Sentenza 4 febbraio 1998
Massime • 1
Nei giudizi di impugnazione, la possibile rilevanza di una questione di legittimità costituzionale non può che essere riferita all'ambito oggettivo del giudizio stesso così come delimitato dai motivi di gravame, sicché non può ritenersi rilevante la questione concernente una norma che non sia destinata a trovare applicazione nella materia - data dai punti e capi impugnati - oggetto del giudizio. (Nella specie davanti al giudice di legittimità era stata prospettata l'incostituzionalità della disciplina sanzionatoria del reato oggetto del giudizio, senza che tuttavia fosse stata in alcun modo gravata la statuizione della sentenza impugnata relativa alla pena).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/1998, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 4.2.1998
Dott. Luigi Varola Consigliere SENTENZA
Dott. Giorgio Di Jorio " N. 139
Dott. Vincenzo Trione " REGISTRO GENERALE
Dott. Walter Celentano " N. 38041/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da MA PI e RR AN MA avverso la sentenza emessa il 13.05.1997 dalla Corte di Appello di Napoli. Sentita la relazione fatta nella pubblica udienza dal Consigliere Dott. Walter Celentano;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Carmine Di Zezzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori della parte civile Avv.to Massimo Krogh e delle imputate Avv.to Valerio De Martino che hanno concluso rispettivamente per il rigetto del ricorso e per l'annullamento della sentenza impugnata.
Premessa in fatto e cenni sulla vicenda processuale
Con sentenza del 15.03.1994 il Tribunale di Napoli dichiarò MA PI colpevole di concorso nel reato di alterazione (art. 110 e 567 co. 2^ c.p.) di stato ascritto alla figlia RR AN MA.
Con sentenza emessa in data 8.2.1994 lo stesso Tribunale di Napoli dichiarò la suddetta RR AN MA colpevole del delitto ascrittole, in relazione alla dichiarazione fatta all'Ufficiale di stato civile che il figlio ND, nato in [...] matrimonio contratto con RO AN, era nato dall'unione naturale con uomo non parente ne' affine nei gradi che ostavano al riconoscimento.
Intanto il Tribunale civile di Napoli nel maggio del 1991 aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi RR e AN, facendo carico alla RR di informare il coniuge dell'esito della gravidanza in atto, cui entrambi i coniugi si erano riferiti nel ricorso per omologazione, e il AN, appresa la nascita del bambino, cui la RR aveva dato - come s'è detto dianzi - nome di ND, aveva provveduto ad una dichiarazione tardiva di nascita del figlio, ottenendo dallo stesso Tribunale civile, in data 10.4.1992, la sentenza di rettificazione, attributiva dello status di figlio legittimo dei due coniugi, poi separatisi.
Avverso le sentenze di condanna proposero appello entrambe le imputate.
Il primo gravame giunto alla decisione fu quello della RR;
la Corte napoletana, con sentenza resa il 5.4.1995, confermò la sentenza di condanna emessa dal Tribunale.
Su ricorso dell'imputata la sezione VI di questa Suprema Corte annullò la sentenza di appello osservando:
a) quanto alla obbiettiva sussistenza del reato ascritto alla RR, che, per l'intervenuta modificazione della legislazione al riguardo (la legge 19.05.1975 n. 151 "Riforma del diritto di famiglia") che aveva posto sul medesimo piano - relativamente al figlio nato prima del compimento del 180^ giorno dal matrimonio - se non addirittura privilegiato il principio di ricerca della verità rispetto al diverso principio del "favor legitimitatis" cui la precedente norma del codice civile si ispirava , risultavano mancare, nel caso di specie, tutti gli elementi per ritenere in via presuntiva legittima la nascita;
e ciò sul presupposto - cui espressamente la Corte fa cenno a pagina 5 della sentenza - che i coniugi RR- AN avessero contratto matrimonio nel gennaio del 1991, essendo poi nato il piccolo ND il 15.06.1991;
b) che, in relazione a tali circostanze, avrebbe dovuto procedersi ad un più approfondito accertamento circa l'elemento soggettivo del reato - cui il gravame della imputata si riferiva - al fine di ritenere o escludere che la RR avesse avuto la volontà di affermare e dichiarare alcunché di falso.
Per tali indagini giuridiche ed accertamenti sul dolo del delitto di cui all'art. 567 comma 2^ c.p., fu disposto il rinvio ad altra sezione della stessa Corte napoletana.
