Ordinanza cautelare 22 dicembre 2022
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00150/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00312/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2022, proposto da
Gm Group Soc. Coop., IZ RO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmelina Di Gifico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Di Marco, Fabrizio Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paola Di Marco in Pescara, piazza Italia, 1;
nei confronti
I.C.A. – Imposte Comunali Affini S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del “Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione di Suolo Pubblico, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e Canone Mercatale.”, approvato con Delibera di C.C. n. 40 del 28.04.2021, limitatamente all'art. 20;
ove occorra,
- della Delibera di G.M. n. 241 del 19.05.2021, avente ad oggetto la “Determinazione tariffe del canone unico patrimoniale istituito ai sensi dell'art. 1, commi 816 e segg. della Legge 160/2019”, approvativa delle tariffe imposte dal Regolamento, se ed in quanto connesse con l'applicazione e lo sviluppo del calcolo tariffario di cui all'art. 20 della Delibera di C.C. n. 40/2021;
-e, ancora, ove occorra, in quanto e se connesso con le prescrizioni avversate, la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18.01.2021, avente ad oggetto “Istituzione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria, del Canone sulle Affissioni Comunali e del Canone di concessione per l'Occupazione di Aree e degli Spazi Pubblici Destinati a Mercati Realizzati anche in strutture attrezzate-art. 1, comma 816, Legge n. 160/2019- Disciplina provvisoria”, solo limitatamente all'eventuale sua connessione con il Regolamento Istitutivo del Canone Unico (delibera di C.C. n. 40/2021, all'art. 20);
-di ogni atto presupposto, prodromico, successivo, ancorché non conosciuto dalla ricorrente e comunque connesso a quelli in epigrafe, su cui si riservano, in ogni caso, motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pescara e di Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2026 il dott. MA IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-i ricorrenti espongono di aver ricevuto, in applicazione dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sul Canone Unico del Comune di Pescara adottato con del. C.C. 40/22 (e prima con del. C.C. 4/21), la notifica di avvisi di accertamento che presupponevano la qualificazione dei veicoli pubblicitari “a vela”, utilizzati dai medesimi, alla stregua di impianti della tipologia “Cartello bifacciale” fisso;
-la definizione quali impianti fissi era appunto derivata dall’applicazione dell’articolo 20 comma 3 del citato regolamento comunale (secondo cui la sosta dei veicoli pubblicitari “a vela” itineranti, e a tal fine immatricolati ex art. 54 cds, è consentita per massimo 2 ore giornaliere, con disco orario, oltre le quali si considerano alla stregua di impianti fissi), della cui illegittimità i ricorrenti si lamentano nel presente giudizio;
- i medesimi denunciano la violazione dell’articolo 23 della Costituzione, dei commi 821 lett. g), 826 e 827 della legge 160 del 2019; la sproporzione delle sanzioni applicate, peraltro in tal caso in violazione proprio dell’articolo 20 comma 1 del medesimo regolamento, a mente del quale “ Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 ”;
- alla camera di consiglio del 13 febbraio 2026 la causa è passata in decisione;
- preliminarmente, il Collegio rileva che esiste l’interesse al ricorso e la giurisdizione del giudice adito sulla sola impugnazione del regolamento in parte qua, nei limiti di quanto di seguito illustrato;
- è in atti la sentenza resa dal Tribunale ordinario di Pescara sul ricorso 3763 del 2022, del ricorrente IZ RO, avverso la irrogazione della sanzione pecuniaria irrogata appunto l’8.9.2022, in diretta applicazione dell’articolo 20 comma 3 del regolamento comunale in questione;
