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Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2023, n. 19877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19877 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: US NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 19877 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 31/01/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina, su appello del PM, ha riformato la pronunzia assolutoria emessa in primo grado nei confronti dell'imputato US per il delitto furto aggravato ex art 625 nr 7 cp. Fatto accertato il 16.3.2016. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore fiduciario, articolando tre motivi di ricorso. 1.Col primo motivo si deduce vizio di motivazione illogica e di violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato, fondata sul solo elemento della riconducibilità alla sua persona dell'auto usata per perpetrare il delitto, elemento rivalutato dal Giudice di appello senza chiarire le ragioni per le quali lo stesso dato ritenuto dal Tribunale insufficiente alla condanna, era stato ritenuto idoneo allo scopo dalla Corte territoriale. 2.Col secondo motivo ci si duole della violazione di legge in relazione all'art 62 bis cp, poiché la Corte di appello aveva omesso ogni argomentazione in punto di circostanze attenuanti generiche. 3.Col terzo motivo si lamenta la mancanza di motivazione quanto alle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa ha depositato conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha correttamente proceduto, in applicazione della disposizione processuale ex art 603/3bis cpp, alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale su istanza del PM appellante, attraverso l'escussione del luogotenente Montagna,; questi ha riferito sul riconoscimento effettuato, grazie alla nitidezza dei fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza che ritraggono l'imputato in compagnia di un complice rimasto ignoto, nell'atto di sottrarre la refurtiva dal furgone e posizionarla nella sua auto. Il teste ha precisato che, tramite la collaborazione con i Carabinieri del luogo di residenza di US, che avevano inviato una sua foto, era stato effettuato anche il riconoscimento personale dell'attuale ricorrente come l'autore del furto. In seguito il Giudice di appello ha confutato specificamente le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, evidenziando come le acquisizioni probatorie per la quale l'auto usata per commettere il furto fosse di proprietà dell'imputato ed il riconoscimento operatone dalla Polizia giudiziaria, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, costituiscano 1,1i‘ elementszt_di prova pregnantw' al fine di individuare nell'attuale ricorrente l'autore del furto. 1.1. Con tale congrua motivazione la difesa non si confronta se non parzialmente e, nella parte in cui lo fa, del tutto genericamente, omettendo di sottoporre a censura la complessiva motivazione, fondata non solo sull'individuazione dell'auto in proprietà del giudicabile quale mezzo adoperato per commettere il delitto ma anche sul riconoscimento personale operato dalla PG, di cui i Giudici di appello hanno dato chiaramente conto. 2.11 secondo motivo è pure inammissibile, poichè il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora anche in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti (Sez. 3, Sentenza n. 11539 del 08/01/2014 Ud. (dep. 11/03/2014 ) Rv. 258696 - 01). Nella specie, il ricorrente non ha allegato - come sarebbe stato suo onere - di avere formulato una specifica istanza per le attenuanti generiche, sia pure in via subordinata e in sede di discussione finale (Sez. 5, Sentenza n. 37569 del 08/07/2015 Ud. (dep. 16/09/2015 ) Rv. 264552 - 01). Né sono stati allegati, con il motivo di ricorso, specifici elementi di segno positivo che avrebbero dovuto indurre il giudice del gravame a concedere le circostanze attenuanti generiche, invece disattesi senza motivazione. 3. Il terzo motivo è inammissibile, per carenza d'interesse. La Corte territoriale ha omesso di giustificare il trattamento sanzionatorio, tuttavia ha applicato il minimo della pena previsto all'epoca del fatto ( Marzo 2016) per il furto monoaggravato, cioè anni 1 di reclusione ed euro 200 di multa. Si tratta, quindi, di una pena contenuta nel minimo edittale, come individuato prima della modifica dell'art. 625 c.p. operata dall'art.1 , co. 7 , della I. n. 103/2017 a decorrere dal 3 agosto 2017 (disposizione che ha elevato il minimo edittale da anni 1 ad anni 2 di reclusione), e non è ravvisabile un interesse concreto a proporre la doglianza in esame, poiché dal suo accoglimento non deriverebbe alcun vantaggio per l'imputato. In ogni caso deve pur sottolinearsi che nella determinazione della pena il giudice non ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge, quando la pena stessa venga inflitta nel minimo edittale. In tal caso, infatti, viene a mancare la necessità di una motivazione esplicita, poiché l'entità della pena in concreto irrogata lascia esplicitamente intendere in quale modo abbiano influito, nell'adeguamento di essa alla gravità del fatto, i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 31.1.2023 2 Il Consigliere estensore Dr Eduardo de Gregorio Il Presidente Dr. Gerardo Sabeone ut! CORTE Di CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 19877 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 31/01/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina, su appello del PM, ha riformato la pronunzia assolutoria emessa in primo grado nei confronti dell'imputato US per il delitto furto aggravato ex art 625 nr 7 cp. Fatto accertato il 16.3.2016. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore fiduciario, articolando tre motivi di ricorso. 1.Col primo motivo si deduce vizio di motivazione illogica e di violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato, fondata sul solo elemento della riconducibilità alla sua persona dell'auto usata per perpetrare il delitto, elemento rivalutato dal Giudice di appello senza chiarire le ragioni per le quali lo stesso dato ritenuto dal Tribunale insufficiente alla condanna, era stato ritenuto idoneo allo scopo dalla Corte territoriale. 2.Col secondo motivo ci si duole della violazione di legge in relazione all'art 62 bis cp, poiché la Corte di appello aveva omesso ogni argomentazione in punto di circostanze attenuanti generiche. 3.Col terzo motivo si lamenta la mancanza di motivazione quanto alle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa ha depositato conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha correttamente proceduto, in applicazione della disposizione processuale ex art 603/3bis cpp, alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale su istanza del PM appellante, attraverso l'escussione del luogotenente Montagna,; questi ha riferito sul riconoscimento effettuato, grazie alla nitidezza dei fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza che ritraggono l'imputato in compagnia di un complice rimasto ignoto, nell'atto di sottrarre la refurtiva dal furgone e posizionarla nella sua auto. Il teste ha precisato che, tramite la collaborazione con i Carabinieri del luogo di residenza di US, che avevano inviato una sua foto, era stato effettuato anche il riconoscimento personale dell'attuale ricorrente come l'autore del furto. In seguito il Giudice di appello ha confutato specificamente le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, evidenziando come le acquisizioni probatorie per la quale l'auto usata per commettere il furto fosse di proprietà dell'imputato ed il riconoscimento operatone dalla Polizia giudiziaria, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, costituiscano 1,1i‘ elementszt_di prova pregnantw' al fine di individuare nell'attuale ricorrente l'autore del furto. 1.1. Con tale congrua motivazione la difesa non si confronta se non parzialmente e, nella parte in cui lo fa, del tutto genericamente, omettendo di sottoporre a censura la complessiva motivazione, fondata non solo sull'individuazione dell'auto in proprietà del giudicabile quale mezzo adoperato per commettere il delitto ma anche sul riconoscimento personale operato dalla PG, di cui i Giudici di appello hanno dato chiaramente conto. 2.11 secondo motivo è pure inammissibile, poichè il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora anche in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti (Sez. 3, Sentenza n. 11539 del 08/01/2014 Ud. (dep. 11/03/2014 ) Rv. 258696 - 01). Nella specie, il ricorrente non ha allegato - come sarebbe stato suo onere - di avere formulato una specifica istanza per le attenuanti generiche, sia pure in via subordinata e in sede di discussione finale (Sez. 5, Sentenza n. 37569 del 08/07/2015 Ud. (dep. 16/09/2015 ) Rv. 264552 - 01). Né sono stati allegati, con il motivo di ricorso, specifici elementi di segno positivo che avrebbero dovuto indurre il giudice del gravame a concedere le circostanze attenuanti generiche, invece disattesi senza motivazione. 3. Il terzo motivo è inammissibile, per carenza d'interesse. La Corte territoriale ha omesso di giustificare il trattamento sanzionatorio, tuttavia ha applicato il minimo della pena previsto all'epoca del fatto ( Marzo 2016) per il furto monoaggravato, cioè anni 1 di reclusione ed euro 200 di multa. Si tratta, quindi, di una pena contenuta nel minimo edittale, come individuato prima della modifica dell'art. 625 c.p. operata dall'art.1 , co. 7 , della I. n. 103/2017 a decorrere dal 3 agosto 2017 (disposizione che ha elevato il minimo edittale da anni 1 ad anni 2 di reclusione), e non è ravvisabile un interesse concreto a proporre la doglianza in esame, poiché dal suo accoglimento non deriverebbe alcun vantaggio per l'imputato. In ogni caso deve pur sottolinearsi che nella determinazione della pena il giudice non ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge, quando la pena stessa venga inflitta nel minimo edittale. In tal caso, infatti, viene a mancare la necessità di una motivazione esplicita, poiché l'entità della pena in concreto irrogata lascia esplicitamente intendere in quale modo abbiano influito, nell'adeguamento di essa alla gravità del fatto, i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 31.1.2023 2 Il Consigliere estensore Dr Eduardo de Gregorio Il Presidente Dr. Gerardo Sabeone ut! CORTE Di CASSAZIONE V SEZIONE PENALE