Sentenza 29 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/2002, n. 15262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15262 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 1 5 262 02 REPUBBLIC OME EL OF OLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto - SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 22573/99 Dott. Michele DE LUCA Cron. 35531Consigliere - Dott. Luciano Consigliere Rep. VIGOLO - Ud. 13/03/02Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere /ha pronunciato la seguente S E NTENZAth sul ricorso proposto da: FIAT AUTO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA ROCCA PORENA 34, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che lo rappresenta e difende unitamente REALMONTE, PAOLO TOSI, agli avvocati FRANCESCO SALVATORE TRIFIRO', GIACINTO FAVALLI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
S.L.A. I. SINDACATO LAVORATORI AUTORGANIZZATI 2002 INTERCATEGORIALI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 1098 presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI -1- CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MARZIALE, MEDINA, giusta delega in ALBERTO atti;
-W controricorrente avverso la sentenza n. 12967/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 28/11/98 R.G.N. 1000/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato DE LUCA TAMAJO;
udito l'Avvocato MARZIALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso, rigetto nel resto. . -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO;
Il Tribunale di Milano, in revoca del decreto emesso dal Pretore di Milano ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori, su ricorso del Coordinamento provinciale di Milano del Sindacato avoratori Autorganizzati intercategoriale, per dell'accertamento del carattere antisindacale rifiuto opposto dalla s.p.a. Fiat auto di operare la ritenuta sullo stipendio per l'accredito dei contributi sindacali, riteneva, in primo luogo, Priva di fondamento l'eccezione sollevata dalla carenza diSocietà appellata relativa alla legittimazione attiva del sindacato appellante ritenendo condivisibile che il requisito della 'nazionalità", ovvero della diffusione su tutto il cerritorio nazionale del sindacato ricorrente, Sebba intendersi, dopo il referendum abrogativo del 2° e 3° CO. dell'art. 26 dello Statuto dei lavoratori, in termini di effettività e non di mera presunzione, come anche la giurisprudenza riteneva prima degli esiti referendari, ma ciononostante ritenendo anche che tale requisito era stato provato dal Sindacato con le produzioni effettuate hel corso del procedimento dinanzi al Pretore, ed inoltre che la giurisprudenza di questa Corte 3 :ichiamata dalla Società non era pertinente al caso di specie riferendosi ad organismi sindacali Confederazioneaderenti ad una e non a carattere intercategoriale come lo S.L.A. I.. Nel merito, il Tribunale riteneva di non condividere la tesi Sell'appellata Società circa la riconducibilità dell'art. 6 della disciplina generale del contratto collettivo al suo contenuto obbligatorio, con la conseguenza della operatività di tale disposizione esclusivamente nei confronti delle associazioni stipulanti: considerato infatti che del contenuto normativo fanno parte tutte le collettive dirette adisposizioni contrattuali predeterminare il contenuto del rapporto di lavoro, normativa e non obbligatoria doveva considerarsi anche la disposizione in questione attributiva del diritto del lavoratore di richiedere al datore di lavoro, come anche letteralmente indica l'espressione riferita alla azienda "provvederà", la ritenuta della quota sindacale sul trattamento retributivo. Fermo restando, ad avviso del Tribunale, che da tale disposizione derivava la tutela non solo di un interesse individuale m a anche di quello collettivo del sindacato la cui 1 attività veniva ostacolata dalla negazione della 4 cossibilità di fruire di un sistema di raccolta dei Contributi sindacali, del quale, tra l'altro, fruivano gli altri sindacati, indubbiamente più semplice e vantaggioso ai fini della adesione dei lavoratori. D'altra parte, riteneva il Tribunale di non poter condividere l'ulteriore eccezione della appellata, fatta propria dalla decisione del Pretore, circa la non ammissibilità di un sistema di raccolta dei contributi attuato tramite lo schema negoziale della cessione di credito. In essendosi ritenuto cheparticolare, l'incompatibilità derivava dagli effetti definitivi della traslazione del credito o diparte di esso e quindi dalla lesione del principio costituzionale di libertà sindacale per l'irrevocabilità di tali fetti, il Tribunale riteneva che questo poteva assumersi per vero solo in presenza di un diretto messo causale con l'appartenenza ad un determinato sindacato e non già quando, come nella specie, vi Sia una specifica manifestazione di volontà del lavoratore diretta al verificarsi della detta cessione. Né riteneva ancora il Tribunale, potrebbe di un negozio giuridico in dirsi di nullità ad iniziative od esiti referendari, riferimento posto che da un referendum abrogativo può dipendere 5 il venir meno di una norma, non una nuova norma : eventualmente impeditiva di altra che sia espressione della autonomia negoziale delle parti. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione la 3.p.a. Fiat auto censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Si è costituito con controricorso lo S.L.A. I. resistendo alle avversarie censure. Le parti hanno depositato nemoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, deduce la Società ricorrente dell'art. 28 della leggeviolazione 1.300/70, oltre a erronea e insufficiente carenza di legittimazione notivazione circa la attiva dello SLAI, dovendosi ritenere il requisito della "nazionalità", ovvero della diffusione a livello nazionale del sindacato, affermata in termini insufficienti sul piano motivazionale, e d'altra parte risolvendosi l'affermazione della non appartenenza dell'organismo locale, ricorrente ex art. 28 dello Statuto, ad una confederazione sindacale in una errata interpretazione della stessa disposizione, non essendo dato capire "se il Collegio ha ritenuto 10 SLAI anche sindacato nazionale di categoria ovvero se altre siano le 6 ragioni per le quali nel caso di specie non opererebbe il difetto di legittimazione secondo i criteri sanciti da Cass. n.7368/99". Con il secondo notivo, deduce ancora la Società ricorrente inapplicabilità violazione dell'art. 1362 C.C. e nella specie dell'art. 6 del c.c.n.