- in tale sentenza, il Giudice adito, dopo aver condivisibilmente ricordato che appartiene pacificamente alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), poiché l'obbligo del pagamento di un canone per l'utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria (Cassazione SU sentenza 33688 del 2018), ha ritenuto corretta la sanzione irrogata, in diretta applicazione dell’articolo 20 comma 3 del regolamento (secondo cui “ La sosta dei veicoli su cui è apposta la pubblicità è consentita per la durata complessiva giornaliera di due ore dopo tale periodo sono considerati statici. La durata della sosta dovrà essere evidenziata con l'esposizione del disco orario al fine di facilitare l'accertamento da parte degli organi territoriali competenti. Trascorso il tempo massimo di sosta il veicolo pubblicitario verrà assimilato ad un impianto fisso e quindi soggetto a presentazione della dichiarazione di inizio pubblicità ed all'autorizzazione comunale. In mancanza di quest'ultima, saranno applicate le sanzioni stabilite dagli art. 23 e 25 del codice della strada e dal suindicato art. 18” );
- il Tribunale ordinario, con la medesima sentenza, non ha ritenuto la norma regolamentare in contrasto con il comma 821 lett. g) cit., secondo cui: “ Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:… g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale ”;
- il medesimo Tribunale, più in particolare, ha ritenuto: - che tale disposizione riguardi solo la natura annuale o mensile del canone cui applicare la maggiorazione, lasciando invece il legislatore nazionale alla regolamentazione comunale la disciplina della natura stabile o temporanea dell’impianto (cit. nella sentenza: “ La normativa in oggetto prevede che, per le occupazioni stabili, l'indennità sia parametrata al relativo canone (ossia quello annuale), mentre per le occupazioni temporanee, ove vi sia l'accertamento della loro abusività, l'indennità venga parametrata al canone mensile dovuto (ossia ai 30 giorni antecedenti l'accertamento). Un veicolo in sosta per un periodo prolungato (stabilito dall'art. 20, comma 3 del Regolamento sul C.U.P. nel limite delle due ore) perde le caratteristiche della temporaneità dell'occupazione, consentendo l'equiparazione regolamentare del veicolo all'impianto stabile ”.); - che tale interpretazione troverebbe conferma anche in Cassazione sentenza 5858 del 2012 (che ha confermato la sentenza della CTR, laddove I Giudici di appello hanno confermato la decisione di primo grado, ritenendo che i veicoli, sui quali erano installate le insegne pubblicitarie, e lasciati lungamente in sosta in due zone urbane del territorio comunale, dovevano essere considerati, ai fini della tariffa applicabile, come impianti stabili e non come veicoli circolanti); - che non sarebbero pertanto ravvisabili contrasti tra la normativa comunale, che equipara i veicoli in sosta prolungata agli impianti stabili (in conformità alla giurisprudenza di legittimità) e la normativa nazionale, che si limita a differenziare la misura dell'indennità applicabile a ciascuna delle suddette categorie di impianti; - che, in ogni caso, non sussistevano i presupposti per il potere di disapplicazione della norma regolamentare da parte del giudice ordinario, atteso che “ le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il potere del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi può essere esercitato anche nelle controversie in cui è parte la pubblica amministrazione e non soltanto nelle liti tra privati, a condizione che l'atto che si assume illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico e non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio ” (cosiddetta lesività diretta);
- ciò premesso, il Collegio rileva che, come correttamente rilevato dal Tribunale ordinario, sul punto residua la giurisdizione del giudice amministrativo avverso la norma regolamentare impugnata con il presente ricorso, atteso che da essa deriva una lesione diretta all’interesse azionato, essendo le pretese e le sanzioni a valle meramente applicativa della medesima;
- sul piano dell’interesse, inoltre, la vicenda davanti al giudice ordinario, per quanto dettagliatamente riferito dai ricorrenti, non appare conclusa, avendo i medesimi proposto impugnazione avverso la sentenza illustrata ( tempestivamente appellata avanti alla Corte d’Appello di L’Aquila con n. R.G. 591/2025 ), sicché non può del tutto escludersi (ma la questione esula ovviamente dalla giurisdizione del giudice adito e dall’oggetto del presente ricorso) che si possa far valere il sopravvenuto e retroattivo annullamento della norma regolamentare legittimante l’atto di accertamento, anche nei successivi gradi di giudizio;
