Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/03/2003, n. 4449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4449 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
! C.C. 66212 E N ZIO P.R. 26/4/1986 ISTRA Oggetto 5 Redditi . A N REG - partecipazione. M 04449/03 B TA Responsabilità socio LL. REPUBBLICA ITALIANA DA D DEL accomandante. A TE B. TR SENSI Soprattassa e ESEN A T sanzione pecuniaria. 1 , 13 I TERIA A . N LA DI CASSAZIONE A M SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N.19575/99 Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Dott. Ugo Riggio Presidente Dott. Mario Cicala Consigliere Cron.10162 Dott. Giuseppe V.A. Magno Cons. rel. Rep. Dott. Francesco A. Genovese Consigliere Ud. 8/10/02 Dott. M. Cristina Giancola Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 66212 sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege - ricorrente
contro
NI RI intimata avversO la sentenza. della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 158/54/98, depositata in data 26.6.1998; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 8.10.2002 dal Relatore Cons. لو 2 5 1 35 Giuseppe Vito Antonio Magno;
Sentito, per 1'Amministrazione ricorrente, 1'Avvocato dello Stato Attilio Barbieri;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 26.6.1998 la commissione tributaria regionale della Lombardia, in accoglimento dell'appello proposto da NI RI avverso la sentenza n. 104/1996 della commissione tributaria provinciale di Sondrio, escluse che la suddetta contribuente, socia accomandante di una società in accomandita semplice dichiarata fallita, fosse tenuta pagamento di pene pecuniarie е soprattasse, inal relazione all'infedele dichiarazione di redditi derivanti dalla partecipazione alla suddetta società, sul presupposto dell'ignoranza incolpevole degli effettivi redditi sociali. Contro tale sentenza l'amministrazione delle finanze propone ricorso per cassazione, ritualmente notificato e depositato, fondato su un unico motivo, cui non resiste RI NI. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'amministrazione delle finanze deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 46, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nel 2 testo vigente all'epoca, recante sanzioni per omessa, incompleta o infedele dichiarazione ai fini dell'impo- sta sui redditi); 5, D. P. R. 22 dicembre 1986, n.917 - (imputazione dei redditi ai soci di società T.U.I.R. semplici); 2320, c.c. (poteri dei soci accomandanti). Sostiene il giudice a quo che - stante l'effettiva non ingerenza della socia accomandante nella gestione della società, comprovata dal fatto di non essere stata ella medesima dichiarata fallita sarebbe provata "ope incolpevole di redditi ulteriori legis" l'ignoranza rispetto a quelli certificati in bilancio, mancando l'accomandante di poteri di controllo nel merito della gestione sociale. Per conseguenza, non sarebbero а lei applicabili soprattasse e sanzioni pecuniarie. Rileva, in contrario, l'amministrazione ricorrente che il socio accomandante tenuto conto del criterio automatico d'imputazione dei redditi ai soci di società semplici, stabilito dall'articolo 5 del T.U.I.R. non personalmente esente da responsabilità può ritenersi fiscale, per l'infedele dichiarazione dei redditi presentata dalla società, giacché, pur non essendogli attribuiti poteri diretti di gestione (ragion per cui non риз essere a lui estesa la dichiarazione di fallimento della società), ha nondimeno poteri di controllo sui libri e documenti sociali, ai sensi dell'articolo 2320 c.c.. Il motivo è fondato e, perciò, il ricorso deve essere 3 accolto. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa suprema corte, dalla quale il collegio non ha motivo di discostarsi, l'infedele dichiarazione del contribuente, partecipe di una società di persone, risultante dalla rettifica operata dall'amministrazione а carico della società, comporta, oltre al pagamento del tributo evaso, quello del supplemento d'imposta ė della pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 461 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; ciò perché il reddito da partecipazione ad una società semplice è imputato al socio in modo presuntivo, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dall'ef fettiva percezione (articolo 5, T.U.I.R. e perché la applicabile sulla base dellasanzione fiscale semplice volontarietà del comportamento, a prescindere dalla sussistenza del dolo о della colpa (S.U., n. 125/1993, Cass. nn. 2554/1997, 7549/1994). Più specificamente, nel caso di società in accomandita semplice, il socio accomandante risponde di infedele dichiarazione, essendo soggetto anche al supplemento d'imposta ed alla sanzione pecuniaria, in caso di dichiarato rettifica operata dall'ufficio sul reddito dalla società (Cass. nn. 4505/1995), giacché il fatto di non potersi egli ingerire, normalmente, nell'ammini- strazione e nella conduzione di tale società non significa che non possa conoscere direttamente, usando з а 4 l'ordinaria diligenza, 1'ammontare esatto degli utili societari, non solo attraverso l'esame del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite (documenti che comunicati debbono essergli annualmente), ma anche dell'esattezza di essi, controllo attraverso il mediante consultazione dei libri e degli altri documenti sociali (articolo 2320, ult. co., c.c.). Per le ragioni esposte, in accoglimento del motivo di gravame, la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, mediante dichiarazione di debenza, da parte della ricorrente, delle somme relative a supplemento d'imposta e sanzione pecuniaria. Sussistono, peraltro, giusti motivi per la compensa- zione totale fra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata senza e, decidendo nel merito, dichiara dovute le rinvio addebitate alla contribuente a titolo di somme sanzione pecuniaria. Dichiara soprattassa e di compensate le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile - tributaria, il giorno 8 ottobre 2002. Il presidenteive Il consigliere est. Ярикре ндетQuereye deriggin DEPOSITAT CANT 26 MAR. 2003 NOFLUERE C1 Алиев а но Oggl Gren