Sentenza 22 maggio 2008
Massime • 2
Il reato di frode nell'esercizio del commercio può concorrere con gli illeciti amministrativi di cui alla normativa in materia di pubblicità ingannevole di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005 (che ha sostituito il previgente D.Lgs. n. 74 del 1992) atteso che quest'ultima opera su un piano e risponde ad una "ratio" diversi rispetto a quelli della fattispecie penale, sia per il più ampio campo di applicazione sia perché l'intervento sanzionatorio è previsto indipendentemente dal verificarsi della materiale consegna dell'"aliud pro alio", necessaria per la sussistenza del reato.
In tema di frode nell'esercizio del commercio, nella nozione di dichiarazione di cui all'art. 515 cod. pen. rientrano anche le indicazioni circa origine, provenienza, qualità o quantità della merce contenute nell'eventuale messaggio pubblicitario che abbia preceduto la materiale offerta in vendita della stessa, essendo tale pubblicità idonea a trarre in inganno l'acquirente che riceve l'"aliud pro alio". (Fattispecie di vendita di carni che, in messaggi pubblicitari pubblicati su un quotidiano a tiratura nazionale, si affermavano provenire tutte, contrariamente al vero, da bovini allevati in Italia).
Commentario • 1
- 1. Il reato di truffa aggravata nel caso del pandoro di Chiara FerragniLinda Bano · https://www.iusinitinere.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/2008, n. 27105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27105 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2008 |
Testo completo
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27 105 /08 Sent. N.1293 N. 31544/2007 Reg. G. 5 P.U. del 22.5.2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Enrico Altieri
Consigliere 66 Agostino Cordova 46 Carlo Grillo 65 Alfredo Maria Lombardi 66 Silvio Amoresano
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Torino avverso la sentenza in data 15.6.2007 della Corte di Appello di Torino, con la quale, in riforma di quella del Tribunale di Torino in data 29.9.2003, RE UI, n. a Savignano sul
Panaro il 28.4.1939, e AR OR GI RI, n. a Pesaro 1'1.7.1963, vennero assolti, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all'art. 515 c.p..
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Alfredo Montagna, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Uditi i difensori, Avv. Riccardo Pellicciardi e UI Chiappero, che hanno concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di
Torino che aveva dichiarato RE UI e AR OR GI RI colpevoli del reato di cui all'art. 515 c.p., li ha assolti dalla predetta imputazione perché il fatto non sussiste.
a Il RE ed il AR erano stato tratti a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 515
c.p., loro ascritto perché, nella rispettiva qualità, il RE di presidente della RE S.p.A.
e della INALCA S.p.A. ed il AR OR di dirigente e responsabile sanitario della INALCA
S.p.A., consegnavano agli acquirenti carni diverse per origine, provenienza e qualità da quella dichiarata, avendo affermato nei messaggi pubblicitari pubblicati sul quotidiano la Stampa, contrariamente al vero, che tutte le carni utilizzate dal gruppo RE, vendute con i marchi
Montana o Inalca, erano prodotte con bovini allevati in Italia, garantendone in particolare la provenienza da allevamenti italiani e che l'Italia era stata dichiarata ufficialmente Paese esente dalla BSE (encefalopatia spongiforme bovina).
La Corte territoriale, fermo restando l'accertamento in punto di fatto della circostanza che le carni adoperate dalle predette aziende non provenivano tutte dalla filiera italiana, ha escluso la sussistenza del reato di frode in commercio, osservando, in sintesi, che per accertare l'esistenza della vendita di un aliud pro alio il raffronto non può essere eseguito tra la merce venduta ed il messaggio pubblicitario, che, nel caso in esame, per la sua estrema indeterminatezza non integrava affatto una proposta contrattuale.
