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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1335/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5306/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ag.entrate - SI - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3282/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 24/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229000016666000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229000016666000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229000016666000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229000016666000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229000016666000 IRPEF-ALTRO 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 168/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 3282.2.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania che, in parziale accoglimento del ricorso presentato dal Sig. Resistente_1 contro l'Agenzia delle Entrate – SI, riduceva l'intimazione di pagamento impugnata n. 2932022900001666000 alle sole iscrizioni a ruolo relative ai tributi indicati dalle cartelle di pagamento con numero finale 836, 613, 602 e 929, escludendo con riferimento a tali cartelle sanzioni ed interessi, proponeva appello, in data 30/10/2024,
l'Agenzia limitatamente alla cartella recante il numero 293 2009 00558484000 in quanto ritenuta non è prescritta;
chiede in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare la legittimità della procedura della riscossione della cartella di pagamento recante il n. 293 2009
00558484000 perché le pretese erariali portate non sono prescritte;
ridurre l'intimazione di pagamento impugnata anche in ordine alle iscrizioni a ruolo relative ai tributi indicati dalla cartella di pagamento recante il n. 2932009 00558484000 e, per l'effetto, rigettare il ricorso di primo grado. Deposita memorie in data 29/12/2025.
La parte contribuente deposita, in data 19/11/2024, controdeduzioni con appello incidentale chiedendo di rigettare l'appello principale dell'Agente della riscossione e, per l'effetto, confermare i capi della sentenza di primo grado favorevoli al contribuente;
accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado con conseguente declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento impugnata anche per omessa notifica delle sottese cartelle nn. 29320090055228484000 e 29320140017312602000
e decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto a riscuotere le somme da queste recate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale dell'Agenzia delle Entrate - SI non può trovare accoglimento e, pertanto, la sentenza deve essere confermata.
All'uopo, si rileva che le valutazioni, le motivazioni ed il conseguente dispositivo sul punto della sentenza di primo grado restano validi e vanno confermati. Si condivide, infatti, quanto osservato dai primi giudicanti che, nel caso della cartella di pagamento con numero finale 484, hanno rilevato la intervenuta prescrizione decennale precisando che la resistente ha dedotto che, successivamente alla notifica della cartella di pagamento, è stata notificata l'intimazione di pagamento con numero finale 320960 attraverso avviso in data 2/03/2019 e compiuta giacenza;
tuttavia, detta intimazione di pagamento non è stata prodotta;
né al fine di verificare che detta intimazione facesse effettivamente riferimento alla cartella di pagamento in questione può considerarsi sufficiente la stampa dell'interrogazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate – SI, trattandosi di mero atto interno alla stessa amministrazione.
Invero, quanto prodotto da parte appellante, seppur solo in questo grado di giudizio, non è sufficiente a provare la validità della notifica dell'atto interruttivo. Dalla relata di notificazione emerge che la notifica di tale precedente intimazione sarebbe stata tentata mediante deposito presso l'ufficio postale dell'operatore
Società_1 ma, in violazione dell'art. 8 della L. 890/1982, di tale asserito deposito il contribuente non ha mai ricevuto la indefettibile raccomandata C.A.D. con la quale avrebbe dovuto essere informato della giacenza;
in conseguenza, la notifica di tale intimazione è inefficace e non può sortire alcun effetto interruttivo dei termini di prescrizione eccepiti in ricorso dal contribuente ed accolti in sentenza dalla Corte di primo grado.
Si osserva, altresì, che, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 18 dicembre 1997 n. 472, il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni;
allo stesso termine quinquennale soggiace la prescrizione degli interessi.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, non si può che rigettare l'appello dell'Agenzia delle Entrate – SI.
In ordine, invece, all'incidentale del contribuente, si osserva che, con riguardo alla cartella di pagamento n. 29320090055228484000, dall'esame della documentazione in atti, non risulta sufficientemente provato il collegamento tra la cartella e l'avviso di ricevimento allegato che non riporta chiari riferimenti;
inoltre, si rileva una differenza negli indirizzi del destinatario indicati;
mentre, con riguardo alla cartella n.
29320140017312602000, dalla documentazione si evince la regolarità della notifica.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, annulla la sottesa cartella n.
29320090055228484000; rigetta, invece, con riguardo alla cartella n. 29320140017312602000.
