Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/1998, n. 6552
CASS
Sentenza 3 febbraio 1998

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In tema di affidamento in prova al servizio sociale nell'ipotesi di soggetto alcooldipendente o tossicodipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, di cui agli artt. 91, commi terzo e quarto, e 92, comma secondo, del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, il P.M. può rigettare l'istanza relativa se al condannato sia già stata respinta una richiesta di affidamento da parte del tribunale di sorveglianza e non sia dedotto un "quid novi" rispetto alla precedente, ovvero nell'ipotesi, del tutto analoga, in cui al richiedente, già affidato al servizio sociale, sia stato revocato l'affidamento per esito negativo della prova da parte del tribunale medesimo. In tale situazione, infatti, non vengono rimessi al P.M. apprezzamenti discrezionali di merito in contrasto con le norme anzidette, perché l'inquirente deve limitarsi ad un accertamento del tutto estrinseco, consistente nel verificare l'esistenza della decisione del tribunale e l'identità della nuova istanza rispetto a quella sulla quale sia già intervenuta la decisione giudiziale, ed il potere in tal modo riconosciuto all'organo cui compete l'esecuzione penale è in linea con la "ratio" dell'istituto della sospensione dell'esecuzione stessa, previsto dalle norme anzidette, e risponde all'esigenza di evitare che il condannato possa indefinitamente paralizzare l'attuazione del titolo esecutivo.

La "ratio" dell'istituto della sospensione dell'ordine di esecuzione della condanna nell'ipotesi di richiesta di affidamento in prova al servizio sociale da parte dell'alcoolista o del tossicodipendente, prevista dagli artt. 91, commi terzo e quarto, e 94, comma secondo, del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, è quella di evitare che il soggetto bisognoso di cure e deciso ad iniziarle o a proseguirle sia sottoposto all'esperienza della detenzione, pur quando vi sia la possibilità che il tribunale deliberi l'esecuzione della pena nella forma dell'affidamento in prova. Pertanto, tale funzione viene meno quando il giudice competente si sia già pronunciato negando l'ammissione alla misura alternativa o addirittura revocandola a seguito di esito negativo della prova, in quanto, in tal caso, viene a cadere la ragionevole aspettativa della concessione del beneficio, in considerazione della quale è stata prevista la sospensione, a meno che non vengano dedotti elementi nuovi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/1998, n. 6552
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6552
    Data del deposito : 3 febbraio 1998

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