Sentenza 30 marzo 2005
Massime • 1
Il procedimento conseguente all'impugnazione del provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero ha natura civilistica e pertanto gli eventuali vizi di detto provvedimento, che è presupposto dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, ed eventuali forme di invalidità della procedura non possono essere dedotti o rilevati in sede penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2005, n. 13704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13704 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 30/03/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 396
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 043441/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA LA C.A. DI ROMA;
nei confronti di:
1) GH AN N. IL 27/07/1977;
avverso SENTENZA del 05/10/2004 TRIBUNALE di VELLETRI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. Esposito che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Il 5.10.2004 il Tribunale di Velletri in composizione monocratica pronunziava sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste, nei confronti di RI TA, imputata del reato di cui all'art. 14, comma 5, ter. D. lgs.vo 286/1998, modificato dall'art. 13 della l. 30.7.2002 n. 189, perché, senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore di Roma, ai sensi dell'art. 14, comma 5 bis, in data 30.7.2002, con cui veniva intimato di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni.
Il Tribunale basava la sua decisione sulle seguenti argomentazioni:
a) il decreto di espulsione emesso dal Prefetto, e costituente l'antecedente logico e giuridico dell'ordine impartito dal Questore era illegittimo, in quanto non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge 241/1990, non tradotto nella lingua madre dell'imputato o, comunque, in lingua comprensibile all'interessato; b) l'ordine del Questore era privo di motivazione in ordine alle ragioni per le quali non era possibile l'accompagnamento coattivo alla frontiera o il trattenimento presso un centro di permanenza.
Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di Roma, il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge, non essendo necessaria la motivazione del provvedimento del Questore, meramente attuativo dell'ordine di espulsione emesso dal Prefetto e costituendo, comunque, l'ordine di lasciare il territorio dello Stato provvedimento meno gravoso rispetto all'accompagnamento coattivo alla frontiera o il trattenimento presso un centro di permanenza.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Il decreto di espulsione del Prefetto è soggetto, ai sensi dell'art. 13, comma 8, del d. lgs.vo 25.7.1998 n. 286, ad autonome forme di impugnazione e da luogo all'instaurarsi di un procedimento di natura civilistica, come è dimostrato non solo dal richiamo agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile, contenuto nel successivo comma 9 dello stesso art. 13, ma anche dalla disciplina dettata dall'art. 13 bis del citato d.lgs.vo n. 286/1998, introdotto dal d.lgs.vo. 13 aprile 1999 n. 113, ove si dispone che il pretore (ora tribunale), fissa l'udienza in Camera di consiglio con decreto steso in calce al ricorso, il quale viene quindi notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha disposto l'espulsione, cui compete la facoltà di partecipare alla procedura camerale personalmente o a mezzo di funzionali delegati. (Sez. 1, 27.04.2000, n. 3156, riv. 216097). Pertanto, non possono essere ne' dedotti ne' rilevati in sede penale eventuali vizi dell'atto amministrativo presupposto dall'ordine successivamente impartito dal Questore in esecuzione dello stesso ne' eventuali forme di invalidità della procedura, che, in base al sistema, possono ricevere tutela in altro ambito.
2. Per quanto concerne la dedotta violazione di legge per omessa traduzione nella lingua madre dell'imputata dell'ordine impartito dal Questore, il Collegio osserva quanto segue.
2.1. Preliminarmente occorre evidenziare che l'art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. 286/1998 sanziona la condotta dello straniero che,
raggiunto da un precedente decreto di espulsione dal Prefetto, senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione del successivo ordine di lasciare il territorio dello Stato, impartitogli, ai sensi del comma 5 bis della medesima disposizione, dal Questore.
Il presupposto che legittima l'espulsione di cui all'art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 è la violazione del precedente ordine impartito dal Questore ai sensi del comma 5 bis della stessa disposizione di lasciare entro cinque giorni il territorio nazionale. E, quindi, sufficiente il riferimento a tale violazione per ritenere soddisfatto l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
Il legislatore fissa, in via alternativa, due distinti presupposti per l'adozione del citato provvedimento: a) oggettiva impossibilità di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporaneo per una delle ragioni o delle finalità enunciate nel comma 1 dell'art. 14 del citato d.lgs. 286/1998; b) inutile decorso dei termini di permanenza stabiliti dal comma 5 dell'art. 14 per eseguire il provvedimento di espulsione o di respingimento.
