Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/2008, n. 27105
CASS
Sentenza 22 maggio 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il reato di frode nell'esercizio del commercio può concorrere con gli illeciti amministrativi di cui alla normativa in materia di pubblicità ingannevole di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005 (che ha sostituito il previgente D.Lgs. n. 74 del 1992) atteso che quest'ultima opera su un piano e risponde ad una "ratio" diversi rispetto a quelli della fattispecie penale, sia per il più ampio campo di applicazione sia perché l'intervento sanzionatorio è previsto indipendentemente dal verificarsi della materiale consegna dell'"aliud pro alio", necessaria per la sussistenza del reato.

In tema di frode nell'esercizio del commercio, nella nozione di dichiarazione di cui all'art. 515 cod. pen. rientrano anche le indicazioni circa origine, provenienza, qualità o quantità della merce contenute nell'eventuale messaggio pubblicitario che abbia preceduto la materiale offerta in vendita della stessa, essendo tale pubblicità idonea a trarre in inganno l'acquirente che riceve l'"aliud pro alio". (Fattispecie di vendita di carni che, in messaggi pubblicitari pubblicati su un quotidiano a tiratura nazionale, si affermavano provenire tutte, contrariamente al vero, da bovini allevati in Italia).

Commentario1

  • 1Il reato di truffa aggravata nel caso del pandoro di Chiara Ferragni
    Linda Bano · https://www.iusinitinere.it/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/2008, n. 27105
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27105
Data del deposito : 22 maggio 2008

Testo completo