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Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2026, n. 21465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21465 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA AE, nato a [...] il giorno 11 novembre 1972 avverso l'ordinanza del 18 novembre 2025 del Tribunale di Sorveglianza di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANTONIO COSTANTINI RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzata nell'interesse di AE k...hiaro. 2. Con l'atto di ricorso, a firma dell'avv. Salvatore Legato e AN Aricò, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 47 Ord. pen. e dell'art. 125 cod. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21465 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 27/03/2026 proc. pen. sotto il profilo dell'obbligo di emettere provvedimenti adeguatamente motivati. Evidenzia il ricorrente che l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, datata 12 aprile 2021, si riferisce alla pena applicata ex art. 444 cod. proc. pen. ad anni due di reclusione per il delitto di omicidio stradale commesso in data 20 novembre 2017 mentre la motivazione dell'ordinanza impugnata è stata adottata senza attendere la relazione dell'U.E.P.E. e fondata sulla presa d'atto delle segnalazioni di Polizia giudiziaria, sulla asserita pericolosità del condannato, sul mancato risarcimento del danno in favore dei familiari delle vittime, sulla incapacità del condannato di beneficiare di misure alternative già concesse e sull'assenza di un percorso rieducativo tenuto conto della relazione negativa della P.S. alla luce dei numerosi reati commessi. Lamenta il ricorrente che i fatti posti alla base della motivazione non presentano alcun collegamento né di ordine temporale né di ordine fattuale né di ordine soggettivo ai fini della valutazione della pericolosità del condannato e della concedibilità dell'affidamento in prova in quanto delitti dolosi risalenti ai primi anni novanta e, quanto ai più recenti, al 31 gennaio 20011 ai quali il ricorrente ha scontato la pena in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, concesso con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma in data 21 novembre 1995 e del Tribunale di Sorveglianza di Bologna in data 6 giugno 2002. Inoltre, evidenzia il ricorrente che il Tribunale omette di valutare concretamente la portata offensiva del fatto reato di omicidio colposo in cui venne contestato all'imputato di non aver prestato sufficiente attenzione alla possibile presenza di pedoni e di non aver mantenuto una velocità adeguata alle circostanze di tempo e di luogo. Deduce il ricorrente la illogicità della motivazione che, da un lato afferma che il IA non ha carichi pendenti, dall'altro elenca le segnalazioni di Polizia compendiate nella nota della Questura di Roma cui attribuisce valore decisivo per il rigetto dell'istanza, pur riferendosi ad una denuncia per omissione di soccorso del 2007, ad una denuncia per impiego di un lavoratore extracomunitario del 2010 e ad una denuncia per lesioni personali del 2019, fatti tutti che non hanno condotto all'apertura di un procedimento penale e che risultano, alla data vigente, prescritti e rispetto ai quali il Tribunale non ha svolto alcuna verifica. Lamenta il ricorrente l'omessa valutazione della conclusione, con esito positivo, dei due affidamenti in prova ai servizi sociali, dell'esito dell'attività di volontariato svolta dal ricorrente presso la Protezione Civile, della situazione familiare con riferimento alla stabilità del rapporto affettivo con la figlia studentessa universitaria e la moglie, dell'ininterrotto svolgimento da oltre diciotto 2 anni di lecita, stabile e remunerativa attività lavorativa, dell'avvenuto risarcimento del danno ai familiari della vittima del sinistro. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. la violazione dell'art. 47-ter comma 1 bis Ord. pen. e dell'art. 125 cod. proc. pen. sotto il profilo dell'obbligo di emettere provvedimenti motivati. Lamenta il ricorrente l'omessa motivazione sul punto, giacché la motivazione involge indistintamente le misure alternative richieste dal IA, senza valutare il rischio di recidiva per la detenzione domiciliare. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Antonio Costantini, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza. 4. Con memoria difensiva depositata in data 6 marzo 2026, la difesa ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 Ord. pen., è la principale misura alternativa alla detenzione, destinata ad attuare la finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost. Esso può essere adottato, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che il relativo regime, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire ad assicurare la menzionata finalità, prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Ciò che assume rilievo, rispetto all'affidamento, è l'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, [...], Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, [...], Rv. 257001-01). Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984-01; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, [...], Rv. 244654-01; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, [...], Rv. 202413-01). Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento sull'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, della misura alternativa in discorso, e l'effettuazione della prognosi sottostante (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235-01). 