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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/09/2025, n. 4183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4183 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12918/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Roberta Dotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 12918/2024 promossa da:
Parte_1 nata a Rosario in [...] in data [...]
Parte_2 nato a Rosario in [...] in data [...]
Parte_3 nata a Rosario in [...] in data [...] rappresentati e difesi dall'Avv. ALECCI VANESSA Ricorrenti CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “l'On.le Tribunale adito, accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dei ricorrenti cittadina argentina, nata in [...] nella città di Parte_4
Rosario, provincia di Santa Fe, il 9 giugno 1947, documento d'identità , NumeroDi_1 Parte_2 cittadino argentino, nato in [...] nella città di Rosario, provincia di Santa Fe, il 12
[...] marzo 1987, documento d'identità n. , e cittadina argentina, nata in [...]_3 Argentina nella città di Rosario, provincia di Santa Fe, il 22 giugno 1989, documento d'identità n. , e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità NumeroD_3 Controparte_1 amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
pagina 1 di 5 provvedendo alle comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 19/07/2024, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il Controparte_1 chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- di essere cittadini argentini;
- di essere discendenti diretti dell'avo (o Persona_1 Persona_2
, figlio di e nato ad [...] in data [...],
[...] Persona_3 Controparte_2 il quale, dopo essere emigrato in territorio argentino, contraeva matrimonio con la sig.ra presso il 28/09/1912 e dalla loro unione nasceva a Concordia, il giorno Persona_4 Per_5
20/03/1914, il figlio L'avo Persona_6 Persona_1 decedeva in Argentina in data 13/11/1945 (cfr. docc. 1-5);
- che in data 19/12/1941, il figlio dell'avo si univa in Persona_6 matrimonio con e dal matrimonio nasceva a , il 09/06/1947, la ricorrente CP_3 Per_5
decedeva in territorio argentino il Parte_1 Persona_6 giorno 26/01/2005 (cfr. docc. 6-8);
- che la ricorrente generava un primo figlio nato a Parte_1 Parte_2
il 12/03/1987 e ricorrente nel presente giudizo (cfr. doc. 9); Per_5
- che da una seconda relazione della sig.ra nasceva la ricorrente Parte_1 [...]
nata a [...] [...] (cfr. doc. 10); Parte_3 Per_5
- ha infine precisato che l'avo mai ha rinunciato alla cittadinanza Persona_1 italiana e non si è mai naturalizzato argentino (cfr. doc.1).
Il non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. Controparte_1
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda. Con provvedimento reso dal G.D. in data 11/09/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 d.lgs. n. 149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281 sexies c. 3 c.p.c..
2. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di pagina 2 di 5 nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...]. Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, essi fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo nato ad Persona_1
TE in data 07/04/1877 (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa attraverso il sig. (figlio di e Persona_6 Persona_1
. Persona_4
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Doc. tutti tradotti e apostillati, mancano forse le firme dei ricorrente nella procura? Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis
– alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dagli allegati al ricorso introduttivo (cfr. docc. 17 e 18) - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il Parte_5
a a partire dall'anno 2021 ha previsto una nuova modalità di prenotazione degli
[...] Per_5 appuntamenti, la quale tuttavia non permette di accedere al servizio non essendovi date disponibili, come si evince dalla dicitura “Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio richiesto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente”, visibile nello screenshot depositato da parte ricorrente. Non vengono più pubblicate sul sito le liste di attesa dei richiedenti presso i singoli Consolati/Ambasciate; tuttavia, è notoria la pagina 3 di 5 dimensione del fenomeno nel Sud America e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in [...]anno 1877, Persona_1 Pt_5 successivamente trasferitosi e coniugatosi in territorio argentino, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era , padre e nonno degli odierni ricorrenti. Persona_6
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai Persona_1 rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il Registro Nazionale degli Elettori argentini (cfr. doc. 1). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio , nato in data [...] a Persona_6
Concordia, provincia di Entre Ríos, in Argentina. Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in Per_1 Persona_1 quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (n. 07/04/1877), i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina. Il figlio nasceva, infatti, il 20/03/1914 presso Concordia, Persona_6 provincia di Entre Ríos, in territorio argentino. Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Il figlio di (nonché padre e nonno dei ricorrenti) Persona_1 Persona_6
poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia .
[...] Parte_1
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti. pagina 4 di 5 Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia, il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , nata a [...] Parte_1 Per_5
ARGENTINA in data 09/06/1947; , nato a in ARGENTINA in [...] Parte_2 Per_5
12/03/1987 e , nata a [...] in data [...], il diritto al Parte_3 Per_5 riconoscimento della cittadinanza italiana. Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino in data 11/09/2025. Il Giudice
Dr.ssa Roberta Dotta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Roberta Dotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 12918/2024 promossa da:
Parte_1 nata a Rosario in [...] in data [...]
