Art. 2.
Le misure delle indennita' di cui all'articolo precedente sono dovute anche al personale della carriera direttiva, esclusi i dirigenti, cui competano le analoghe indennita' previste nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 .
Le misure delle indennita' di cui all'articolo precedente sono dovute anche al personale della carriera direttiva, esclusi i dirigenti, cui competano le analoghe indennita' previste nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 .