Sentenza 16 agosto 2000
Massime • 1
Compete alla Regione stabilire le concrete modalità per assicurare il servizio di guardia medica provvedendo, ove necessario, ad integrare il personale medico ad esso addetto, ricorrendo prioritariamente ai medici a rapporto convenzionale orario già assegnati al medesimo servizio, nel rispetto della graduatoria all'uopo formata; una volta cessata la necessità dell'incremento del servizio, può porsi fine all'impiego, oltre l'orario convenzionale, dei medici suddetti, con provvedimento che non richiede alcuna preventiva concertazione con le organizzazioni sindacali, ne' la preventiva audizione dei medici medesimi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/08/2000, n. 10861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10861 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dottor Angelo Grieco Presidente
2. Dottor Paolino Dell'Anno - rel. - Consigliere
3. Dottor Camillo Filadoro Consigliere
4. Dottor EP Cellerino Consigliere
5. Dottor Gianfranco Servello Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla Azienda Sanitaria Locale Napoli 5, in persona del suo direttore generale, elettivamente domiciliata in Roma in via Ernesto Monaci 21 presso lo studio dell'avvocato Marcello Colazza, rappresentata e difesa, per delega a margine del ricorso, dall'avvocato Angelo Di Martino;
- RICORRENTE -
contro
AN UD, AN EP, CO NA, OL DI, PR FF ME, La TR ER NT e MM FA, elettivamente domiciliati in Roma in viale Giulio Cesar3 223 presso lo studio dell'avvocato Pasquale Paone, che, unitamente all'avvocato Edoardo Barbarulo, li rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- CONTRORICORRENTI -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 7 ottobre 1997, depositata il giorno 9 dello stesso mese, numero r.g. 2076/95;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 6 marzo 2000 dal consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dottor NT Martone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con ricorso in data 18 maggio 1994, AN UD, AN EP, CO NA, OL DI, PR FF ME, La TR ER NT e MM FA - tutti medici convenzionati con rapporto libero professionale presso il servizio di guardia medica con l'unità sanitaria locale 35 di Napoli - convennero in giudizio questa avanti il pretore di Torre Annunziata, chiedendo che venisse dichiarata la illegittimità della delibera del precedente 14 gennaio con la quale era stato ridotto a 24 ore il numero complessivo di ore settimanali da loro prestato al servizio e le stesse venissero ricondotte a quello di 38.
Costituitosi il contraddittorio, il pretore accolse la domanda con pronuncia del 19 aprile 1995, che, appellata dalla Azienda sanitaria Locale Napoli 5, è stata confermata dal tribunale con la sentenza indicata in epigrafe.
Il giudice di secondo grado ha disatteso la tesi svolta dalla Azienda che sosteneva che, essendo cessata la situazione di emergenza che aveva giustificato l'aumento delle ore di servizio ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991 numero legittimamente era stata operata la loro riduzione al massimale previsto dal comma i dell'articolo 5 dello stesso testo normativo. A questo proposito il tribunale ha rilevato che il provvedimento impugnato era da considerarsi come adottato arbitrariamente, e ciò in quanto, da un lato, erano insussistenti i presupposti richiesti dall'articolo 10 per la cessazione o sospensione degli incarichi e, dall'altro, il rapporto convenzionale non è suscettibile di modificazioni unilateralmente adottate. Della decisione viene chiesta la cassazione dalla Azienda Sanitaria Locale Napoli 5 con ricorso sostenuto da due motivi.
Gli intimati resistono con controricorso.
Motivi della decisione:
Con il primo motivo - denunciando falsa applicazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991 numero 41
- la Azienda ricorrente deduce che erroneamente il tribunale ha ritenuto che l'incarico aggiuntivo per ore di emergenza sanitaria affidato ai medici, che con rapporto libero-professionale regolato da convenzione svolgevano servizio di guardia medica, fosse assistito da carattere di stabilità e che, per disporre la sospensione degli stessi da questa attività, la Amministrazione avrebbe dovuto procedere previo contraddittorio e solo nella ricorrenza dei presupposti richiesti dal citato articolo 10.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia falsa applicazione degli articoli 5 e 22 dello stesso testo normativo, nonché carente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ed espone che, essendo il ricorso alla emergenza sanitaria subordinato, con riferimento alla richiesta di prestazioni aggiuntive effettuate dai medici convenzionati, alla insorgenza di evenienze che lo impongano, la cessazione di queste deve inevitabilmente determinare la riconduzione dell'orario lavorativo da questi prestato a quello previsto dal massimale fissato dall'articolo 5.