3 La relativa valutazione deve però inquadrarsi nella corretta cornice legale, nonché essere sorretta da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, [...], Rv. 189375-01), coerenti con l'operata ricognizione degli incidenti elementi di giudizio. 3. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza non ha fatto buon governo dei principi sopra analizzati. 4. Nel caso di specie, Il Tribunale, a fronte di un fatto colposo risalente ad otto anni fa, pur avendo richiesto relazione all'U.E.P.E., non ha atteso la trasmissione della stessa, fondando la decisione su elementi che risultano in contraddizione logica. Le segnalazioni di Polizia giudiziaria si riferiscono a fatti che non sono sfociati in procedimenti penali: ciò in realtà non rileverebbe tout court, ma nel caso di specie rileva in considerazione degli altri elementi evidenziati dalla difesa;
in particolare, la circostanza che i fatti penali rilevanti richiamati nell'ordinanza impugnata sono notevolmente distanti, per natura e per tempo, dall'omicidio stradale. L'ordinanza impugnata, inoltre, non valutando la effettiva gravità della condotta del IA, appare viziata da illogicità in quanto il condannato ha già beneficiato di misure alternative (l'attività di volontariato svolta dal ricorrente presso la Protezione Civile) e positiva risulta la condotta attuale dello stesso (in particolare, la situazione familiare con riferimento alla stabilità del rapporto affettivo con la figlia studentessa universitaria e la moglie, l'ininterrotto svolgimento da oltre diciotto anni di lecita, stabile e remunerativa attività lavorativa). Il provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza in data 13 gennaio 2026 ha sospeso l'esecutività dell'ordinanza impugnata, infine, corrobora ulteriormente il vizio della stessa/ assunta prima che pervenisse la relazione dall'U.E.P.E. e sull'errato presupposto dell'assenza di un'attivazione risarcitoria. Se quel che conta nella formazione del convincimento, come indicato, è l'evoluzione della personalità del reo, e lee possibilità della sua efficace risocializzazione mediante le prescrizioni opportunamente dettate nel contesto della misura alternativa, la decisione giudiziale assunta non dà convincente ragione né della diagnosi né della prognosi, il cui duplice esito negativo appare palesemente non consequenziale rispetto agli elementi di fatto emergenti dagli atti. La decisione stessa, sorretta da ingiustificata intransigenza, deve essere pertanto annullata, con rinvio al giudice che l'ha pronunciata per rinnovato esame riguardo alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale ed alla misura della detenzione domiciliare. 4
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma Così è deciso, 27 marzo 2026
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANTONIO COSTANTINI RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzata nell'interesse di AE k...hiaro. 2. Con l'atto di ricorso, a firma dell'avv. Salvatore Legato e AN Aricò, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 47 Ord. pen. e dell'art. 125 cod. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21465 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 27/03/2026 proc. pen. sotto il profilo dell'obbligo di emettere provvedimenti adeguatamente motivati. Evidenzia il ricorrente che l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, datata 12 aprile 2021, si riferisce alla pena applicata ex art. 444 cod. proc. pen. ad anni due di reclusione per il delitto di omicidio stradale commesso in data 20 novembre 2017 mentre la motivazione dell'ordinanza impugnata è stata adottata senza attendere la relazione dell'U.E.P.E. e fondata sulla presa d'atto delle segnalazioni di Polizia giudiziaria, sulla asserita pericolosità del condannato, sul mancato risarcimento del danno in favore dei familiari delle vittime, sulla incapacità del condannato di beneficiare di misure alternative già concesse e sull'assenza di un percorso rieducativo tenuto conto della relazione negativa della P.S. alla luce dei numerosi reati commessi. Lamenta il ricorrente che i fatti posti alla base della motivazione non presentano alcun collegamento né di ordine temporale né di ordine fattuale né di ordine soggettivo ai fini della valutazione della pericolosità del condannato e della concedibilità dell'affidamento in prova in quanto delitti dolosi risalenti ai primi anni novanta e, quanto ai più recenti, al 31 gennaio 20011 ai quali il ricorrente ha scontato la pena in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, concesso con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma in data 21 novembre 1995 e del Tribunale di Sorveglianza di Bologna in data 6 giugno 2002. Inoltre, evidenzia il ricorrente che il Tribunale omette di valutare concretamente la portata offensiva del fatto reato di omicidio colposo in cui venne contestato all'imputato di non aver prestato sufficiente attenzione alla possibile presenza di pedoni e di non aver mantenuto una velocità adeguata alle circostanze di tempo e di luogo. Deduce il ricorrente la illogicità della motivazione che, da un lato afferma che il IA non ha carichi pendenti, dall'altro elenca le segnalazioni di Polizia compendiate nella nota della Questura di Roma cui attribuisce valore decisivo per il rigetto