Parte_2 nato a Rosario in [...] in data [...]
Parte_3 nata a Rosario in [...] in data [...] rappresentati e difesi dall'Avv. ALECCI VANESSA Ricorrenti CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “l'On.le Tribunale adito, accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dei ricorrenti cittadina argentina, nata in [...] nella città di Parte_4
Rosario, provincia di Santa Fe, il 9 giugno 1947, documento d'identità , NumeroDi_1 Parte_2 cittadino argentino, nato in [...] nella città di Rosario, provincia di Santa Fe, il 12
[...] marzo 1987, documento d'identità n. , e cittadina argentina, nata in [...]_3 Argentina nella città di Rosario, provincia di Santa Fe, il 22 giugno 1989, documento d'identità n. , e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità NumeroD_3 Controparte_1 amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
pagina 1 di 5 provvedendo alle comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 19/07/2024, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il Controparte_1 chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- di essere cittadini argentini;
- di essere discendenti diretti dell'avo (o Persona_1 Persona_2
, figlio di e nato ad [...] in data [...],
[...] Persona_3 Controparte_2 il quale, dopo essere emigrato in territorio argentino, contraeva matrimonio con la sig.ra presso il 28/09/1912 e dalla loro unione nasceva a Concordia, il giorno Persona_4 Per_5
20/03/1914, il figlio L'avo Persona_6 Persona_1 decedeva in Argentina in data 13/11/1945 (cfr. docc. 1-5);
- che in data 19/12/1941, il figlio dell'avo si univa in Persona_6 matrimonio con e dal matrimonio nasceva a , il 09/06/1947, la ricorrente CP_3 Per_5
decedeva in territorio argentino il Parte_1 Persona_6 giorno 26/01/2005 (cfr. docc. 6-8);
- che la ricorrente generava un primo figlio nato a Parte_1 Parte_2
il 12/03/1987 e ricorrente nel presente giudizo (cfr. doc. 9); Per_5
- che da una seconda relazione della sig.ra nasceva la ricorrente Parte_1 [...]
nata a [...] [...] (cfr. doc. 10); Parte_3 Per_5
- ha infine precisato che l'avo mai ha rinunciato alla cittadinanza Persona_1 italiana e non si è mai naturalizzato argentino (cfr. doc.1).
Il non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. Controparte_1
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda. Con provvedimento reso dal G.D. in data 11/09/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 d.lgs. n. 149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281 sexies c. 3 c.p.c..
2. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di pagina 2 di 5 nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...]. Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, essi fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo nato ad Persona_1
TE in data 07/04/1877 (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa attraverso il sig. (figlio di e Persona_6 Persona_1
. Persona_4
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Doc. tutti tradotti e apostillati, mancano forse le firme dei ricorrente nella procura? Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis
– alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dagli allegati al ricorso introduttivo (cfr. docc. 17 e 18) - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il Parte_5
a a partire dall'anno 2021 ha previsto una nuova modalità di prenotazione degli
[...] Per_5 appuntamenti, la quale tuttavia non permette di accedere al servizio non essendovi date disponibili, come si evince dalla dicitura “Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio richiesto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente”, visibile nello screenshot depositato da parte ricorrente. Non vengono più pubblicate sul sito le liste di attesa dei richiedenti presso i singoli Consolati/Ambasciate; tuttavia, è notoria la pagina 3 di 5 dimensione del fenomeno nel Sud America e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in [...]anno 1877, Persona_1 Pt_5 successivamente trasferitosi e coniugatosi in territorio argentino, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era , padre e nonno degli odierni ricorrenti. Persona_6
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai Persona_1 rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il Registro Nazionale degli Elettori argentini (cfr. doc. 1). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio , nato in data [...] a Persona_6
Concordia, provincia di Entre Ríos, in Argentina. Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in Per_1 Persona_1 quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (n. 07/04/1877), i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina. Il figlio nasceva, infatti, il 20/03/1914 presso Concordia, Persona_6 provincia di Entre Ríos, in territorio argentino. Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Il figlio di (nonché padre e nonno dei ricorrenti) Persona_1 Persona_6
poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia .
[...] Parte_1
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti. pagina 4 di 5 Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia, il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , nata a [...] Parte_1 Per_5
ARGENTINA in data 09/06/1947; , nato a in ARGENTINA in [...] Parte_2 Per_5
12/03/1987 e , nata a [...] in data [...], il diritto al Parte_3 Per_5 riconoscimento della cittadinanza italiana. Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino in data 11/09/2025. Il Giudice
Dr.ssa Roberta Dotta
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