Sentenza 5 giugno 2012
Massime • 1
La formazione del giudicato parziale, per essere la decisione di condanna divenuta irrevocabile in relazione all'affermazione di responsabilità per uno o per alcuni dei reati contestati con indicazione della pena che il condannato deve comunque espiare, impone che la condanna sia messa in esecuzione, a nulla rilevando l'annullamento con rinvio per gli altri autonomi capi.
Commentario • 1
- 1. Articolo 650 del codice di procedura penale Esecutività delle sentenze e dei decreti penalihttps://www.studiocataldi.it/
Fonti Codice di procedura penale Libro Decimo Esecuzione Titolo I Giudicato (artt. 648-654) Contenuto e applicazione dell'articolo 650 La norma evidenzia il rapporto di consequenzialità diretta tra lirrevocabilità della sentenza e dei decreti penali di condanna e la loro forza esecutiva. In particolare, il primo comma introduce la nozione di esecutività, ossia la capacità (astratta) dei provvedimenti (e dei precetti negli stessi contenuti) di essere concretamente eseguiti, agganciandola, in ossequio al principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva costituzionalmente sancito, a quella di irrevocabilità, ovvero al passaggio in giudicato della sentenza; per cui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2012, n. 23592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23592 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Presidente - del 05/06/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1675
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 49621/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RT IM N. IL 05/03/1979;
avverso l'ordinanza n. 235/2011 GIP TRIBUNALE di PADOVA, del 10/10/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 10.10.2011 il Gip del Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente proposto ex art. 670 c.p.p. da MA EZ, rilevando che l'annullamento parziale della sentenza 14.07.2010, solo in relazione al capo relativo alla disposta espulsione, non precludeva l'esecuzione della sentenza stessa nelle parti ormai coperte dal giudicato (il giudizio di responsabilità e la pena inflitta).- 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava l'impugnazione deducendo:
l'annullamento parziale impediva in toto l'esecuzione della sentenza.- CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.- Ed invero, sull'unico tema introdotto dal ricorrente, deve essere qui richiamata e ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui (v., tra le tante, Cass. Pen. Sez. 5, n. 2541 in data 02.07.2004, Rv. 230891, Pipitone;
ecc.) quando la decisione divenga irrevocabile in relazione all'affermazione di responsabilità anche per uno solo o per alcuni dei reati contestati e contenga l'indicazione della pena che il condannato deve comunque espiare, questa deve essere messa in esecuzione, a nulla rilevando l'eventuale annullamento con rinvio per un capo della sentenza che sia in sè autonomo e non abbia ricadute sulle parti ormai irrevocabili.- L'impugnata sentenza si è del tutto correttamente attenuta a tale consolidato principio, dovendosi confermare che l'annullamento in ordine all'espulsione, capo in sè autonomo, non incide sulla raggiunta irrevocabilità su responsabilità e pena.- In definitiva il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 3.- Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).-
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 giugno 2012. Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012