Sentenza 27 aprile 2007
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, deve ritenersi legittimo il verbale di arresto della polizia giudiziaria che si limiti a riportare, senza ulteriori specificazioni, l'avvenuta informazione dell'arrestato sul contenuto del mandato, dovendosi ravvisare la nullità, prevista dall'art. 12, terzo comma della L. 22 aprile 2005, n. 69, esclusivamente nell'ipotesi in cui difetti nel verbale ogni riferimento all'attività richiesta alla polizia giudiziaria. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato l'eccezione di nullità dedotta dal ricorrente, con riferimento all'omessa indicazione nel verbale del tempo e del luogo dei fatti attribuitigli).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2007, n. 22716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22716 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 27/04/2007
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 1020
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 13384/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KO IA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza dell'8 marzo 2007 emessa dal Presidente della Corte d'Appello di Bologna;
visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Viglietta Gianfranco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Caudullo Raffaele che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. IA KO è stato arrestato il 5 marzo 2007 dalla polizia giudiziaria, a norma della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 11, sulla base della segnalazione contenuta nel Sistema di Informazione di Schengen (SIS) e relativa a un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria austriaca per una serie di furti aggravati commessi in Austria.
Il Presidente della Corte d'appello di Bologna ha convalidato l'arresto, applicando, inoltre, la misura della custodia in carcere.
2. Contro questo provvedimento il difensore dell'indagato ha proposto ricorso davanti al Tribunale del riesame di Bologna ex art. 309 c.p.p., deducendo la violazione del L. n. 69 del 2005, art. 12, sotto diversi profili:
- mancata menzione nel verbale di arresto del contenuto del mandato;
- mancata traduzione in una lingua conosciuta all'indagato delle informazioni che la polizia giudiziaria ha l'obbligo di fornire all'indagato al momento dell'arresto (cit. L. n. 69 del 2005, art.12, comma 1) e omessa nomina di un interprete;
- incertezza nell'avvenuta identificazione dell'indagato. Violazioni che, secondo la difesa, avrebbero determinato la nullità del verbale d'arresto e della conseguente misura cautelare disposta. Con altro motivo è stata dedotta l'insussistenza del pericolo di fuga.
Il Tribunale del riesame, con provvedimento del 28 marzo 2007, ritenuto non esperibile il riesame nei confronti dell'ordinanza impugnata, ha qualificato il gravame come ricorso per Cassazione, trasmettendo gli atti a questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. I motivi proposti nel ricorso sono tutti infondati. Deve escludersi che si siano verificate violazioni della L. n. 69 del 2005, art. 12, ed infatti risulta dal verbale d'arresto che la polizia giudiziaria ha informato IA KO del contenuto del mandato d'arresto emesso nei suoi confronti, avvertendolo, inoltre, della possibilità di acconsentire alla propria consegna nonché della facoltà di nominare un avvocato di fiducia e del diritto di essere assistito da un interprete.
3.1. Il ricorrente assume che l'informazione sul contenuto del mandato d'arresto sia stata generica, non risultando dal verbale con esattezza il tempo e il luogo dei fatti attribuiti all'indagato, invocando per queste ragioni la nullità del verbale stesso. Al riguardo si osserva che la legge citata, art. 12, comma 3, richiede solo che il verbale dia atto degli adempimenti indicati dai commi precedenti, in questo collegando la causa di nullità all'ipotesi in cui nel verbale di arresto manchi ogni riferimento all'attività richiesta alla polizia giudiziaria. Deve, pertanto, ritenersi del tutto legittimo il verbale di arresto che, come nel caso di specie, si limiti a riferire l'avvenuta informazione dell'arrestato circa il contenuto del mandato, senza altra specificazione. La disposizione in esame impone alla polizia giudiziaria una linea di condotta orientata a garantire immediatamente l'arrestato, fornendogli le informazioni essenziali circa la ragione dell'arresto e per questo si è previsto l'obbligo di partecipare all'interessato l'esistenza del mandato emesso a sua carico e il contenuto dello stesso;
tuttavia, l'ipotesi di nullità si ricollega esclusivamente alla completezza del verbale, l'unico atto da cui poter desumere in maniera obiettiva che gli adempimenti siano stati posti in essere. D'altra parte, in questa fase è sufficiente una prima informazione, anche non dettagliatissima, dal momento che il diritto di difesa trova la sua piena esplicazione in sede di convalida dell'arresto, davanti al giudice.
3.2. Sotto altro profilo deve pure respingersi l'eccezione di nullità dedotta con riferimento alla mancata assistenza di un interprete ovvero alla mancata traduzione delle informazioni in una lingua conosciuta all'indagato.
L'art. 12 cit. impone alla polizia giudiziaria di interloquire con l'arrestato in una lingua a questi conosciuta, in quanto si vuole che l'arrestato sin dai primi atti sia posto in condizione di partecipare coscientemente al procedimento.
Tuttavia, nel caso in esame dal verbale di arresto si ricava che KO, regolarmente avvisato del diritto di farsi assistere da un interprete, vi abbia rinunciato, dando prova di comprendere perfettamente la lingua italiana, dal momento che interpellato circa la possibilità di acconsentire alla consegna ha fornito una risposta articolata, precisando di non acconsentire "perché ritengo trattarsi di un errore".
3.3. Manifestamente infondato, anche perché generico, è il motivo relativo alla identificazione dell'arrestato. Infatti, risulta dal verbale che questi sia stato regolarmente sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e conseguenti accertamenti funzionali alla sua identificazione.
3.4. Quanto alle critiche sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, si rileva che il provvedimento del Presidente della Corte d'appello di Bologna ha motivato il pericolo di fuga in relazione alla condizione di clandestinità del soggetto, motivazione che, per quanto sintetica, è sufficiente a dimostrare la concretezza del pericolo, tenuto conto che il KO risulta senza fissa dimora. Dall'infondatezza dei motivi proposti deriva il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti richiesti dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2007