Sentenza 3 febbraio 1998
Massime • 2
In tema di affidamento in prova al servizio sociale nell'ipotesi di soggetto alcooldipendente o tossicodipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, di cui agli artt. 91, commi terzo e quarto, e 92, comma secondo, del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, il P.M. può rigettare l'istanza relativa se al condannato sia già stata respinta una richiesta di affidamento da parte del tribunale di sorveglianza e non sia dedotto un "quid novi" rispetto alla precedente, ovvero nell'ipotesi, del tutto analoga, in cui al richiedente, già affidato al servizio sociale, sia stato revocato l'affidamento per esito negativo della prova da parte del tribunale medesimo. In tale situazione, infatti, non vengono rimessi al P.M. apprezzamenti discrezionali di merito in contrasto con le norme anzidette, perché l'inquirente deve limitarsi ad un accertamento del tutto estrinseco, consistente nel verificare l'esistenza della decisione del tribunale e l'identità della nuova istanza rispetto a quella sulla quale sia già intervenuta la decisione giudiziale, ed il potere in tal modo riconosciuto all'organo cui compete l'esecuzione penale è in linea con la "ratio" dell'istituto della sospensione dell'esecuzione stessa, previsto dalle norme anzidette, e risponde all'esigenza di evitare che il condannato possa indefinitamente paralizzare l'attuazione del titolo esecutivo.
La "ratio" dell'istituto della sospensione dell'ordine di esecuzione della condanna nell'ipotesi di richiesta di affidamento in prova al servizio sociale da parte dell'alcoolista o del tossicodipendente, prevista dagli artt. 91, commi terzo e quarto, e 94, comma secondo, del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, è quella di evitare che il soggetto bisognoso di cure e deciso ad iniziarle o a proseguirle sia sottoposto all'esperienza della detenzione, pur quando vi sia la possibilità che il tribunale deliberi l'esecuzione della pena nella forma dell'affidamento in prova. Pertanto, tale funzione viene meno quando il giudice competente si sia già pronunciato negando l'ammissione alla misura alternativa o addirittura revocandola a seguito di esito negativo della prova, in quanto, in tal caso, viene a cadere la ragionevole aspettativa della concessione del beneficio, in considerazione della quale è stata prevista la sospensione, a meno che non vengano dedotti elementi nuovi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/1998, n. 6552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6552 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 3-2-98
1. Dott. Giovanni DE ROBERTO Consigliere SENTENZA
2. " Antonino ASSENNATO " N. 87
3. " Giuseppe LA GRECA " REGISTRO GENERALE
4. " Sergio DI AMATO " N. 26442/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena nei confronti di UC RT avverso la ordinanza 12.7.1997 del Tribunale di Modena. Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Giuseppe LA GRECA,
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del dott. Vincenzo VERDEROSA,
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza. Osserva
1. Con ordinanza del 12.7.1997 il Tribunale di Modena, in applicazione degli artt. 91.4 e 94.2 d.P.R. n. 309/1990, ordinava la sospensione della pena residuante dalla sentenza dello stesso Tribunale in data 21.5.1992, irrevocabile il 14.4.1993, nei confronti di UC RT.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena ricorre per cassazione, deducendo violazione degli artt. 90 e 91 d.P.R. n. 309/1990, nonché 47 e 47 bis ordinamento penitenziario. Rappresenta che il UC, condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione e con una detenzione presofferta di anni 1, mesi 1, gg. 21, aveva ottenuto l'affidamento in prova al servizio sociale in quanto tossicodipendente. A seguito di mancata osservanza degli obblighi prescritti, il tribunale di sorveglianza in data 15.4.1997 aveva dichiarato l'esito negativo della prova. Emesso un nuovo ordine di esecuzione, il condannato aveva reiterato l'istanza di affidamento, che non era stata accolta dal Pubblico Ministero. Il Tribunale, per contro, con l'ordinanza impugnata aveva disposto la sospensione dell'esecuzione e la scarcerazione del ET. Nel ricorso, il Pubblico Ministero argomenta che - per effetto della interpretazione data alle norme dal Tribunale il quale, attenendosi al tenore letterale delle disposizioni, ritiene che operi un rigido automatismo della scarcerazione in presenza di una istanza di sospensione - il condannato potrebbe paralizzare all'infinito l'esecuzione della pena. Egli propone pertanto una interpretazione sistematica e secondo l'intenzione del legislatore, per effetto della quale in un caso come quello di specie l'obbligo di esecuzione del titolo sarebbe assoluto e non derogabile.
3. Con requisitoria scritta in data 3.10.1997 il Procuratore Generale presso questa Corte concludeva per il rigetto del ricorso. Fissato per la decisione alla camera di consiglio del 5.12.1997, il ricorso veniva rinviato all'udienza pubblica.
