulomatosa gigantocellulare in rapporto a materiale lipidico
(verosimilmente ab ingestis) nonché di una aderenza fibrotica tra stomaco e fegato che, all'esame istologico si è rivelata un “ascesso saccato con flogosi cronica granulomatosa gigantocellulare in rapporto a materiale estraneo (alimentare?), centralmente ascessualizzata e delimitata da tessuto fibrosclerotico come da esito di un tramite fistoloso”. La causa della morte viene indicata nei seguenti termini: “insufficienza cardio-respiratoria acuta in focolai broncopneumonici anche ab ingestis, ascesso saccato tra parete gastrica e fegato”.
1.2.2 – Si deve, dunque, escludere che la causa della morte sia, alternativamente, da ricercare nell'infezione polmonare ab ingestis o nell'infezione di cui all'ascesso tra parete gastrica e fegato, come prospettato dall' . La morte è stata causata da entrambi questi Pt_1
fattori, uno dei quali (il primo) da ritenersi in nesso di causa con le conseguenze dell'infortunio in itinere che avevano reso il paziente soggetto a problemi di deglutizione (disfagia) e quindi, come correttamente rilevato dal CTU, soggetto a “un maggiore rischio si sviluppo di problematiche legate ad eventi di ab ingestis rispetto alla popolazione generale proprio a causa delle conseguenze dell'infortunio”. Risulta, dunque, coerente con i dati medici emergenti dalla documentazione analizzata dal CTU l'affermazione secondo cui
“Globalmente il Sig. era un soggetto con autonomia limitata, Per_1
fragile dal punto di vista immunitario e ad elevato rischio di sviluppare una problematica di infezione attraverso ab ingestis. Tanto che proprio tale problematica lo ha condotto a morte”.
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
È pur vero che nelle conclusioni si fa riferimento al solo concetto di probabilità, senza precisare se si tratti di un elevato grado di probabilità: “Dal punto di vista della teoria condizionalistica appare probabile, seppure non è possibile esprimersi con certezza che, eliminando idealmente il precedente infortunio e quindi le sue conseguenze il Sig. non avrebbe sviluppato la sindrome che Per_1
lo ha portato a morte o in ogni caso non la avrebbe manifestata della medesima portata e negli stessi tempi”. Tale affermazione, tuttavia, non va letta isolatamente, ma alla luce delle precedenti considerazioni che danno atto sia del problema legato alla disfagia, sia della compromissione del sistema immunitario (entrambe conseguenza dell'esito dell'infortunio), sia del riscontro in sede di esame autoptico di un'infezione provocata “ab ingestis” indicata come causa o, quantomeno, concausa della morte. Se ne ricava la sussistenza del nesso di causa – o di concausa - tra le dirette conseguenze dell'infortunio sul piano fisico e l'evento morte. Non a livello di certezza ma di probabilità, da ritenersi di grado elevato proprio in ragione del fatto che le condizioni in cui versava il sig. Per_1
all'esito dell'infortunio – da ritenersi documentate e pienamente comprovate – caratterizzate anche da problemi di disfagia, sono direttamente connesse con l'infezione ab ingestis, indicata come concausa della morte. Come puntualmente rilevato dal CTU, infatti,
“la locuzione latina ab ingestis “da materiali ingeriti” viene utilizzata in campo medico per indicare l'inalazione involontaria di materiale alimentare - solido o liquido - proveniente dall'apparato digerente.
Questo tipo di situazione avviene spesso nei soggetti che hanno perso del tutto o in parte le capacità cognitive e la corretta capacità deglutitoria causando il passaggio di materiale alimentare nell'albero
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
respiratorio provocando un'infezione a tale livello che può espandersi
a tutto l'organismo”.
2 – Per le ragioni esposte, va ritenuta del tutto superflua la richiesta rinnovazione della CTU medico legale (attesa la sua chiarezza, puntualità e completezza) e l'appello proposto dall' va Pt_1
integralmente respinto.
2.1 – Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori prossimi ai medi di scaglione (valore indeterminabile a bassa complessità).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− rigetta l'appello;
− condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del Pt_1
grado che si liquidano in complessivi Euro 6.900 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei difensori dell'appellata dichiaratisi antistatari.
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 18.12.2025
Il consigliere estensore La Presidente
LI OR RA RT
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