Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/08/2000, n. 10861
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Sentenza 16 agosto 2000

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Compete alla Regione stabilire le concrete modalità per assicurare il servizio di guardia medica provvedendo, ove necessario, ad integrare il personale medico ad esso addetto, ricorrendo prioritariamente ai medici a rapporto convenzionale orario già assegnati al medesimo servizio, nel rispetto della graduatoria all'uopo formata; una volta cessata la necessità dell'incremento del servizio, può porsi fine all'impiego, oltre l'orario convenzionale, dei medici suddetti, con provvedimento che non richiede alcuna preventiva concertazione con le organizzazioni sindacali, ne' la preventiva audizione dei medici medesimi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/08/2000, n. 10861
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10861
    Data del deposito : 16 agosto 2000

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