Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2004, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - rel. Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OB SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AURELIA 190, presso lo studio dell'avvocato CESARE TESTA, che lo difende, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CHIVASSO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3/01 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 30/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/03 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Chivasso ha rettificato, mediante avviso di accertamento notificato in data 7 novembre 1997, la denuncia ICIAP per il 1992, presentata da TO EP, esercente commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli, inquadrandolo nel settore 7^ (Commercio al minuto) invece che nel settore 2^ (produzione di servizi da parte di imprese artigiane), indicato dal contribuente, sul presupposto che, in presenza di due diverse attività concorrente, si dovesse richiamare il settore più elevato. TO EP ha proposto impugnazione, chiedendo l'annullamento dell'atto impositivo, in primo luogo perché emesso oltre il termine triennale previsto per la liquidazione, in secondo luogo perché contradditorio, in quanto il Comune, per l'anno precedente (1991) aveva accertato altro settore (6^), chiedendo comunque la riduzione delle sanzioni, senza duplicazione delle stesse. Ha eccepito inoltre, in sede processuale, la carenza di legittimazione "ad processum" del Comune, rappresentato in giudizio dal Responsabile dell'Ufficio tributi.
La Commissione Tributaria di 1^ grado di Torino ha accolto il ricorso, mentre la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza 30 gennaio 2001, ha accolto l'appello del Comune, ritenendo la validità della delega conferita dal Sindaco al funzionario responsabile dell'Ufficio tributi, e legittimo l'avviso di accertamento, cumulativo anche della liquidazione, non sottoposto, quale atto accertativo, al termine di prescrizione triennale, ma a quello quinquennale.
TO EP ha chiesto la cassazione di tale sentenza sulla base di sei motivi.
Il Comune di Chivasso non ha resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso, si sostiene la violazione, da parte dei giudici d'appello, degli artt. 5 e 36 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 546 del 1992, oltre ad insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per essere stato il Sindaco autorizzato dalla Giunta Comunale a resistere nei primi due gradi di giudizio con "votazione unanime espressa nelle forme di legge", invece che "con le modalità indicate dallo Statuto o dal Regolamento" comunale à sensi dell'art. 5 della Legge 142 del 1990. Col secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 38 comma 4 e 51 comma 3 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 546/92, nonché per vizio di motivazione, si sostiene che il Sindaco non può delegare le proprie funzioni, per cui nessuna legittimazione processuale avrebbero, nella specie, i funzionari dell'Ufficio Tributi. Col terzo motivo, adducendo analoghe violazioni, nonché falsa applicazione dell'art. 47 comma 2, lett. F dello Statuto della Città di Chivasso, si sostiene che lo Statuto Comunale non può prevedere, come nella specie, che il Sindaco possa delegare le proprie funzioni, fra le quali la rappresentanza legale dell'Ente, a funzionari, perché tale norma statutaria sarebbe in contrasto con la legge.
Col quarto motivo, adducendo violazione degli artt. 11 comma 3 e 51 comma 11 della L. 8 giugno 1990 n. 146, dell'art. 128 Cost., dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, nonché la mancata applicazione dell'art. 2697 c.c. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente sostiene che nessuna deroga a quanto disposto dalla Legge 142 del 1990 è riscontrabile nel successivo D.Lgs. 446 del 1997 e che non è stata comunque prodotta la deliberazione del
Consiglio Comunale 25 febbraio 1999, con cui è stato approvato il regolamento Generale delle Entrate Comunali, il cui art. 11 prevede la delega del Sindaco ai funzionari in materia di contenzioso tributario.
Col quinto motivo, si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 4, commi 2 e 3 D.L. 2 marzo 1989 n. 66, nonché per vizio di motivazione per aver qualificato l'atto impositivo impugnato come atto di accertamento, necessariamente abbisognevole di una attività accertativa e valutativa "esterna" rispetto alla denuncia del contribuente, e non, come era in effetti, come atto di liquidazione, generato da un controllo cartolare e contabile sugli elementi e sui dati ricavabili dalla stessa denuncia, ove erano indicati i due settori, il 2^ e il 7^, prescelto quest'ultimo dall'Ufficio in sede liquidatoria, secondo un errore immediatamente rintracciabile nella dichiarazione, senza esperimento di alcuna attività istruttoria. Essendo tale liquidazione avvenuta oltre il termine triennale di cui all'art. 4 comma 2 del D.L. n. 66/89, l'atto impugnato deve considerarsi tardivo.
Col sesto motivo di ricorso, adducendo violazione dell'art. 5, commi 2 e 3 del D.L. 2 marzo 1989 n. 66, nonché vizio di motivazione, il ricorrente contesta il cumulo delle sanzioni applicate, l'una (art. 5 comma 2 D.L. cit.) relativa ad infedele, inesatta o incompleta denuncia, l'altra (art. 5 comma 3 D.L. cit.) relativa ad omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta.
Precede, in ordine logico, l'esame del secondo e del terzo motivo di ricorso, che attengono l'ammissibilità dell'appello, non sottoscritto dal Sindaco di Chivasso ma da Funzionari, quali il Dirigente dell'Area Economico/Finanziaria del Comune e il Capo dell'Ufficio tributi, e ciò in base ad espressa delega del Sindaco (a suo tempo autorizzato dalla Giunta Comunale a stare in giudizio con delibera 6/2/1998 n. 30) a rappresentare il Comune nel procedimento contenzioso ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
La Commissione Regionale ha escluso che tale "delega" costituisse una "procura" alle liti, mostrando così di ritenere che il Sindaco possa delegare la propria funzione di rappresentanza esterna dell'Ente locale, se questo è previsto nel Regolamento Comunale. Tale assunto non può essere condiviso.