Con la sentenza del 13.05.1997 sono stati decisi, previa riunione dei procedimenti d'impugnazione: sia i gravami proposti dalla MA e dal AN, costituitosi parte civile, avverso la sentenza emessa dal Tribunale il 15.03.1994; sia - nella sede propria del giudizio di rinvio - il gravame della RR, che chiedeva di essere mandata assolta per difetto di dolo, sia quello proposto dallo stesso AN parte civile avverso la sentenza del 8.2.1993. Per la RR la Corte di merito, valutando le questioni nel solco della sentenza di annullamento, ha osservato:
a) che la critica mossa dalla sentenza di annullamento alla sentenza di appello cassata, sul punto della carenza di un elemento essenziale di giudizio in relazione alla data della celebrazione del matrimonio, restava superato dagli accertamenti di fatto circa tale data, che era quella del 03.12.1990 - e non quella del gennaio 1991 erroneamente ritenuta dalla Corte di Cassazione, anche sulla base della sentenza di appello sottoposta al suo esame - di modo che, essendo nato il piccolo ND il 15.06.1991 ossia dopo il 180^ giorno dalla celebrazione del matrimonio, operava pienamente e spiegava ogni suo effetto la presunzione di concepimento durante il matrimonio, fondativa dello status di figlio legittimo, posta dall'art. 232 comma 1^ del codice civile;
b) che, conseguentemente, il reato sussisteva sul piano oggettivo atteso che la discendenza dichiarata dalla RR per il figlio ND - di figlio naturale di essa AN MA RR e di ignoto non competeva al nato ne' secondo natura ne' secondo la legge proprio perché in realtà il bambino era nato dalla unione della predetta e del AN, all'epoca coniugi sicché era figlio di costoro, sia pure in forza della presunzione posta dalla norma di legge, avendo visto la luce dopo il 180 giorno dalla celebrazione del matrimonio tra la RR ed il AN;
c) che sotto il profilo soggettivo, ossia del dolo, era pacifico che la RR effettivamente e consapevolmente aveva dichiarato come naturale il figlio partorito in costanza del matrimonio con il AN;
così come era inoltre certo - poiché la stessa RR ostentava il lucido movente della sua condotta allorché affermava di aver inteso "punire" il AN per averla abbandonata e per essersi disinteressato della sua gravidanza - che il suo obbiettivo fosse proprio quello di veder attribuito al figlio uno stato civile diverso da quello spettantegli, allo scopo di recidere ogni possibile legame o rapporto, di ordine biologico, affettivo e giuridico, del figlio con il padre.
La sentenza di condanna della stessa RR restò così confermata.
Ad eguale giudizio la Corte di Appello è pervenuta circa il gravame della MA.
Per quest'ultima la Corte ha ricostruito tutte le circostanze, le modalità ed il significato della sua presenza assieme alla figlia nel momento in cui questa rendeva la dichiarazione di nascita del figlio, valutando e puntualizzando che detta imputata non rispondeva del concorso nel reato per il solo fatto di aver assistito, quale testimone, alla falsa dichiarazione di nascita del piccolo ND fatta dalla RR, ma, e decisivamente, per aver dato un contributo sia sotto il profilo oggettivo sia sul piano morale alla realizzazione della condotta criminosa da parte della figlia. La Corte ha precisato, sul punto che la prova, in tal modo acquisita, era integrata e rafforzata da una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, connessi alla mai dissimulata avversione della MA per il AN.
L'appello della MA è rimasto respinto anche in ordine ad altre richieste e motivi di gravame, riguardanti la qualificazione giuridica del fatto e l'entità della provvisionale attribuita alla parte civile AN.
Anche l'appello di quest'ultimo è stato respinto.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso, con unico atto sia la RR che la MA, richiedendone l'annullamento. Motivi della decisione
A censura dell'impugnata sentenza la RR ha denunziato:
a) l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e dell'art. 232 c.c. con riferimento all'art. 606 n. 1 lett. b) c.p.p.;
b) l'inosservanza dell'obbligo di motivazione, con manifesta illogicità della stessa risultante del testo del provvedimento impugnato.
In sostanza, la sentenza è censurata, con riferimento alla sentenza di annullamento sia per essersi posta in contraddizione con questa sul punto relativo alla mancanza di "tutti gli elementi per la nascita legittima" rilevata dalla VI sezione di questa Corte, sia per aver mancato di valutare altre circostanze, asseritamente rilevanti e decisive quali: l'accordo dei coniugi a non consumare rapporti durante la breve costanza del matrimonio;
le reiterate espressioni di disconoscimento di paternità da parte del AN;
l'annullamento del matrimonio in sede di giurisdizione ecclesiastica. Tali censure sono infondate.
