Sentenza 19 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2001, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
E N O I 6 Z 8 L A 9 5 1 R . / T N 4 N 0068282 S / I - 6 G 2 R - E . . R R L . L P . A 0 0 7 6 8 / 0 1 A D PUBBLICA IT . D L B E E A D T T I N 1 S A E 3 N I S 1 E S E R CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . I E Oggetto N A REGISTRO Prima casa SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20930/98 Presidente Dott. Vincenzo CARBONE - Rel. Consigliere Dott. Enrico ALTIERI 1558 Cron. Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI Ud. 22/09/00 - ConsigliereDott. Antonio MERONE ha pronunciato la seguente kasکه SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, CORTE SUPREMA DI GARRAZIONE UFFICIO COPIE presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE rappresenta e difende ope legis;
22 - ricorrente- || IL CANCELLIERE 1 contro 0 0 2 . AG MARIO;
N CANCELLERIA E 1 G 0
- intimato -
i t t i r i avverso la sentenza della Commissione tributaria d r e p regionale di FIRENZE, n.190/04/97, depositata il 1 2000 02/12/97; 1483 udita la relazione della causa svolta nella profica CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE N. 62282 j udienza del 22/09/00 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
$ 1. Svolgimento del processo L'ufficio del Registro di Livorno richiedeva con avviso di liquidazione a AR TI il pagamento della normale imposta di registro, oltre alle sanzioni, per l'acquisto di una casa di civile abitazione, revo- cando le agevolazioni concesse ai sensi della legge n.118/85 ( acquisto prima casa ), ritenendo che il con- tribuente ne avesse già usufruito e che, pertanto, non potesse beneficiare dell'agevolazione concessa, anche se aveva venduto la prima abitazione, con applicazione del beneficio di cui alla legge n.168/82, comprandone un'altra. Su ricorso dell'interessato la Commissione Tributa- ria provinciale di Livorno annullava l'accertamento. L'appello dell'ufficio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana veniva respinto con sentenza 24 novembre - 2 dicembre 1997 Secondo i giudici d'appello, il divieto di usu- fruire più volte dell'agevolazione sussiste solo nell'ambito delle distinte disposizioni che la preve- 2 dono ( leggi n.168/82 e 118/85 ) e solo nel caso di possesso di altra casa di abitazione nello stesso comu- ne di residenza. Avverso tale sentenza il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento. L'intimato non ha svolto attività difensiva. $ 2. Il motivo di ricorso applicazione Denunciando violazione e falsa Cue dell'art.2 d.l. 7 febbraio 1985, n.12, convertito con modifiche con legge 5 aprile 1985, n.118 e della legge n. 168 del 1982, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione ricorrente deduce che le leggi in materia sono tutte finalizzate ad incorag- giare l'acquisto della prima casa, per cui non è possi- bile usufruire più volte di agevolazioni, anche se le stesse siano previste da diverse norme succedutesi nel tempo. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità sentenze 12 marzo 1996, n.2027, e 15 febbraio 1992, n.1896 ). $ 3. Motivi della decisione Il ricorso non può essere accolto. L'art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n.448, ha testualmente stabilito, al nono comma, che « ai trasfe- rimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'art. 2 del D.L. 7.2.1985,n. 12, convertito con modi- ficazioni dalla L.
5.4.1985 n.118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto legge, com- pete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'art.l della L.22.4.1982 n.168 », precisando, al comma 10, che « le disposizioni di cui al comma 9 si applicano ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di en- trata in vigore della presente legge ». Poichè non risulta contestata l'esistenza delle condizioni per ottenere le agevolazioni di cui alle ci- tate leggi 168/82 e 118/85 e, d'altra parte, il rappor- to tributario non è definito, il ricorso deve essere rigettato. Non avendo l'intimato svolto attività difensiva, E nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese. N A I O I R Z . A A C
P.Q.M.
5 6 R 8 . T 9 S N 1 I / - G 4 / La Corte di Cassazione;
B E 6 R , 2 L . L A R . A D P . rigetta il ricorso nella sulle spese. . B D E A A T I L T E N R D E 1 E Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- S 3 I T 1 S E N . A E N S M la Sezione tributaria, il 22 settembre 2000. I A Consigliere estensore AfentIl Presidente Martial DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 GEN. 2001 IL CANCELLERE C14 Oggi ZO AT IL CANCELSERE C1 хоче ED BA