Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2012, n. 23592
CASS
Sentenza 5 giugno 2012

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Massime1

La formazione del giudicato parziale, per essere la decisione di condanna divenuta irrevocabile in relazione all'affermazione di responsabilità per uno o per alcuni dei reati contestati con indicazione della pena che il condannato deve comunque espiare, impone che la condanna sia messa in esecuzione, a nulla rilevando l'annullamento con rinvio per gli altri autonomi capi.

Commentario1

  • 1Articolo 650 del codice di procedura penale Esecutività delle sentenze e dei decreti penali
    https://www.studiocataldi.it/

    Fonti Codice di procedura penale – Libro Decimo – Esecuzione – Titolo I – Giudicato (artt. 648-654) Contenuto e applicazione dell'articolo 650 La norma evidenzia il rapporto di “consequenzialità” diretta tra l’irrevocabilità della sentenza e dei decreti penali di condanna e la loro forza esecutiva. In particolare, il primo comma introduce la nozione di “esecutività”, ossia la capacità (astratta) dei provvedimenti (e dei precetti negli stessi contenuti) di essere concretamente eseguiti, agganciandola, in ossequio al principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva costituzionalmente sancito, a quella di “irrevocabilità”, ovvero al passaggio in giudicato della sentenza; per cui …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2012, n. 23592
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23592
Data del deposito : 5 giugno 2012

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