La denunziata contraddizione con la sentenza di annullamento non sussiste;
che anzi, nella sua libertà d'indagine circa la situazione di fatto, la Corte di rinvio ha ribadito che il matrimonio dei coniugi RR-AN risaliva alla data del 3.12.1990 - sicché, sempre in funzione degli accertamenti concernenti il dolo del reato, come restava superato il difetto di quell'essenziale elemento di giudizio che aveva giustificato l'annullamento, sull'erroneo presupposto, in realtà indotto dalla sentenza emessa in grado di appello (del 5.4.1995), che la celebrazione del matrimonio risalisse al gennaio 1991, così restava ristabilita la presunzione di cui all'art. 232 c.c. essendo nato il piccolo ND il 15.06.1991 dopo trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio. Quanto alla mancata valutazione delle suddette circostanze, introdotte come enunciazioni, nemmeno può pararsi di Vizio inficiante la necessaria completezza argomentativa della motivazione quando si consideri che il preteso accordo di astinenza risultava contrastato, e giustamente pretermesso da ogni valutazione di merito, dalle dichiarazioni rese ai giudice civile da entrambi i coniugi: i giudici del rinvio le hanno richiamate, non ad altro fine evidentemente, assieme al disposto del provvedimento giurisdizionale di omologazione che onerava la RR del tener edotto il AN circa il corso della gravidanza;
quando si consideri che le "dedotte reiterate espressioni di disconoscimento di paternità da parte del AN" non costituivano argomento idoneo a superare la realtà del riconoscimento che il AN stesso aveva fatto del figlio nato dalla RR, per il quale aveva ottenuto anche la rettificazione delle iscrizioni di stato civile. Nè si deduce, specificando il punto, in qual modo ed in forza di quali contenuti di accertamento l'enunciato annullamento del matrimonio "in sede canonica" avrebbe potuto indurre la Corte di rinvio ad un diverso convincimento circa l'operatività della presunzione di legge.
Non meno prive di fondamento sono le censure che la MA muove alla sentenza impugnata:
a) di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla normativa vigente circa la denunzia dei nati vivi;
b) di manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Lo è la prima perché è rimasta allo stato di enunciazione non argomentata specificamente;
anzi, sostanzialmente abbandonata nello svolgimento del ricorso tutto incentrato sulla seconda censura. Lo è quest'ultima perché tutt'altro che manicheisticamente, come si deduce, la Corte di merito ha valutato la condotta dell'imputata rispetto a quella dell'altro testimone alla dichiarazione di nascita. Con la motivazione dianzi richiamata, nella parte espositiva della presente sentenza, la Corte suddetta ha dato mostra di aver indagato in ordine a tutti gli aspetti - modalità e significato - della presenza della MA assieme alla figlia all'atto della dichiarazione di nascita. Il confermato giudizio di colpevolezza ha ricevuto, nella sentenza, adeguata giustificazione attraverso una motivazione corretta immune da vizi di carattere logica a giuridico e dunque sotto ogni profilo incensurabile il ricorso dev'essere dunque respinto per infondatezza. Le sollecitazioni venute a questa Corte dalla difesa delle imputate, nella discussione del ricorso, per una rivisitazione in chiave di legittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio dell'ipotesi di reato della quale la MA e la RR si sono rese colpevoli, non trovano modo di introdursi nei presente giudizio di legittimità atteso che nessuna censura ha investito il punto della sentenza impugnata riguardante la implicita ed inevitabile conferma di quella pena inflitta alle imputate dal primo giudice nella misura del minimo edittale previsto dall'art. 567 comma 2^, ridotto di un terzo per le concesse attenuanti generiche. Nei giudizi di impugnazione, infatti, la possibile rilevanza della questione di legittimità di una norma di legge non può non essere riferita all'ambito oggettivo del giudizio stesso, quale segnata dai motivi d'impugnazione, sicché non può esservi rilevanza della questione allorché la norma non sia destinata a trovare concreta applicazione nella materia - le parti della sentenza impugnata - oggetto del giudizio.
Respinto il ricorso, segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
la Corte, v. gli artt. 615 e 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento. La condanna altresì al pagamento, in solido, delle spese sostenute dalla parte civile nella presente fase del giudizio, che si liquidano in complessive lire 2.040.000 (lire due milioni e quarantamila) di cui lire 2.000.000 per onorario e lire 40.000 per spese.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 1998