Sentenza 16 novembre 2007
Massime • 1
Quando l'imputato e il suo difensore sono stati ritualmente avvisati per l'udienza preliminare nel pieno rispetto del termine minimo di comparizione non è necessario accordare loro il medesimo termine per comparire alle eventuali successive udienze di rinvio. (Fattispecie in cui l'imputato ha invocato il decorso dei termini custodiali di fase, lamentando l'illegittimità dell'instaurazione del giudizio abbreviato nell'udienza di rinvio - e quindi dell'automatica proroga dei termini cautelari - per il mancato rispetto del termine a comparire previsto per l'udienza preliminare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/11/2007, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 16/11/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 1822
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 020869/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
1) ER IC AS, N. IL 09/12/1946;
avverso ORDINANZA del 01/02/2007 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS Vincenzo;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. IANNELLI Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria fissava l'udienza preliminare nell'ambito del procedimento a carico di VE CH CA ed altri per il giorno 6 ottobre 2006. In tale udienza, assente il VE per rinuncia, il difensore di quest'ultimo avvocato Mauro Mocchi, ritualmente e tempestivamente avvisato per detta udienza, rappresentava ed eccepiva il mancato avviso al secondo difensore dell'imputato, avvocato Pellicano Giovanni. Il Giudice dell'udienza preliminare, in mancanza della prova della notifica dell'avviso all'avvocato Pellicano, disponeva accertamenti in proposito e, previa separazione della posizione di tutti gli imputati assistiti dall'avvocato Pellicano (ivi compreso, dunque, il VE) differiva l'udienza per costoro, unitamente ad altre posizioni, al 10 ottobre 2006. Nella stessa giornata del 6 ottobre, il G.U.P., e per la parte che in questa sede interessa, rilevato che il termine di custodia cautelare sarebbe scaduto il 20 ottobre 2006, disponeva, con apposito provvedimento, il rinvio dell'udienza al giorno 19 ottobre 2006 e dava indicazione di effettuare le notifiche dei relativi avvisi entro e non oltre l'8 ottobre 2006. All'udienza del 19 ottobre 2006, l'avvocato Pellicano, ritualmente e tempestivamente avvisato per detta udienza con il rispetto del termine di comparizione per l'udienza preliminare, deduceva la nullità dell'avviso all'avvocato Mocchi non comparso - sostenendo che per detto legale non sarebbe stato rispettato il termine per l'udienza preliminare essendo stato l'avviso notificato non il giorno 8 ottobre ma il 9 ottobre - ed eccepiva altresì il mancato rispetto del termine anche per l'imputato, per l'inosservanza dell'art. 174 c.p.p., secondo cui il termine deve essere prolungato di un giorno se la distanza del luogo in cui si trova l'interessato, rispetto alla sede dell'Autorità Giudiziaria procedente, è pari a 500 chilometri. Il G.U.P. disattendeva le eccezioni così proposte evidenziando che: a) per l'avvocato Pellicano - il quale non era stato avvisato per l'udienza preliminare fissata per il 6 ottobre - l'avviso per l'udienza del 19 ottobre era stato regolarmente e tempestivamente notificato il giorno 8 ottobre;
b) per l'avvocato Mocchi e per l'imputato VE, i quali erano stati ritualmente avvisati per l'udienza preliminare del 6 ottobre (in relazione alla quale l'imputato aveva fatto pervenire dichiarazione di rinuncia a comparire), non si poneva alcun problema di rispetto del termine per l'udienza preliminare, posto che gli stessi - in quanto ritualmente avvisati per l'udienza preliminare del 6 ottobre - erano stati posti in condizione di prendere parte alle udienze di rinvio successive a quella del 6 ottobre, e ciò anche a prescindere dall'avviso ai medesimi notificato anche per l'udienza del 19 ottobre.
Il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza in data 7 novembre 2006, rigettava l'istanza di scarcerazione proposta nell'interesse del VE per asserita decorrenza del termine di custodia, disattendendo la tesi difensiva secondi cui l'ordinanza di rito abbreviato del 19 ottobre 2006 non sarebbe stata ritualmente emessa, per l'inosservanza del termine di comparizione previsto per l'udienza preliminare relativamente all'avvocato Mocchi ed all'imputato VE.