1. Retalmeccanici, che taledovendosi ritenere disposizione, che regola anche dopo il referendum dell'11 giugno 1995, con gli effetti abrogativi da esso determinati del 2° e 3° comma dell'art. 26 dello Statuto, il sistema di riscossione dei contributi sindacali mediante ritenuta di una quota della retribuzione da parte del datore di lavoro, è stata erroneamente assegnata dal Tribunale alla barte normativa del contratto collettivo, essendo invece riferibile a quella obbligatoria, sia perché Cale disposizione collocata nella Disciplina generale, sezione seconda specificamente dedicata ai "rapporti sindacali", sia perché con essa si è volut✓ attribuire un diritto alla organizzazione sindacale e non al lavoratore cui spetta solo l'e onere di assumere l'iniziativa perché possa perfezionarsi la fattispecie contrattuale: in dovendosi intendere l'espressione questo senso "provvederà" di cui al 1° CO. dell'art. 6. 7 Deducendosi, quale corollario, che se tale disposizione è contenuto obbligatorio, non potranno fruirne che i sindacati che hanno sottoscritto il contratto collettivo, tra i quali non è lo SLAI. Con il terzo motivo deduce la Società ricorrente vizio di contraddittoria motivazione dell'impugnata sentenza non avendo spiegato come una clausola eventualmente normativa, che quindi è destinata ad integrare il contratto individuale di lavoro, possa determinare una lesione di un interesse collettivo proprio del sindacato: la materia oggetto di controversia esula pertanto da una corretta nozione di condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, tanto più dopo che il referendum abrogativo ha escluso il diritto del sindacato ad ottenere il versamento diretto dei contributi tramite ritenuta. Con successivo motivo, la Società ricorrente deduce ulteriormente violazione dell'art. 28 dello Statuto in quanto, essendo venuta meno la fonte legale del diritto, in seguito al referendum, le aspettative del sindacato in nateria possono scaturire esclusivamente da una fonte privatistica contrattuale costituiva di situazioni giuridiche di rilevanza meramente civilistica - dinanzi alle quali non vi è materia 8 ber l'art. 28; al contratto, si farebbe rivivere ina norma abrogata, ponendo si in contrasto con i principi costituzionali dell'ordinamento, in spregio alla volontà popolare espressa in sede referendaria. Con l'ultimo motivo, deduce la Società ricorrente violazione dell'art. 1260 c.c., seg. e 39, 1° CO. Cost., inapplicabilità della cessione di credito, rilevando che lo SLAI, ad evitare la non utilizzabilità della delegazione di pagamento, così come deve configurarsi con l'avallo della dottrina, l'operazione negoziale oggetto di giudizio, ha utilizzato lo schema della cessione di credito della quale, peraltro, difettano gli essenziali presupposti legali: sia perché ne deriverebbero oneri impropri, non riconducibili а quelli strumentali che pur obbligano il datore di lavoro, a carico dello stesso, sia per l'assorbente cagione della strutturale incompatibilità fra un egozio traslativo del credito e la revocabilità sindacale, dell'atto volontario di contribuzione diprincipio obbligatoriamente discendente dal libertà sindacale ex art. 39, co. 1 Cos.. Precisandosi che, quand' anche la cessione di invocabile, si credito fosse astrattamente determinerebbe così un negozio nullo perché in 9 frode alla legge, in quanto diretto ad eludere l'esito della predetta consultazione referendaria. Ritiene la Corte che il primo motivo di ricorso ieve essere respinto. L'appartenenza della legittimazione ex art. 28 della legge n.300/70, specificamente allo SLAI, è stata già affermata da an recente precedente di questa Corte (Cass. 2.1312/2000), cui con questa decisione s'intende aderire, per il quale al fine di consentire l'attuazione del precetto costituzionale di cui all'art. 391 1° CO. ovvero del libero sviluppo dell'attività sindacale, legittimate alla procedura in genere, di cui all'art. 28 dello Statuto sono, associazioni sindacali nazionali, ovvero le le associazioni che, pur non costituite per una determinata categoria professionale ma, come nella specie, per una pluralità di categorie, siano comunque dotate del requisito