In particolare si osserva che nel citato messaggio non era indicata né la tipicità della merce, né la quantità, né il prezzo, focalizzandosi tutto il messaggio su aspetti della sicurezza e non su aspetti merceologici delle carni;
che al momento della pubblicizzazione del messaggio non vi era alcun rapporto contrattuale e il contenuto del messaggio non poteva essere recuperato successivamente con l'offerta al pubblico della merce;
che, inoltre, una delle società del gruppo RE aveva segnalato sulle etichette l'esatto contrario di quanto affermato nel messaggio pubblicitario e, cioè, che la carne proveniva da bovini macellati in Germania, sicché doveva rilevarsi la perfetta rispondenza tra il dichiarato ed il consegnato;
che il messaggio pubblicitario non era destinato ad integrare in qualche modo la successiva offerta al pubblico.
Si osserva, infine, che la pubblicità ingannevole viene sanzionata di per sé, ai sensi del D. Lgs
25.1.1992 n. 74, emanato in attuazione della Direttiva CEE 84/450.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte territoriale, che la denuncia per violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento la pubblica accusa ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 515 c.p..
Si osserva che, secondo l'interpretazione della fattispecie criminosa prospettata nella sentenza della
Corte territoriale, viene attribuito valore solo al termine “pattuito" contenuto nella norma, mentre è stato del tutto ignorato il termine "dichiarato", che deve necessariamente essere riferito alle indicazioni date da una delle parti dell'instaurando rapporto;
che nel concetto di dichiarazione,
k rilevante ai sensi dell'art. 515 c.p., non può farsi rientrare solo la concreta proposta contrattuale, dovendo configurarsi la vendita di cosa diversa per origine provenienza, qualità e quantità anche con riferimento alle indicazioni contenute in messaggi pubblicitari, depliants ed altre indicazioni afferenti alle caratteristiche tecniche della merce non rispondenti alla realtà. 3
Si rileva inoltre che l'indicazione contenuta sulle singole confezioni circa la macellazione in
Germania della carne doveva ritenersi ingannevole, in quanto la predetta etichetta non diceva nulla in ordine al luogo di allevamento dei bovini, che, secondo lo scopo proprio del messaggio pubblicitario, rimaneva implicitamente e volutamente evocato essere l'Italia; che, peraltro, il predetto messaggio pubblicitario garantiva altresì l'assenza del prione nelle carni, quale conseguenza della loro provenienza dall'Italia, mentre la citata etichetta non conteneva alcuna indicazione in proposito.
Il ricorso è fondato.
L'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale il messaggio pubblicitario opera su un piano diverso rispetto alla fase contrattuale che segua detto messaggio, dovendosi tener conto esclusivamente di quanto è stato esplicitato nel momento in cui la merce viene concretamente offerta in vendita al pubblico, non si palesa affatto condivisibile.
Tale affermazione, invero, contrasta con la realtà delle attività commerciali riguardanti la distribuzione di beni di largo consumo, con particolare riferimento ai prodotti alimentari, la cui vendita generalmente non è caratterizzata da un momento contrattuale in cui vengono specificate dal venditore le caratteristiche della merce offerta al pubblico.
E' indubbio che in tali casi il messaggio pubblicitario assume carattere preminente nella formazione del consenso del potenziale cliente all'acquisto, sicché detto messaggio, seppur precedente, non può essere considerato estraneo alla formazione del rapporto contrattuale.
Ovviamente il messaggio pubblicitario ingannevole può assurgere ad elemento proprio della fattispecie penale di cui alla contestazione solo allorché investa gli elementi qualificanti l'ipotesi di reato di cui si tratta.
Si deve, pertanto, affermare, con riferimento al delitto di cui all'art. 515 c.p., che le indicazioni circa l'origine, provenienza, qualità o quantità della merce, contenute nel messaggio pubblicitario che abbia preceduto la materiale offerta in vendita della stessa, integra l'ipotesi della
"dichiarazione" delle citate caratteristiche della merce, essendo tale pubblicità idonea a trarre in inganno l'acquirente che riceve l'aliud pro alio, per avere la merce caratteristiche diverse rispetto a quanto indicato nel messaggio pubblicitario.