Ai fini della configurabilità del reato previsto, non è necessario che l'ordine del Questore espliciti le specifiche ragioni della scelta, allorché questa risulta determinata, come nel caso in esame, dall'impossibilità dell'accoglienza presso il centro di permanenza temporanea più vicino per indisponibilità di posti (Sez. 1^, 2 3.10.1003, n. 40299, ric. P.M. in proc. Fedi, riv. 226063). L'esecuzione dell'espulsione mediante ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato costituisce per lo straniero modalità meno gravosa e maggiormente rispettosa del diritto di libertà personale del suo immediato accompagnamento coattivo alla frontiera, a mezzo della forza pubblica, o del suo trattenimento in un centro di permanenza temporanea in vista della successiva esecuzione coattiva dell'espulsione, di tal che non può ritenersi, in sede di interpretazione sistematica della disciplina in esame, che la legittimità dell'ordine in questione sia subordinata alla giustificazione della mancata adozione delle modalità esecutive più drastiche ed afflittive per l'interessato, pur in via preferenziale indicate dalla legge, ma a tutela esclusiva dell'interesse pubblico e non già della posizione del cittadino straniero da espellere.
2.2. Passando all'esame della specifica doglianza, la Corte rileva che indubbiamente anche allo straniero deve essere riconosciuto, a prescindere dalla legittimità o meno del suo soggiorno nel territorio dello Stato, il pieno esercizio del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione e tutelato altresì sia dall'art. 13 del Patto internazionale sui diritti civili e politici) stipulato a New York il 19.12.1996, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 25.10.1977 n. 881) sia dall'art. 1 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (adottato a Strasburgo il 22.11.1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990 n. 98). Tale riconoscimento presuppone che qualsiasi atto proveniente dalla pubblica amministrazione, diretto ad influire nella sfera giuridica dello straniero, sia concretamente conoscibile da questi. A tali principi si è conformato il legislatore nell'art. 13, comma 7, del d.lgs. vo 286/1998, stabilendo le regole per la traduzione degli atti (Corte Cost. sentenze n. 198 del 2000; n. 257 del 2004). La norma deve essere interpretata alla luce dei principi in precedenza illustrati, ossia come volta a garantire in concreto l'effettivo e ampio esercizio del diritto di difesa tenuto conto della specificità delle singole situazioni, e non come disposizione contenente rigidi e formali criteri prioritari nella scelta dell'idioma.
Nel caso concreto dalla sentenza impugnata non è dato evincere alcun concreto elemento indicativo della mancata conoscenza, da parte dell'imputata, del contenuto dell'ordine impartito nei suoi confronti dal Questore di Roma il 30.7.1.2002.
3. L'ulteriore problema interpretativo affrontato nell'impugnata sentenza concerne la ricostruzione del concetto di "giustificato motivo", contenuta nell'art. 14 ter del d. lgs. 286/1998. Il giustificato motivo rimanda necessariamente ad una valutazione in concreto della esigibilità dell'obbligo stesso, tenendo conto degli elementi probatori acquisiti e non facendo ricorso a congetture e presunzioni assolutamente svincolate da qualsiasi dato processuale. Il problema dell'esigibilità o meno della condotta da adempiere è, quindi, intimamente connesso, da un punto di vista logico, con la nozione di motivo "giustificato", da non sovrapporre a quella di motivo "giusto".
Il concetto di "giustificato motivo" comporta l'esame di due profili:
a) l'accertamento in concreto, a prescindere da qualsiasi forma di astrazione o presunzione, delle condizioni in cui si è prodotta e mantenuta la condotta di permanenza nel territorio dello Stato oltre i cinque giorni, nonché della volontarietà o meno della stessa, potendo l'inadempimento dell'obbligo essere dovuto ad una scelta del soggetto oppure all'inerzia delle competenti Autorità, cui lo straniero si sia prontamente, ma inutilmente rivolto;
b) il giudizio di esigibilità dell'obbligo deve essere condotto non esclusivamente su basi oggettive, ma tenendo conto del reale condizionamento psichico esercitato dalle circostanze concrete sulle capacità individuali di adempimento dell'obbligo stesso.
Si tratta, quindi, di apprezzare la nozione di "giustificato motivo" sul piano dei limiti dell'obbligo con l'ulteriore e determinante precisazione che il giustificato motivo rimanda necessariamente ad una valutazione in concreto della esigibilità dell'obbligo stesso, tenendo conto degli elementi probatori acquisiti.
Per tutte queste ragioni il ricorso è fondato e, trattandosi di ricorso immediato proposto ex art. 568, co. 1 c.p.p. avverso sentenza appellabile, il rinvio va disposto, ai sensi del comma 4 dell'articolo citato, innanzi al giudice competente per l'appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di secondo grado alla Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 30 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2005