della nazionalità: ai fini indice specifico di rappresentatività, della procedura di repressione della condotta antisindacale, sussistente quando l'organizzazione ricorrente disponga di un adeguato numero di aderenti in una parte о nell'intero territorio nazionale. L'accertamento di tale requisito, riservato al 10 giudice del merito, è stato compiuto ed adeguatamente motivato dal Tribunale di Torino, con valutazione pertanto insindacabile in questa sede di legittimità. Deve invece accogliersi il secondo motivo di ricorso, non apparendo sufficiente la motivazione del Tribunale in ordine alla funzione normativa attribuita alla clausola contrattuale che prevede il meccanismo di ritenuta dei contributi sindacali. cl Premesso che, non essendo controversovil c.c.m. l. saljercato contenente la clausola in questione era esplicito lavoratore aderente allo SLAI, laanche Qi censura della ricorrente potrebbe trovare accoglimento solo se la stessa clausola facesse contenuto obbligatorio, il che infeu barte del Ja i Intervenute motivo di Aequisito espost , questione ancora aperta, Convolerero Premesso infatti che si tratta di clausola ribadita anche nei testi contrattuali successivi al referendum del 1995, la cui validità, indipendentemente dalla permanenza del disposto legislativo dell'art. 26 dello Statuto, nella parte in cui è stato abrogato per via referendaria, deriva dalla autonomia contrattuale delle parti stipulanti i criteri interpretativi assunti dal 11 Tribunale, costituiti sia dalle modalità operative Der l'attribuzione della delega previste dal 1° CO. dell'art. 6 sia dalla espressione "provvederà" in essa contenuta, quale indice di un obbligo del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, non sono di per sé sufficienti anzitutto perché nulla dicono circa l'interesse gli interessi protetti In particolare alla dalla norma contrattuale. stregua dei motivi di Cass. 16.3.2001 n.3813, in concreto si è omessa una indagine sul piano Celeologico della norma, e cioè di considerare se on essa si sia voluto soddisfare l'interesse del sindacato ad una procedura agevolata nella raccolta de contributi, oppure l'interesse del lavoratore ad una procedura che faciliti il suo sostegno al sindacato preferito, oppure se in essa deve ravvisarsi una fattispecie di titolarità individuale di un diritto per il soddisfacimento di Un interesse collettivo, come la giurisprudenza di questa Corte aveva ritenuto di interpretare l'art. Statuto prima della sua parziale 26 dello abrogazione. D'altra parte, anche la circostanza che la norma contrattuale sia stata collocata nella carte del contratto collettivo contenente le disposizioni a carattere obbligatorio, circostanza 12 ion considerata dal Tribunale, potrebbe costituire in indice della volontà delle parti e quindi un criterio, sia pure sussidiario, per stabilire l'ambito di operatività della clausola suddetta. Ed evidente la necessità di queste ulteriori indagini al fine di una compiuta valutazione dell'art. 6 del c.c.n.
1. dato che, ove si dovesse confermare che si tratta di clausola normativa, destinata a formare il contenuto del contratto individuale, applicandosi il contratto collettivo a Cutti i lavoratori, anche tutti i sindacati cui essi aderiscono avrebbero il diritto di fruire del sistema di ritenuta previsto da quella evidente che l'unadisposizione. Così come l'altra decisione è assorbente rispetto agli altri notivi di ricorso, ed in particolare alla possibilità di ricondurre il sistema contrattuale ad una ipotesi di cessione di credito.
Per questi motivi
la Corte rigetta il primo notivo, accoglie il secondo, dichiara assorbiti gli impugnata alaltri. Cassa e rinvia la sentenza giudice designato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, dichiara assorbiti gli altri. Cassa e 13 rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Brescia. Così deciso in Roma il 13 marzo 2002 hime cleo Vaumento il Presidente: Il Cons. estensore: IL CANCELLIERE Vil a Brun Depositets in Cancelleria ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO D Oggi, 2.9.OTT.2002. REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 5^ IL CANCELLIERE ivilaua Вним 14