Delle due ragioni di censura - che vanno esaminate congiuntamente perché tra loro connesse - va condivisa la fondatezza. Non è contestabile che le attività di svolgimento da parte dei medici in regime convenzionale orario, del servizio di "guardia medica domiciliare e territoriale per l'urgenza" e di quello di "emergenza nell'arco delle ventiquattro ore per interventi di primo soccorso e di assistenza esterni al presidio ospedaliero", siano, da un lato, tra loro diverse e assolutamente non confondibili e, dall'altro, che la seconda, al contrario della prima, si presenti con carattere di eventualità. In tale senso è la stessa formulazione letterale dell'articolo 1 dell'accordo collettivo nazionale del 10 agosto 1990, reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991 numero 41 che prevede le stesse in due distinti commi e che, mentre per la prima indica come destinatari dell'accordo i medici che svolgono attività, per la seconda indica quelli che svolgano attività "ai sensi dell'articolo 22 e in relazione a quanto previsto dalla programmazione regionale". L'articolo 5 dell'accordo fissa tra il minimo di 12 ore e il massimo di 24 ore settimanali l'orario di lavoro dei medici incaricati del servizio di guardia medica, orario che è, invece, elevato fino alla concorrenza di 38 ore per quelli che "in rapporto alla programmazione regionale e ai criteri individuati a livello regionale" vengano integrati nei servizi di emergenza.
Va ancora rilevato che, con l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991 numero 412, il Governo fu autorizzato alla emanazione di un "atto di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza", al che si provvide con il decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, che nel fissare i principi ai quali le Regioni si sarebbero dovute attenere, ne affidò a queste la attuazione (articolo 12).
Dal complesso di questo sistema normativo ne deriva che sono le Regioni, e per esse il competente "dipartimento di emergenza", a stabilire le concrete modalità per la assicurazione del servizio, provvedendo, se e quando si riveli necessario e nei limiti delle disponibilità economiche, a "integrare" il personale a esso addetto, integrazione per la quale è previsto che si ricorra prioritariamente ai medici a rapporto convenzionale orario in servizio di guardia medica nel rispetto di una graduatoria all'uopo formata e alla quale si porrà fine al venir meno delle esigenze che la abbiano imposta con provvedimento che, salve diverse espresse previsioni che nella specie non è dato rinvenire ne' sono state indicate dai controricorrenti, non può richiedere preventiva concertazione con le organizzazioni sindacali o preventiva audizione dei medici precariamente incaricati del servizio. Nè il provvedimento della Amministrazione può essere censurabile dal giudice ordinario una volta che venga escluso che lo stesso sia viziato per illegittimità e abbia leso diritti acquisiti.
Totalmente inconferente è, infine, il richiamo dell'articolo 10 dell'accordo nazionale più volte indicato essendo lo stesso diretto a regolamentare non gia i rapporti che, nella specie vengono in questione, indicandosi in esso le cause danti luogo alla cessazione del rapporto di lavoro o alla sua sospensione (raggiungimento dei limiti di età, motivi disciplinari, inidoneità o incompatibilità sopravvenute, recesso del lavoratore).
In accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere percio cassata. Non deve farsi luogo a rinvio non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Ne consegue che, ai sensi dell'articolo 384 del codice di procedura civile, questa corte, decidendo nel merito,
in applicazione dei principi sopra enunciati, rigetta le domande proposte dai resistenti con l'atto introduttivo del giudizio. Concorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte dai resistenti con l'atto introduttivo del giudizio;
compensa tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2000