Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2026, n. 21465
CASS
Sentenza 10 giugno 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di motivazione adeguata

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, evidenziando che il Tribunale non ha atteso la relazione dell'UEPE, ha basato la decisione su elementi in contraddizione logica e non ha valutato adeguatamente la condotta attuale del condannato e gli elementi positivi emersi.

  • Accolto
    Omessa motivazione sulla valutazione del rischio di recidiva per la detenzione domiciliare

    La Corte ha annullato l'ordinanza con rinvio, ritenendo che la motivazione fosse viziata anche riguardo alla detenzione domiciliare, in quanto non adeguatamente valutata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2026, n. 21465
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21465
    Data del deposito : 10 giugno 2026

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