4. Risulta in fatto che il UC, in ragione del suo stato di tossicodipendente, era stato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale. A seguito di mancata osservanza degli obblighi prescritti, il tribunale di sorveglianza aveva dichiarato l'esito negativo della prova.
Emesso un nuovo ordine di esecuzione della pena detentiva, il condannato aveva reiterato l'istanza di affidamento al servizio sociale. Il pubblico ministero disponeva la non sospensione dell'esecuzione, che veniva invece disposta dal tribunale di Modena quale giudice dell'esecuzione.
Il ricorso del pubblico ministero avverso questo provvedimento merita accoglimento.
In effetti gli artt. 91, 3^ e 4^ comma, e 94, 2^ comma d.P.R. n.309/1990 (t.u. sugli stupefacenti), come già l'art. 47 bis, 2^ comma, l 26.7.1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), nel disporre che il pubblico ministero sospende l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di carcerazione nei confronti del condannato tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o intenda sopporvisi, non conferisce allo stesso ufficio alcun potere di apprezzamento di merito. La sospensione è infatti sempre dovuta quando: la pena da eseguire non supera i quattro anni;
l'istante è tossicodipendente o alcooldipendente;
lo stesso ha in corso un programma terapeutico o intende sottoporvisi;
il programma terapeutico è concordato con una unità sanitaria locale o un ente ausiliario pubblico o privato;
all'istanza è allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato della persona e l'idoneità del programma.
In ordine alla sussistenza di detti presupposti al pubblico ministero non appartiene alcuna valutazione di merito, dovendo egli limitarsi ad una verifica del tutto estrinseca e formale, diretta ad accertare la conformità dell'istanza e delle produzioni documentali alla astratta previsione della legge. È dunque soltanto in assenza di uno dei presupposti indicati che il pubblico ministero può negare la sospensione della esecuzione.
A tali ipotesi questa Corte ha tuttavia parificato il caso in cui l'istanza di affidamento in prova sia stata già rigettata dal Tribunale di sorveglianza e il condannato l'abbia riproposta senza dedurre un quid novum rispetto alla precedente (Cass., sez. VI, 23.9.1996, Boldrin). Del tutto analogo al precedente appena richiamato appare, nel decisum come nelle rationes decidendi, il caso del condannato nei cui confronti il tribunale di sorveglianza, a seguito di mancata osservanza degli obblighi prescritti, abbia dichiarato l'esito negativo della prova e revocato quindi l'affidamento. Al pubblico ministero, che in via generale ha l'obbligo di porre in esecuzione le sentenze passate in giudicato (art. 656 c.p.p.) e di emettere l'ordine di carcerazione a seguito di diniego dell'affidamento in prova (art. 47, comma 5, ord. penit.), in via eccezionale è conferito il potere di sospendere l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza, competente a deliberare sull'istanza del condannato.
La ratio di questa previsione sta nella opportunità di evitare che il soggetto bisognoso di cure e deliberato a proseguirle o a iniziarle sia sottoposto alla esperienza della detenzione, pur quando vi sia la possibilità che il tribunale deliberi l'esecuzione della pena nella forma dell'affidamento in prova.
Essendo questa la funzione dell'istituto, sarebbe del tutto irrazionale che la sospensione trovasse applicazione pur quando il giudice competente si sia già pronunciato, negando l'ammissione alla misura alternativa o addirittura revocandola a seguito di negativo esito della prova. In questi casi viene a cadere la ragionevole aspettativa della concessione, in considerazione della quale è stata prevista la sospensione, a meno che non vengano dedotti elementi non potuti considerare dal tribunale.
La contraria interpretazione porterebbe ad un risultato che certamente il legislatore non ha voluto: quello cioè di consentire l'indefinita paralisi della esecuzione. È chiaro infatti che se, a seguito della nuova istanza di affidamento, il pubblico ministero fosse tenuto a non emettere l'ordine di carcerazione, nel caso di successivo diniego del beneficio da parte del tribunale di sorveglianza si riprodurrebbe la medesima situazione: il condannato potrebbe presentare una ulteriore istanza e il pubblico ministero dovrebbe da capo sospendere l'esecuzione, e così di seguito all'infinito.
Una tale situazione si porrebbe in contrasto insanabile con il carattere imperativo della legge penale e della sua applicazione giudiziale. E il giudice ha l'obbligo, in caso di possibili alternative interpretative, di fare la scelta che sia meglio conforme alla Costituzione e ai principi generali dell'ordinamento. Con la soluzione proposta, d'altra parte, non si introduce una ipotesi caratterizzata da apprezzamenti di merito rimessi, in contrasto con la legge, al pubblico ministero. Quest'ultimo deve infatti limitarsi ad un accertamento del tutto estrinseco, consistente nel verificare l'esistenza della decisione del tribunale e l'identità della nuova istanza rispetto a quella sulla quale si è già avuta le decisione giudiziale.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 1998