Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/10/2003, n. 15889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15889 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto commuiere redeve SEZIONE SECONDA CIVILE this flimento1 5 8 9 /03 Composta dagli I i Ma stra: Dott. Rafaele Presiden R.G.N. 18374/00 32401 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Cron. 4167 Dott. Olindo - Consigliere SCHETTINO - Rep. - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Ud. 24/06/03 Dott. Francesco Paolo FIORE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IA, IN LE, IN LU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SERGIO BAGLIVI 8, presso lo studio dell'avvocato SERGIO LEONARDI, che li difende unitamente all'avvocato SILVA FRONZA, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
IN IG, IN AR FU STEFANO, IN AN, IN AR FU IU, IN IV, IN MA IA, IN 2003 COSTANTINA, TE ADELE, AN NT, 1062 elettivamente domiciliati in ROMA VIA MORDINI 14, -1- presso lo studio dell'avvocato MANLIO ABATI, che li difende unitamente all'avvocato VANNI CEOLA, giusta delega in atti;
controricorrenti - - nonchè
contro
TI OM;
- intimata avverso la sentenza n. 241/99 della Corte d'Appello di ' depositata il 19/06/99; TRENTO udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/03 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito 1'Avvocato Sergio BUCALO per delega dell'Avvocato ABATI depositata in udienza difensore dei resistenti che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 23 luglio 1996, il Tribunale di Trento scioglieva, nei confronti di tutti gli eredi, la comunione ereditaria del defunto IO EN, adottando il progetto di divisione, predisposto secondo le conformi indicazioni del consulente tecnico d'ufficio, nominato allo scopo. IA NA ved. EN, NA EN e UI EN interponevano gravame. IO EN, MA EN, TO Valen- tini, NT SI, VA EN, MA IA EN, OS EN, OM AT e d LE ET resistevano al gravame. Con sentenza del 19 giugno 1999, la Corte d'appello di Trento rigettava il gravame, rilevando l'infondatezza delle critiche formulate contro la decisione del primo giudice. Per la cassazione di tale sentenza, IA NA ved. EN, NA EN e UI Valen- tini hanno proposto ricorso in forza di due motivi. IO EN, TO EN (fu GI), MA EN (fu FA), VA EN, MA EN (fu GI), NT SI, MA IA EN, LE ET e OS EN hanno resistito con controricorso ed hanno deposi- 3 tato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminare all'esame dei motivi svolti l'indagine sulla ammissibilità del ricorso, che i rispetto controricorrenti contestano per mancato del termine, di cui all'art. 327 c.p.c.. L'indagine ha esito negativo. Ed invero, pur valutando la sospensione dei termini nel periodo feriale, dal 1° agosto al 15 settembre (per quarantasei giorni), ai sensi della legge n. 742 del 1969, il ricorso risulta essere stato Å notificato oltre il termine annuale, di cui al citato art. 327 c.p.c., e, per l'appunto, il 21 settembre 2000, a fronte pubblicazione della dell'impugnata e non notificata sentenza, avvenuta il 19 giugno 1999. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammis- sibile. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti, liquidate in euro 100,00, oltre 4 euro 1.600,00 per onorari, con accessori di legge. Così deciso il 24 giugno 2003, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. fil cons. esp. Il presidente септи lavcetes Farl time IA LLER E - C 03 N A 0 C 2 IL CANCELLIERE . IN T MA Di UZ T TA 0 AR Di Nuor SITA 3 2 O EP E gi, D R LIE g úzzo о O L CORTE SUPREMA CASSAZIONE E г i N C и N Si attesta la registrazione D A aria ф presso l'Agenziadelle Entrate di Roma 2 il 27-5-2004 C IL M serie 4 al n. 16523 versate € 149.77 2 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL CANCELLIERE C1 Roberto Riect 5