Sentenza 30 gennaio 2002
Massime • 1
È configurabile il delitto di diffamazione col mezzo della stampa nel caso di diffusione del contenuto offensivo di una interpellanza o interrogazione parlamentare, qualora sia omessa la formula dubitativa o interrogativa dell'atto, la quale è atta ad escludere la rispondenza dei fatti a verità obiettiva non ancora accertata, o quando il titolo dell'articolo che contiene la notizia presenti l'accadimento del fatto senza riferimento alla fonte ed alla forma in cui è stato prospettato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2002, n. 13159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13159 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LACANNA PASQUALE Presidente del 30/01/2002
1. Dott. CALABRESE RENATO LUIGI Consigliere SENTENZA
2. Dott. DI POPOLO ANGELO Consigliere N. 00138
3. Dott. ROTELLA MARIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLAIANNI NICOLA Consigliere N. 030633/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) DE RL N. IL 11/01/1967
avverso SENTENZA del 11/12/2000 CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLAIANNI NICOLA
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galasso che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Con la sentenza sopra menzionata veniva confermata quella di primo grado con cui LA LA era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 57 c.p. per aver omesso di esercitare nella sua qualità di direttore responsabile della "Tribuna Calabria" il controllo necessario per impedire la pubblicazione dell'articolo intitolato "Palazzo di giustizia, Ciclone continuo - TUTTI
CONTRO
TUTTI", nel quale, riportando il contenuto di un'interrogazione parlamentare, si evidenziava, "uno scontro per il potere puro e semplice con tutte le degenerazioni personali e di gruppo che ne derivano realizzate attraverso un'azione di killeraggio politico", asseritamente provata dal ritrovamento di alcuni fogli dei verbali di interrogatorio firmati in bianco, da cui appariva "lecito e logico desumere che all'ex sindaco AT AN i fogli dei verbali fossero stati fatti firmare in bianco e successivamente riempiti". Le affermazioni risultavano destituite di fondamento all'esito di un'ispezione ministeriale che accertava trattarsi di un unico foglio firmato in bianco: cioè la pagina di un prestampato, non utilizzata poiché erano stati riempiti numerosi intercalari, l'ultimo dei quali era stato sbarrato fungendo da chiusura del verbale. Sera trattato, quindi, secondo i giudici di merito, di mera disattenzione, dovuta a verosimile stanchezza.
Ricorre per cassazione la LA, osservando preliminarmente che l'unico passo originale della sentenza, che per il resto si limita a trascrivere la motivazione di quella di primo grado ed i motivi di appello, è quello in cui si argomenta l'esclusione dell'esimente del diritto di critica e prospettando al riguardo l'inosservanza dell'art. 595 in relazione all'art. 51 c.p.: l'informazione aveva toni forti ed incalzanti, propri della critica politica, ma il contenuto non era che la trascrizione di una parte di un'interrogazione parlamentare già nota attraverso gli organi di informazione parlamentare, di cui, pertanto, aveva verificato la veridicità e fondatezza. Con un secondo motivo denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione, giacché effettivamente la firma risulta apposta su fogli firmati in bianco.
Il ricorso è infondato al limite dell'inammissibilità. Esso, invero, ripete genericamente i motivi svolti in primo grado ed in appello, ma esaurientemente confutati dal Tribunale: il che spiega perché la Corte d'appello abbia offerto una motivazione prevalentemente ripetitiva di quella del primo giudice, nei cui confronti non risulta controdedotta alcuna argomentazione specifica. Va comunque ribadito che è configurabile il reato di cui all'art.595 Cod. pen. nel caso di diffusione a mezzo stampa del contenuto diffamatorio di una interpellanza o interrogazione parlamentare qualora sia omessa la formula dubitativa o interrogativa dell'atto, che esclude la rispondenza dei fatti a verità obiettiva non ancora accertata, o quando il titolo dell'articolo che contiene la notizia venga formulato in maniera da presentare l'accadimento del fatto senza riferimento alla fonte e alla forma in cui è stato prospettato (Cass. 4.2.1987, n. 10221, rv 176746). Nella specie, come emerge dal titolo e dalle parti dell'articolo riportati nel capo di imputazione sopra trascritti, nessuna di queste cautele risulta adottata, sicché correttamente è stata esclusa la ricorrenza del diritto di critica con riferimento, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai parametri della verità (posto che uno solo era il foglio firmato in bianco e non era stato successivamente riempito, ma era rimasto inutilizzato), della pertinenza e della continenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2002