In tali sensi, pertanto, il messaggio pubblicitario integra la successiva proposta di vendita, sicché nella individuazione delle caratteristiche dichiarate dal venditore della merce deve tenersi conto anche di quanto indicato nel messaggio pubblicitario, che può essere superato solo da una chiara esplicitazione, al momento della vendita, delle diverse caratteristiche della merce venduta con riferimento ai requisiti indicati dall'art. 515 c.p..
Tale principio di diritto, peraltro, è stato già affermato da questa Suprema Corte con riferimento al messaggio pubblicitario afferente a determinate prestazioni (massaggi presso centri estetici) eseguiti mediante l'uso di materiali diversi rispetto a quelli che erano stati pubblicizzati (sez. III, 62
3 200321732, P.M. in proc. Cambi ed altro, RV 224401) o con riferimento al contenuto ingannevole di depliant illustrativi. (sez. III, 23.5.2006 n. 22055, P.G. in proc. Sambo, RV 235747).
Né l'interpretazione della fattispecie criminosa dell'art. 515 c.p. nei sensi sopra riportati appare in contrasto, per il principio di specialità, con la normativa in materia di pubblicità ingannevole e comparativa dettata dal D. Lgs 25.1.1992 n. 74, emanato in attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE, peraltro abrogato e sostituito dal D. Lgs n. n. 206/2005.
Le norme dei citati decreti legislativi, infatti, operano su un piano e rispondono ad una ratio diversi rispetto a quello della fattispecie penale, sia per il più ampio campo di applicazione delle ipotesi di pubblicità ingannevole o comparativa ritenuta illecita ai sensi del citato decreto legislativo, sia perché l'intervento sanzionatorio è previsto indipendentemente dal verificarsi della materiale consegna dell'aliud pro alio, necessaria per la sussistenza del reato, non essendo, peraltro, configurabile l'ipotesi del tentativo in base al mero messaggio pubblicitario.
Ed, infatti, ai fini dell'intervento repressivo, ai sensi della normativa citata, è sufficiente l'accertamento della non rispondenza del messaggio pubblicitario alle prescrizioni del D. Lgs n.
74/1992 ed attualmente del D. Lgs n. 206/05, con interventi anche di natura sanzionatoria, ma esclusivamente amministrativa, diretti ad impedire la prosecuzione della pubblicità ingannevole e ad eliderne gli effetti per la tutela di interessi collettivi di tutti i soggetti interessati, tra i quali anche quelli dei produttori che operano nello stesso settore commerciale.
Orbene, nella fattispecie in esame, secondo l'accertamento di fatto contenuto nelle pronunce dei giudici di merito, il messaggio pubblicitario di cui alla contestazione contiene elementi qualificanti la fattispecie penale di cui all'art. 515 c.p., quale la dichiarazione della esclusiva origine e provenienza da allevamenti italiani dei bovini macellati dalle società del gruppo RE.
Né, peraltro, risulta dall'accertamento di fatto che la predetta dichiarazione circa la provenienza degli animali macellati, contenuta nel messaggio pubblicitario, venisse corretta al momento della vendita da una diversa dichiarazione portata adeguatamente a conoscenza dei potenziali acquirenti.
Per completezza di esame deve essere, infine, rilevato che secondo l'accertamento di fatto contenuto nella pronuncia di primo grado, non modificata sul punto da quella di appello, nel caso in esame si erano verificate vendite della merce oggetto del citato messaggio pubblicitario.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame che tenga conto degli enunciati principi di diritto.
12 La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di
Torino.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 22.5.2008.
IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE
IL CONSIGLIERE RELATORE
DEPOSITAT IN CANCELLERIA
- 4 LUG 2008
IL CANCELLIERE C1 (Paolo Mensurati)
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