Tenuto conto dell'esito complessivo della controversia, vanno compensate le spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigetta l'appello principale dell'Agenzia delle
Entrate – SI;
accoglie l'appello incidentale del contribuente come in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5306/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ag.entrate - SI - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3282/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 24/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229000016666000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229000016666000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229000016666000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229000016666000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229000016666000 IRPEF-ALTRO 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 168/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 3282.2.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania che, in parziale accoglimento del ricorso presentato dal Sig. Resistente_1 contro l'Agenzia delle Entrate – SI, riduceva l'intimazione di pagamento impugnata n. 2932022900001666000 alle sole iscrizioni a ruolo relative ai tributi indicati dalle cartelle di pagamento con numero finale 836, 613, 602 e 929, escludendo con riferimento a tali cartelle sanzioni ed interessi, proponeva appello, in data 30/10/2024,
l'Agenzia limitatamente alla cartella recante il numero 293 2009 00558484000 in quanto ritenuta non è prescritta;
chiede in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare la legittimità della procedura della riscossione della cartella di pagamento recante il n. 293 2009
00558484000 perché le pretese erariali portate non sono prescritte;
ridurre l'intimazione di pagamento impugnata anche in ordine alle iscrizioni a ruolo relative ai tributi indicati dalla cartella di pagamento recante il n. 2932009 00558484000 e, per l'effetto, rigettare il ricorso di primo grado. Deposita memorie in data 29/12/2025.
La parte contribuente deposita, in data 19/11/2024, controdeduzioni con appello incidentale chiedendo di rigettare l'appello principale dell'Agente della riscossione e, per l'effetto, confermare i capi della sentenza di primo grado favorevoli al contribuente;
accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado con conseguente declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento impugnata anche per omessa notifica delle sottese cartelle nn. 29320090055228484000 e 29320140017312602000
e decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto a riscuotere le somme da queste recate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale dell'Agenzia delle Entrate - SI non può trovare accoglimento e, pertanto, la sentenza deve essere confermata.
All'uopo, si rileva che le valutazioni, le motivazioni ed il conseguente dispositivo sul punto della sentenza di primo grado restano validi e vanno confermati. Si condivide, infatti, quanto osservato dai primi giudicanti che, nel caso della cartella di pagamento con numero finale 484, hanno rilevato la intervenuta prescrizione decennale precisando che la resistente ha dedotto che, successivamente alla notifica della cartella di pagamento, è stata notificata l'intimazione di pagamento con numero finale 320960 attraverso avviso in data 2/03/2019 e compiuta giacenza;
tuttavia, detta intimazione di pagamento non è stata prodotta;
né al fine di verificare che detta intimazione facesse effettivamente riferimento alla cartella di pagamento in questione può considerarsi sufficiente la stampa dell'interrogazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate – SI, trattandosi di mero atto interno alla stessa amministrazione.
Invero, quanto prodotto da parte appellante, seppur solo in questo grado di giudizio, non è sufficiente a provare la validità della notifica dell'atto interruttivo. Dalla relata di notificazione emerge che la notifica di tale precedente intimazione sarebbe stata tentata mediante deposito presso l'ufficio postale dell'operatore
Società_1 ma, in violazione dell'art. 8 della L. 890/1982, di tale asserito deposito il contribuente non ha mai ricevuto la indefettibile raccomandata C.A.D. con la quale avrebbe dovuto essere informato della giacenza;
in conseguenza, la notifica di tale intimazione è inefficace e non può sortire alcun effetto interruttivo dei termini di prescrizione eccepiti in ricorso dal contribuente ed accolti in sentenza dalla Corte di primo grado.
Si osserva, altresì, che, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 18 dicembre 1997 n. 472, il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni;
allo stesso termine quinquennale soggiace la prescrizione degli interessi.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, non si può che rigettare l'appello dell'Agenzia delle Entrate – SI.
In ordine, invece, all'incidentale del contribuente, si osserva che, con riguardo alla cartella di pagamento n. 29320090055228484000, dall'esame della documentazione in atti, non risulta sufficientemente provato il collegamento tra la cartella e l'avviso di ricevimento allegato che non riporta chiari riferimenti;
inoltre, si rileva una differenza negli indirizzi del destinatario indicati;
mentre, con riguardo alla cartella n.
29320140017312602000, dalla documentazione si evince la regolarità della notifica.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, annulla la sottesa cartella n.
29320090055228484000; rigetta, invece, con riguardo alla cartella n. 29320140017312602000.
Tenuto conto dell'esito complessivo della controversia, vanno compensate le spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigetta l'appello principale dell'Agenzia delle
Entrate – SI;
accoglie l'appello incidentale del contribuente come in motivazione. Spese compensate.