Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2945 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
02 945 / 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 8251/98 Cron. N. 6193 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1. Dott. Michele Annunziata -Presidente- 2. Guglielmo Sciarelli -Consigliere- Ud. 23.01.2001 3. " Fernando Lupi -Consigliere- 4. Natale Capitanio -Consigliere- 5. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA EL IM, elettivamente domiciliata in Roma, Via Valadier 53, presso lo studio dell'Avv. Roberto Alle- gra, rappresentata e difesa dagli Av.ti Antonio Angelini e Rosa Carrieri del foro di Taranto per procura a margine del ricorso Ricorrente
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dl Ministro pro tempore Intimato e sul secondo ricorso (n. 11932/1998) proposto 375 2 DA MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, domicilia ex lege Controricorrente e ricorrente incidentale
CONTRO
EL IM Intimata per la cassazione della sentenza n. 2967/97 del Tribunale del La- voro di Lecce del 21.10.1997/15.11.1997 nella causa iscritta al n. 1061 R. G. dell'anno 1994. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.01.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Maurizio Velardi, che ha formulato le seguenti conclusioni: previa riunione dei ricorsi, rigetto del ricorso principale, assorbito quello inci- dentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 19.12.1991, Immacolata Strummiello conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Taranto il Ministero dell'Interno per sentirlo condannare al pagamento in proprio favore dell'assegno di invalidità civile, oltre accessori. Il ricorrente assumeva di aver presentato in data 7.10.1988 intesa ad ottenere la pensione di invalidità civile;
di essere stata sotto- 3 posta a visita medica dalla Commissione Sanitaria di prima istan- za, che le aveva riscontrato patologia invalidanti nella percen- tuale del 50%; di avere proposto i rituali ricorsi in via ammini- strativa senza ottenere alcuna variazione del grado di invalidità, da valutarsi in misura superiore a quella riscontratale. Il convenuto Ministero costituendosi contestava le avverse dedu- zioni e chiedeva il rigetto della domanda. All'esito il Pretore di Taranto, espletata la consulenza medico- legale ammessa, con sentenza del 21.6.1994 accoglieva la do- manda riconoscendo il diritto della ricorrente ad ottenere la ri- chiesta prestazione a decorrere dal 1.2.1992. Tale decisione, appellata dal Ministero dell'Interno, veniva ri- formata dal Tribunale di Lecce sentenza con e per l'effetto veniva rigettata 21.10.1997/15.11.1997 l'originaria domanda proposta dalla Strummiello. Il Tribunale riteneva di condividere le conclusioni della rinnovata consulenza tecnica di ufficio, che indicava un quadro patologico non comportante invalidità nella misura richiesta dalla legge. Contro quest'ultima sentenza ricorre per cassazione la Strummi- un motivo, al quale resiste il Ministero dell'Interno conello con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni relative alla medesima senten- za. Con l'unico motivo la ricorrente lamenta insufficiente motivazio- ne circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c La Strummiello osserva che il Tribunale al cospetto di due rela- zioni peritali, concordi per la parte diagnostica e discordi apo- ditticamente per la parte valutativa dell'incidenza invalidante delle patologie (la prima aveva indicato la misura dell'invalidità nella misura del 70 % e la seconda nella percentuale del 50 %), avrebbe avuto l'obbligo, ove non avesse rilevato l'opportunità di disporre una nuova perizia, di motivare analiticamente le ragioni per cui aderiva alle conclusioni di una relazione peritale piutto- sto che di un'altra, in modo tale che fosse fatto palese l'iter ar- gomentativo della propria decisione. Il motivo esposto non ha pregio e va disatteso sotto in duplice profilo. Da un lato va rilevato che le censure sono generiche, non essen- do stati indicati i punti precisi in cui la consulenza di secondo grado è errata. In questo senso questa Corte si è espressa con indirizzo, che può essere ribadito, secondo cui in materia di invalidità le valutazioni del consulente tecnico di ufficio, alle quali abbia aderito il giudi- ce di merito, possono essere censurate in sede di legittimità solo per vizi logico- formali che si concretino in una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica (la cui fonte va indi- cata) o nell'omissione di accertamenti strumentali da cui- secon- 5 do le predette nozioni- non può prescindersi ai fini di una cor- retta diagnosi. Nella mancanza della denuncia di tali vizi, come si è verificato nel caso di specie, la censura costituisce un mero dissenso dia- gnostico, che si traduce in una inammissibile critica del convin- cimento del giudice di merito, che si è fondato sulla consulenza tecnica (Cass. 26 gennaio 1998, n. 751). Sotto diverso profilo va osservato che il ricorso è infondato, giacché il giudice di merito, il quale riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico di ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo hanno indotto a far propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie indicazioni delle parti sono state rigettate, potendo ritenersi assolto l'obbligo della motivazione con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (in questo senso Cass. 9 dicembre 1995, n. 12630). Nel caso di specie il giudice di appello si è attenuto ai criteri di- nanzi esposti con adeguata e convincente motivazione. Il ricorso principale in conclusione è destituito di fondamento e va rigettato. Dal rigetto di tale ricorso deriva l'assorbimento di quello inci- dentale condizionato, con il quale il Ministero ha rilevato che il ricorso principale non è meritevole di accoglimento sotto il pro- filo del mancato assolvimento dell'onere della prova circa la sus- sistenza degli ulteriori requisiti di legge (incollocazione, mancato superamento dei limiti di legge, insussistenza di situazioni di in- compatibilità). Sussistono giusti motivi per dichiarare la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e compensa le spese del giudizio di legittimi- tà. Così deciso in Roma addì 23 gennaio 2001 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente M. Aunmusich Alessandro de Neugry Pill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 1 MAR. 2001 3 0 oggi, I 3 A 1 D S 5 IL LABORATORE . S , T . A DI CANGELTE O R T L N , A L ' A O L 3 S B L 7 E E - I P 8 D S D - I I 1 A S N 1 T N G S E O E O S G P A I D M G A I E E , L O A T O D T R I A E T L R S T I I L N D E G E E D S O R E