Sentenza 10 aprile 2015
Massime • 1
In tema di particolare tenuità del fatto, l'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo, la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici.
Commentario • 1
- 1. Riforma della condanna per rissa aggravata: rideterminazione della pena e limiti alla particolare tenuità del fattohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/04/2015, n. 32989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32989 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 10/04/2015
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 796
Dott. CERVADORO M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI RO - Consigliere - N. 3502/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL TO N. IL 20/06/1967;
avverso la sentenza n. 982/2004 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 15/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dr. Enrico Delehaye, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Udito il difensore di fiducia avv. Cherubini Fernanda che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15.3.2013, la Corte d'Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 1.10.2004 dal GUP presso il Tribunale di Perugia nei confronti di PA RO, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, con le già concesse attenuanti generiche prevalenti, dichiarava non doversi procedere nei confronti di PA RO in ordine al reato continuato di furto di cui al capo a) e rideterminava la pena per il reato di tentata estorsione di cui al capo b) in mesi dieci di reclusione ed Euro 300,00 di multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo: 1) erronea applicazione della legge penale ed erronea qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo b) stante l'inidoneità degli atti posti in essere dall'imputato in stato confusionale;
2) erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 69 e 133 c.p. e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in riferimento alla determinazione della pena.
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza.
All'odierna udienza il difensore dell'imputato ha chiesto l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p. e di cui al D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di tentata estorsione, attesa la illogicità di alcune argomentazioni al riguardo sviluppate circa l'idoneità degli atti compiuti. La censura è del tutto inammissibile posto che, con riguardo alla ritenuta responsabilità per il reato in questione, si muovono non già precise contestazioni di illogicità argomentativa, ma solo doglianze di merito, non condividendosi dal ricorrente le conclusioni attinte ed anzi proponendosi versioni più persuasive di quelle dispiegate nella sentenza impugnata. La Corte di merito, con congrua e logica motivazione, ha risposto all'identica doglianza prospettata in appello, evidenziando che la minaccia formulata dall'imputato di distruggere il materiale prelevato e di cui al capo a) e di danneggiare i veicoli della ditta, anche in ragione della apparente facilità con il quale il medesimo era penetrato nei locali della ditta medesima, era suscettibile di esercitare un elevatissimo timore nel destinatario delle pretese estorsive, e che il particolare stratagemma organizzato dall'imputato per ricevere il denaro richiesto senza essere riconosciuto deponeva per l'idoneità e serietà della richiesta estorsiva. E contro tali valutazioni sono dal motivo in esame formulate solo contestazioni di veridicità sulla base di un presunto stato confusionario del PA, in un impensabile tentativo di ottenere da questa Corte di legittimità un revisione di merito delle valutazioni stesse.
2. Anche il secondo e terzo motivo (in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena) sono inammissibili in quanto assolutamente generici. A ciò aggiungasi che in merito alla doglianza relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate la Corte aveva rilevato come le stesse fossero già state concesse "in prime cure con il giudizio di prevalenza invocato" (v.pag.8 della sentenza impugnata).
3. In ordine alla richiesta avanzata dal difensore all'odierna udienza di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p. Pur trattandosi di motivo nuovo, ritiene il Collegio che lo stesso possa essere oggetto d'esame, essendo alla Corte consentito di rilevare una causa di non punibilità in forza dell'art. 129 c.p.p. L'immediata applicazione della nuova disciplina nei processi (e procedimenti) in corso è stata poi di recente affermata da questa Corte Sez. 3, nella sentenza in data 8 aprile 2015, Mazzarotto, non massimata. Circa i limiti di applicabilità dell'istituto nel giudizio di legittimità in considerazione delle peculiarità proprie del rito, osserva il Collegio che, anche a prescindere dalle numerose questioni sul fatto se rientri o meno - ed in quali termini - nei poteri della Corte di Cassazione la valutazione di meritevolezza ai fini dell'applicabilità dell'istituto, se tale giudizio possa essere espresso anche in caso di ricorso inammissibile (e se debba in ogni caso essere espresso attraverso un annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ovvero possa farsi luogo ad un annullamento senza rinvio), la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. non sembra comunque di pacifica applicazione in questa sede, anche in considerazione degli effetti negativi che la stessa produce per l'imputato (in relazione alla possibile rilevanza nei giudizi civili ed amministrativi e all'iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale) per i quali non pare potersi prescindere da un previo contraddittorio con lo stesso;
inoltre, le disposizioni processuali dettate dal legislatore per il giudizio di merito, in caso di richiesta di archiviazione o di sentenza di proscioglimento pre- dibattimentale, prevedono anche l'interlocuzione con la persona offesa.
Rilevasi, inoltre, che il legislatore, attraverso l'art. 131 bis c.p., ha privato alcune fattispecie di reato, individuate sulla base di un criterio quantitativo, del loro disvalore non già in astratto, ma soltanto all'esito di una valutazione giudiziale "personalistica", dovendosi avere riguardo alla particolare tenuità del fatto, articolata in due "indici-requisiti" che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, e la non abitualità del comportamento. Il nuovo istituto non individua quindi un ulteriore elemento costitutivo del fatto, bensì un limite negativo alla sua punibilità, che non può prescindere poi da un accertamento nel merito. Così configurato, lo stesso, secondo categorie di consolidata elaborazione giurisprudenziale, non dovrebbe costituire oggetto di contestazione o di prova negativa da parte dell'accusa, essendo invece onere della difesa allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (cfr., ad esempio, Sez. 6, Sent.n. 1401/2015, Rv. 262054, Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 21832, Morea, Rv. 236371). Orbene, nella fattispecie, il ricorrente ha invocato la non punibilità per particolare tenuità del fatto, in maniera del tutto generica, senza indicare alcun elemento specifico a riguardo. A ciò aggiungasi che dal contenuto della motivazione del provvedimento impugnato, stante la gravità del fatto, la modalità della condotta e la non esiguità del danno, non risultano configurarsi le condizioni per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis c.p. Anche il nuovo motivo è pertanto inammissibile.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa (v.Corte Cost. sent.n. 186/2000), nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2015