-per il principio del tempus regit actum, infatti, la legittimità degli avvisi di accertamento, per il trascorso periodo di vigenza del regolamento impugnato nel presente giudizio, andrebbe valutata anche sulla scorta dell’annullamento in parte qua del medesimo, ove disposto con la presente sentenza, con effetto appunto retroattivo;
- la nuova delibera di consiglio comunale 44 del 2024, viceversa, proprio in quanto sopravvenuta, non è affatto in grado di incidere sugli avvisi adottati nel 2022, proprio in quanto non retroattiva;
- dunque, in conclusione, l’interesse dei ricorrenti appare sussistere solo nella misura in cui non può allo stato escludersi che i medesimi possano giovarsi di tale annullamento, ontologicamente retroattivo, nei successivi gradi di giudizio innanzi al giudice ordinario;
- l’annullamento disposto con la presente sentenza, viceversa, non è in grado di incidere anche sulla successiva delibera n. 44 del 2024, che ha prorogato da 2 a 3 ore il termine massimo di sosta ai fini che qui interessano (oltre a prevedere che “ E’ consentita la sosta dei veicoli cosiddetti “camion vela” sui quali è apposta la pubblicità nel periodo ricompreso tra le ore 20,00 e le ore 08,00 del giorno successivo ”), proprio perché quest’ultima, quale atto non meramente confermativo, non è stata gravata con motivi aggiunti;
- sicchè nel presente giudizio non può trovare soddisfazione il diverso interesse dei ricorrenti a una corretta e meno pregiudizievole applicazione della disciplina comunale per il periodo successivo al 2024;
- tutto ciò premesso, e ritenendo impregiudicata la questione sostanziale, avendo il giudice ordinario espressamente stabilito di non poter decidere, neanche in via incidentale mediante disapplicazione, del regolamento comunale; il Tar adito ritiene che vi sia contrasto tra la norma comunale n. 40 del 2022 e quella statale, e che, in ogni caso, il regolamento medesimo sia illegittimo per difetto di proporzionalità e adeguatezza;
- se è ben vero, come ricordato dal Tribunale ordinario e dalla pronuncia di legittimità dal medesimo richiamata, che la stabilità di un impianto pubblicitario può predicarsi anche per “destinazione” non solo per struttura; e anche vero che una mera sosta superiore a due ore appare un termine eccessivamente breve per ritenere il mezzo come impianto fisso, per destinazione e per di più far discendere da ciò l’applicazione del canone per l’intero anno;
- del resto, lo stesso regolamento dispone che i veicoli pubblicitari itineranti non sono soggetti ad autorizzazione per l’esposizione di messaggi pubblicitari e tra essi non esclude espressamente i cd. camion a vela per le loro dimensioni o la loro struttura; dunque li considera fissi non dal punto di vista strutturale ma solo per destinazione, sulla base del mero criterio temporale della sosta di sole due ore, che appare oggettivamente un dato non univoco e proporzionato a tal fine;
- dalla normativa statale di cui al comma 821 cit., del resto, appare emergere viceversa un criterio generale e di massima: se gli impianti mobili possono sottostare a un canone mensile nei limiti della sosta di 30 giorni, ciò vuol dire che, fino a tale termine di sosta, i medesimi non possono essere considerati definitivamente stabili;
- la stessa disciplina sopravvenuta nel 2024, peraltro, laddove concede soste per l’intero periodo notturno, senza dedurne la stabilità, appare confermare la non correttezza della correlazione sosta superiore a due ore/stabilità dell’impianto;
- per tutte le ragioni esposte, il ricorso merita accoglimento, nei limiti di quanto illustrato;
- le spese possono essere compensate in ragione della obiettiva complessità e non univocità delle questioni trattate e dunque per il principio di causalità della lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA IA, Presidente FF, Estensore
Silvio Lomazzi, Consigliere
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA IA |
IL SEGRETARIO