Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 06/03/2026, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01574/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03081/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3081 del 2025, proposto da
Rajeewa Lakthilina Thirana Pathiranage, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Napoli del 13/05/2025 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato P-NA/L/Q/2023/113202 rilasciato in data 02/05/2023, notificato al domicilio digitale eletto in data 13/05/2025 e di ogni atto presupposto, connesso, e conseguenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2026 la dott.ssa NG NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore.
Il ricorrente espone che: giungeva in Italia in data 11/09/2023 a seguito di un nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli, in data 2 maggio 2023, con validità dal 24/08/2023 al 06/09/2024; stante l’irreperibilità del datore di lavoro, il ricorrente provvedeva ad effettuare la prescritta comunicazione di presenza con pec inviata alla Prefettura di Roma in data 11/10/2023 e chiedere, quindi, un appuntamento ai fini del rilascio del titolo di soggiorno per attesa occupazione; seguiva il preavviso di rigetto cui faceva seguito memoria difensiva del ricorrente il quale rappresentava alla resistente amministrazione di essersi stabilito a Roma con regolare cessione di fabbricato del 28/09/2023, ove era stato medio tempore assunto dalla “ G.L. Service Società Cooperativa ” sin dal dicembre 2023 (all. nr. 20) e, successivamente, dalla “ ELLEFFE LOGISTICA s.r.l. ”, giusta comunicazione UNILAV del 02/04/2024 (all. nr. 18), presso cui è tuttora impiegato (cfr. buste paga dicembre 2003/luglio 2024, all. nr. 19)
Con il provvedimento impugnato è stata disposta la revoca del nulla osta.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’impugnata revoca del nulla osta per violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, comma 5 e 24 del D.Lgs. n. 286/1998 ed art. 42, comma 2, della Lege nr. 73/22; violazione e falsa applicazione degli artt. 8 bis, 9 e 31 del D.P.R. n. 394/1999 e s.m.i. (Regolamento di Attuazione del Testo Unico per l’Immigrazione); violazione delle Circolari del Ministero dell’Interno nr. 3865 del 18/06/2010 e nr. 3827 del 20/08/2007 in relazione agli artt. 8 della CEDU ex artt. 2 e 117 Cost.; difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento; illogicità manifesta; violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha argomentato per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 1672 del 2025, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare.
In vista dell’udienza di merito il ricorrente ha depositato memoria e ulteriore documentazione lavorativa, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 7 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso, come già anticipato in sede cautelare, è fondato e va accolto secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza anche di questo Tar che, anche sulla scorta delle decisioni del Consiglio di Stato in casi analoghi, ha ritenuto che nel caso di buona fede del cittadino straniero - il cui nulla osta sia stato oggetto di revoca- e della dimostrazione da parte dello stesso di aver medio tempore conseguito una effettiva nuova occasione lavorativa, si determini una particolare condizione soggettiva che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, e ciò considerato anche il lungo lasso di tempo trascorso dopo l’ingresso del lavoratore in Italia sulla base del nulla osta rilasciato e il comprovato inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale - di cui è prova l’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di altro datore, come da documentazione in atti (cfr. sul punto Tar Campania, sent. n. 1572 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025).
Le peculiari connotazioni della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la revoca impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI UD, Presidente
NG NA, Consigliere, Estensore
MA Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG NA | TI UD |
IL SEGRETARIO