Proponeva appello la difesa del VE reiterando le argomentazioni già sottoposte al vaglio del G.I.P., ed il Tribunale della libertà di Reggio Calabria respingeva il gravame sottolineando che:
a) l'avvocato Mocchi e l'imputato VE erano stati regolarmente e tempestivamente avvisati per l'udienza del 6 ottobre 2006, poi rinviata al giorno 10 ottobre anche sul rilievo del mancato avviso all'avvocato Pellicano, con la contestuale separazione della posizione degli imputati assistiti da tale ultimo legale, ed il Giudice aveva disposto la notifica all'avvocato Pellicano dell'avviso per detta udienza;
b) nella stessa giornata del 6 ottobre il G.U.P., avendo rilevato che il termine di custodia sarebbe scaduto il 20 ottobre, aveva differito l'udienza al 19 ottobre disponendo che per tale udienza l'avviso fosse dato agli interessati entro e non oltre il giorno 8 ottobre;
c) mentre per l'avvocato Pellicano, il quale fino a quel momento non aveva ancora ricevuto un rituale e tempestivo avviso per l'udienza preliminare, l'avviso per l'udienza del 19 ottobre doveva considerarsi quale primo avviso per l'udienza preliminare, con conseguente necessità del rispetto del termine di cui all'art. 419 c.p.p., comma 4, diversa era la posizione dell'avvocato Mocchi e dell'imputato VE: avendo costoro ricevuto regolare e tempestiva notifica dell'avviso per l'udienza preliminare del 6 ottobre, per i medesimi il provvedimento di indicazione dell'udienza del 19 ottobre non poteva assumere altro significato se non quello di un mero rinvio, e quindi non occorreva accordare nuovamente il termine minimo di comparizione;
d) pertanto, per l'avvocato Mocchi e per l'imputato VE il diritto di difesa era stato pienamente garantito con l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare per il 6 ottobre 2006, senza che su ciò potesse avere alcuna incidenza il provvedimento in data 6 ottobre, relativo alla fissazione dell'udienza del 19 ottobre, nonostante la formale irregolarità del suo tenore letterale (vitiatur sed non vitiat);
e) pertanto il provvedimento del 6 ottobre 2006 aveva avuto valore di avviso di fissazione dell'udienza preliminare solo con riferimento all'avvocato Pellicano (in quanto questi non aveva avuto l'avviso per l'udienza del 6 ottobre 2006), in relazione al quale l'intervenuta notifica del detto avviso in data 8 ottobre 2006 - nel pieno rispetto dunque dell'art. 419 c.p.p., comma 4, aveva consentito la valida instaurazione del rapporto processuale;
f) conclusivamente, i difensori del VE erano stati posti in grado di esercitare il loro mandato difensivo con riferimento all'udienza preliminare e nel pieno rispetto dell'art. 303 c.p.p., comma 1, n. 3, lett. a), posto che l'ordinanza che aveva disposto il giudizio abbreviato, su richiesta della difesa del VE, era stata emessa all'udienza del 19 ottobre 2006 e dunque prima della scadenza del termine di durata massima della custodia cautelare in carcere per la fase delle indagini preliminari (prevista per il 20 ottobre 2006). Ricorre per cassazione il VE, deducendo violazione di legge sulla base delle considerazioni ed argomentazioni sottoposte ai Giudici del merito, eccependo la nullità dell'ordinanza di rito abbreviato, con conseguente scadenza del termine di custodia stabilito per la fase delle indagini preliminari, per l'asserito, mancato rispetto del termine minimo di comparizione per l'udienza preliminare con riferimento all'avvocato Mocchi ed all'imputato. Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni di seguito indicate. Il termine minimo di comparizione, per l'udienza del 6 ottobre 2006, era stato pienamente rispettato per l'avvocato Mocchi e per l'imputato VE, di tal che, per i successivi rinvii, non occorreva che, per gli stessi, fosse accordato nuovamente un termine minimo di comparizione;
per l'ultima udienza del 19 ottobre 2006 costoro che, giova ripeterlo, erano stati ritualmente avvisati per la prima udienza del 6 ottobre, nel pieno rispetto del termine di comparizione stabilito per l'udienza preliminare avevano poi ricevuto l'avviso, a nulla rilevando (trattandosi della comunicazione di un mero rinvio) il termine di comparizione previsto dall'art. 419 c.p.p., comma 4: al riguardo risulta del tutto pertinente il principio di diritto (enunciato da questa stessa Sezione Quarta con specifico riferimento al dibattimento, ma certamente riferibile, stante l'identità della ratio, anche all'udienza preliminare) secondo cui "qualora il Giudice, all'udienza fissata, accertato l'impedimento dell'imputato, sospenda o rinvii il dibattimento, fissando nuova udienza e disponendo nuova citazione dell'interessato, allorché sia stato osservato il termine minimo di comparizione per la prima udienza, non occorre accordare ancora un nuovo termine di pari durata, poiché il diritto di difesa è stato già pienamente garantito e l'ulteriore dilazione non trova alcuna giustificazione sotto il profilo logico o strettamente normativo" (Sez. 4^, n. 46023 dell'8/10/2003 - dep. 28/11/2003 - imp. Bottega, Rv. 226721). Per l'avvocato Pellicano, a sua volta, il termine minimo di comparizione era stato rispettato con la notifica, effettuata il giorno 8 ottobre 2006, dell'avviso per l'udienza del 19 ottobre 2006. Ne consegue che l'ordinanza di rito abbreviato del 19 ottobre 2006 deve ritenersi validamente emessa nei confronti dell'imputato, ed è quindi intervenuta prima della scadenza del termine di custodia prevista per il 20 ottobre 2006.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvedere alla comunicazione di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2008