Sentenza 2 dicembre 2003
Massime • 1
È inammissibile l'impugnazione del PM, in sede di legittimità, avverso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari dichiari la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., per violazione dell'art. 369-bis (informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa), in quanto detto provvedimento non si pone al di fuori degli schemi tipici dell'ordinamento processuale e, quindi, non riveste i caratteri dell'atto abnorme che legittima il ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2003, n. 2545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2545 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 02/12/2003
1. Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1941
3. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 012563/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Napoli;
avverso il provvedimento del GIP presso il Tribunale di Napoli in data 17.3.2003 nel procedimento penale a carico di tal Di MA AN.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F SERPICO. Letta la requisitoria del P.G. presso questa Corte che ha concluso per: Dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Avverso il provvedimento in data 17.3.2003 con il quale il GIP presso il Tribunale di Napoli, nel procedimento penale a carico di tal Di MA AN, in accoglimento di analoga richiesta della difesa, dichiarava la nullità dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. per violazione dei diritti e facoltà di cui all'art. 369 bis, con conseguenti riflessi sull'atto ex art. 416 c.p.p., ha proposto ricorso per Cassazione il PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Napoli, deducendo l'abnormità di tale provvedimento, dichiarativo di una nullità non prevista da alcuna norma espressa, ma desunta attraverso una non consentita interpretazione analogica, con la conseguente indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, stante la disposta trasmissione degli atti al P.M. per la rinnovazione dell'atto asseritamente nullo. Di qui la conseguente richiesta di annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, non potendo conferirsi al provvedimento impugnato la qualifica di atto abnorme che legittimerebbe il gravame, in mancanza di esplicita impugnabilità dello stesso, secondo i parametri interpretativi del regime delle impugnazioni.
Ed invero, come esattamente ha rilevato il P.G. presso questa Corte nella sua requisitoria in atti, l'impugnato provvedimento, pur nella dibattuta successione di leggi in materia, quanto ai combinati disposti tra artt. 97, 415 bis e 369 bis c.p.p., con riferimento alla tutela del diritto di difesa, non si pone al di fuori degli schemi tipici dell'ordinamento processuale, ma vale a rappresentare, nella sostanziale sua portata, nient'altro che manifestazione del potere conferito al GIP ex art. 416 c.p.p., sicché la decisione non può ritenersi collocabile extra ordinem e quindi assumere i caratteri di atto abnorme, legittimante l'impugnazione innanzi a questa Corte, dovendosi, peraltro, escludere, come invece dedotto dall'Ufficio ricorrente, che l'impugnata decisione abbia determinato una stasi processuale, ben potendo il P.M. formulare nuova richiesta in adempimento, ove lo ritenga applicabile al caso concreto, al combinato disposto dell'art. 415 bis e 369 bis c.p.p..
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2004