dell'istanza, pur riferendosi ad una denuncia per omissione di soccorso del 2007, ad una denuncia per impiego di un lavoratore extracomunitario del 2010 e ad una denuncia per lesioni personali del 2019, fatti tutti che non hanno condotto all'apertura di un procedimento penale e che risultano, alla data vigente, prescritti e rispetto ai quali il Tribunale non ha svolto alcuna verifica. Lamenta il ricorrente l'omessa valutazione della conclusione, con esito positivo, dei due affidamenti in prova ai servizi sociali, dell'esito dell'attività di volontariato svolta dal ricorrente presso la Protezione Civile, della situazione familiare con riferimento alla stabilità del rapporto affettivo con la figlia studentessa universitaria e la moglie, dell'ininterrotto svolgimento da oltre diciotto 2 anni di lecita, stabile e remunerativa attività lavorativa, dell'avvenuto risarcimento del danno ai familiari della vittima del sinistro. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. la violazione dell'art. 47-ter comma 1 bis Ord. pen. e dell'art. 125 cod. proc. pen. sotto il profilo dell'obbligo di emettere provvedimenti motivati. Lamenta il ricorrente l'omessa motivazione sul punto, giacché la motivazione involge indistintamente le misure alternative richieste dal IA, senza valutare il rischio di recidiva per la detenzione domiciliare. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Antonio Costantini, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza. 4. Con memoria difensiva depositata in data 6 marzo 2026, la difesa ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 Ord. pen., è la principale misura alternativa alla detenzione, destinata ad attuare la finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost. Esso può essere adottato, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che il relativo regime, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire ad assicurare la menzionata finalità, prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Ciò che assume rilievo, rispetto all'affidamento, è l'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, [...], Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, [...], Rv. 257001-01). Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984-01; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, [...], Rv. 244654-01; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, [...], Rv. 202413-01). Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento sull'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, della misura alternativa in discorso, e l'effettuazione della prognosi sottostante (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235-01). 3 La relativa valutazione deve però inquadrarsi nella corretta cornice legale, nonché essere sorretta da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, [...], Rv. 189375-01), coerenti con l'operata ricognizione degli incidenti elementi di giudizio. 3. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza non ha fatto buon governo dei principi sopra analizzati. 4. Nel caso di specie, Il Tribunale, a fronte di un fatto colposo risalente ad otto anni fa, pur avendo richiesto relazione all'U.E.P.E., non ha atteso la trasmissione della stessa, fondando la decisione su elementi che risultano in contraddizione logica. Le segnalazioni di Polizia giudiziaria si riferiscono a fatti che non sono sfociati in procedimenti penali: ciò in realtà non rileverebbe tout court, ma nel caso di specie rileva in considerazione degli altri elementi evidenziati dalla difesa;
in particolare, la circostanza che i fatti penali rilevanti richiamati nell'ordinanza impugnata sono notevolmente distanti, per natura e per tempo, dall'omicidio stradale. L'ordinanza impugnata, inoltre, non valutando la effettiva gravità della condotta del IA, appare viziata da illogicità in quanto il condannato ha già beneficiato di misure alternative (l'attività di volontariato svolta dal ricorrente presso la Protezione Civile) e positiva risulta la condotta attuale dello stesso (in particolare, la situazione familiare con riferimento alla stabilità del rapporto affettivo con la figlia studentessa universitaria e la moglie, l'ininterrotto svolgimento da oltre diciotto anni di lecita, stabile e remunerativa attività lavorativa). Il provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza in data 13 gennaio 2026 ha sospeso l'esecutività dell'ordinanza impugnata, infine, corrobora ulteriormente il vizio della stessa/ assunta prima che pervenisse la relazione dall'U.E.P.E. e sull'errato presupposto dell'assenza di un'attivazione risarcitoria. Se quel che conta nella formazione del convincimento, come indicato, è l'evoluzione della personalità del reo, e lee possibilità della sua efficace risocializzazione mediante le prescrizioni opportunamente dettate nel contesto della misura alternativa, la decisione giudiziale assunta non dà convincente ragione né della diagnosi né della prognosi, il cui duplice esito negativo appare palesemente non consequenziale rispetto agli elementi di fatto emergenti dagli atti. La decisione stessa, sorretta da ingiustificata intransigenza, deve essere pertanto annullata, con rinvio al giudice che l'ha pronunciata per rinnovato esame riguardo alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale ed alla misura della detenzione domiciliare. 4
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma Così è deciso, 27 marzo 2026