Nell'ordinamento delle autonomia locali, di cui alla L. 8 giugno 1990 n. 142, l'art. 30 stabilisce chiaramente quali sono gli organi del
Comune cui è attribuita la capacità di esprimere la volontà dell'Ente - il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, al quale soltanto è attribuita, à sensi del successivo art. 36 la rappresentanza legale del Comune, in quanto soltanto a lui (ovvero a coloro che possono sostituirlo, secondo quanto in ultimo disposto dal T.U. 267/2000 sull'ordinamento delle autonomie locali, cioè il Vice Sindaco, ed in alcune circostanze, il Segretario Generale: Cass. 4845/2002;
1949/2003) è attribuita la qualità di organo esterno dell'Ente. L'art. 50 del cit. T.U. ribadisce peraltro tale concetto, qualificando il Sindaco come "organo responsabile dell'Amministrazione del Comune". Ciò non significa ovviamente che le deliberazioni del Consiglio o della Giunta debbano essere esternate con ulteriore atto formale del Sindaco, poiché la funzione di rappresentanza dell'attività amministrativa propria dell'Ente è attribuita agli stessi Organi competenti ad assumere la decisione;
significa invece che la volontà negoziale (cioè contrattuale) del Comune ovvero quella processuale possono essere portate all'esterno soltanto dal Sindaco (Cass. 1878/2000), essendo consentito ai Dirigenti (art. 51 L. 142/90) di adottare atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno, sempre che si tratti di atti che la legge o lo Statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'Ente; l'art. 3 del successivo D.Lgs. 29 del 1993 ha aggiunto in proposito che "ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa", comprensiva di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nel rispetto delle competenze fissate dalla legge, che non includono per essi la capacità processuale (Cass. 1949/2003), come può desumersi anche dall'analogo testo dell'art. 107 D.Lgs. 267 del 2000, norma che nell'enumerare le molteplici funzioni dei Dirigenti, non ne menziona mai la capacità processuale (Cass. 1949/2003).
Tale è il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (S.U. 186/2001; 6546/2001; S.U. 17550/2002; Cass. 1949/ 2003; 2853/2003;
3736/2003) che riconosce nel Sindaco il rappresentante legale del Comune nelle liti attive e passive, cui spetta conferire al difensore la procura alle liti (Cass. 2583/2003); non si dubita infatti che, proprio in base alla differenza concettuale fra il soggetto che rappresenta l'Ente e quello incaricato della difesa tecnica dello stesso, la costituzione in giudizio competa al Sindaco in rappresentanza del Comune, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 546/92, mentre il successivo svolgimento dell'attività difensiva potrà da lui essere affidato ad un funzionario comunale a ciò designato, come previsto dagli artt. 12 comma primo e 15 comma secondo bis del D.Lgs. 546/92. Soltanto in tal senso, cioè come "procura alle liti" può essere dunque interpretata, nella fattispecie, la delega del Sindaco al funzionario comunale affinché rappresenti "il Comune nel procedimento contenzioso" (art. 11 Reg. Gen. Entrate Comune di Chivasso cit.): ma tale interpretazione necessariamente esclude che sia il funzionario in nome proprio ad assumere la rappresentanza esterna dell'Ente nel promovimento del giudizio, non potendo il Sindaco delegare quella che è una sua funzione primaria e istituzionale. Pertanto un regolamento comunale che affermasse un tale principio sarebbe "contra legem" e come tale da disapplicarsi, ai sensi dell'art. 7 comma quinto D.Lgs. 546/92. In particolare la sentenza 10 febbraio 2003 n. 1949 ha precisato che la legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza del Comune non può spettare ai Dirigenti, dipendenti pubblici, perché, quando la legge ha inteso attribuire il potere di rappresentanza a costoro lo ha fatto espressamente (es. con riguardo ai dirigenti di istituzioni scolastiche art. 25 D.Lgs. 165/2001), mentre nulla prevede in tal senso il ricordato T.U. delle leggi sull'ordinamento locale n. 267/2000, che attribuisce esclusivamente al Sindaco la rappresentanza giudiziale dell'Ente (con le possibili limitate sostituzioni di cui si è detto); mentre, in base all'art. 6 dello stesso T.U. il Comune ha il potere di disciplinare i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, e pertanto il regime delle autorizzazioni a promuovere o a resistere in giudizio, ma non anche la individuazione dei soggetti che possono rappresentare in giudizio l'ente, essendo ciò già stabilito per legge, e non potendo l'Ente locale stabilire le proprie norme di organizzazione al di fuori dei principi fissati dal T.U. Concludendo pertanto debbono essere riaffermati i seguenti principi:
- il Sindaco ha la legittimazione attiva e passiva nelle liti del Comune;
- il Sindaco può essere sostituito, per quanto attiene tale funzione, soltanto dal Vice-Sindaco o dal Segretario Generale, in quanto dirigente di Ufficio Dirigenziale Generale, ma solo in quanto tale potestà sia stata a lui attribuita dal Sindaco o derivi da una norma statutaria o regolamentare dell'Ente, - ai Dirigenti degli Uffici o comunque a funzionari dell'Ente, può essere conferita dal Sindaco - o da chi legittimamente lo sostituisce, soltanto la procura alle liti, ma non la rappresentanza in giudizio dell'Ente. Quanto esposto comporta l'inammissibilità dell'appello introdotto dai Dirigenti del Comune di Chivasso, senza previa costituzione in giudizio del Sindaco come legale rappresentante del Comune. Accolto pertanto il secondo ed il terzo motivo di ricorso, e dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, non potendo il giudizio essere proseguito, per inammissibilità dell'appello.
Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio d'appello e di quello di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l'appello.
Compensa le spese del giudizio d'appello e di Cassazione. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004