Sentenza 11 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2004, n. 2595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2595 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AS OR LIONELLO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 137/99 della Commissione Tributaria regionale TORINO, depositata il 11/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/03 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato GIACOBBE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero delle Finanze ha impugnato, nei confronti di ST FI, con ricorso notificato il 19.12.00, la sentenza della C.T.R. del Piemonte, depositata l'11.11.99, che, in riforma di quella di 1^ grado, aveva accolto il ricorso del ST contro il rifiuto dell'Amministrazione di rimborsargli la somma di L. 16.212.700, corrisposta a titolo di ritenuta d'acconto e versamento diretto IRPEF sui compensi percepiti quale Commissario "ad acta", nominato dal Tribunale Amministrativo Regionale, per verificare le schede dei risultati elettorali concernenti il ballottaggio per la elezione del sindaco di Torino del 20.6.93.
Il ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'art. 9 L. 53/90, che esonera dall'imposta sul reddito "gli onorari dei componenti degli uffici elettorali"; nonché la insufficiente, contraddittoria motivazione in ordine all'estensione di tale norma alla fattispecie. Il ST non resiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Infatti la C.T.R. del Piemonte è addivenuta ad un immotivata deroga al principio generale che vuole i redditi da lavoro soggetti ad imposta cumulativa personale.
Nè la deroga a tale principio, prevista dallo art. 9 L. 53/90, proprio per il suo carattere eccezionale, è suscettibile, alla stregua dell'art. 11 preleggi, di estensione analogica alla fattispecie;
peraltro relativa a funzioni, quelle del commissario "ad acta", ausiliario del giudice dell'ottemperanza, solo occasionalmente collegate ai compiti degli scrutatori di seggi.
Pertanto l'impugnata sentenza va cassata e, nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettata la pretesa restitutoria del ST.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda restitutoria del contribuente. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2004