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Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2023, n. 26239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26239 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FO GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Andrea Venegoni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza Impugnata;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Maria Cristina Collonelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 26239 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA REatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 05/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di EF PE per il reato di bancarotta impropria da reato societario. In particolare all'imputato è contestato di essere concorso nel 2009 con TT IO, cui facevano capo tutte le società coinvolte nell'operazione, nel fittizio aumento del capitale di Officina di Ricerca Holding s.r.I., successivamente fallita nell'aprile del 2011, sottoscritto da RE s.r.l. mediante la compensazione del debito contratto dalla fallita per l'acquisto da altra società del TT, che le deteneva fiduciariamente, delle quote di Officina di Ricerca s.r.I., previa sopravvalutazione delle medesime, e che la suddetta RE si era accollato. In definitiva oggetto di contestazione è il fittizio aumento del capitale sociale della fallita mediante il conferimento in compensazione di un credito sopravvalutato del conferente. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. 2.1 Con il primo deduce la nullità della sentenza impugnata per il mancato rispetto del termine a comparire a seguito della tardiva notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio d'appello. In proposito il ricorrente osserva come il difensore dell'imputato abbia ricevuto via PEC il 13 agosto 2021, due notifiche "in proprio" del decreto in vista dell'udienza fissata per l'8 novembre 2021 e, poi, il 25 ottobre 2021 con lo stesso mezzo, ulteriore notifica del decreto ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p., in ragione dell'impossibilità di completare la notifica all'imputato al domicilio da questi eletto presso lo studio del precedente difensore, nel frattempo cancellatosi dall'albo. Tale ultima notifica, l'unica effettivamente destinata all'imputato, sarebbe però per l'appunto tardiva ai sensi dell'art. 601 comma 3 c.p.p. e la Corte territoriale avrebbe dovuto provvedere a rinnovarla, come invece non ha fatto. Né, come sostenuto da quest'ultima per respingere l'analoga eccezione tempestivamente sollevata con apposita memoria depositata prima della costituzione delle parti, l'erronea dicitura sulla primigenia notifica ricevuta dal difensore sarebbe irrilevante in quanto comunque l'atto è stato notificato al difensore domiciliatario legale ai sensi del citato quarto comma dell'art. 161 c.p.p. 2.2 Ulteriore violazione di legge, nonché vizi di motivazione vengono dedotti con il secondo motivo. Il ricorrente lamenta la violazione del principio di correlazione nella misura in cui, nell'imputazione al EF, era stato contestato di aver agito nella sua qualità di presidente del collegio sindacale della fallita (nonché di Officine di Ricerca, a sua volta fallita) e quindi, sostanzialmente, di aver dolosamente omesso di adempiere agli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia connessa alla suddetta carica - peraltro assunta successivamente all'operazione straordinaria sul capitale 1 della fallita -, al pari degli altri componenti del collegio sindacale parimenti imputati e poi invece assolti. In entrambi i giudizi di merito, invece, la responsabilità concorsuale dell'imputato è stata ritenuta in riferimento a circostanze estranee alla sua formale qualifica, invero mai oggetto di contestazione, né di attenzione da parte del consulente tecnico del pubblico ministero. In particolare la Corte territoriale avrebbe valorizzato ai fini dell'affermazione della responsabilità concorsuale del EF il fatto che egli era stato l'autore della stima giurata attraverso cui vennero sottostimate le quote di Officine di Ricerca all'atto del loro acquisto da parte di RE - stima che peraltro la difesa aveva obiettato risalire a molti mesi prima dell'aumento di capitale -, nonché la sua qualifica di presidente del consiglio di amministrazione della società fiduciaria che le aveva vendute, Sofir s.r.I., individuando dunque una per l'appunto mai contestata responsabilità commissiva dell'imputato, frutto di un ipotetico accordo con il TT, del quale il EF era il commercialista di fiducia. Non di meno il giudice dell'appello, al fine di corroborare tali conclusioni, in maniera del tutto congetturale avrebbe ipotizzato che l'imputato abbia agito al fine di conseguire remunerazioni rilevanti ed assumere incarichi di prestigio. 2.3 Con il terzo motivo vengono dedotti vizi di motivazione in merito alla rideternninazione della durata delle pene accessorie fallimentari operata dal giudice dell'appello. Il ricorrente rileva come la Corte territoriale, in conformità al dictum di Corte Cost. n. 222 del 2018, abbia riformato la pronunzia di primo grado in punto di commisurazione delle summenzionate pene accessorie, fissandone la durata in anni due - dunque in misura superiore a quella della pena principale - giustificando tale statuizione in maniera solo apparente, facendo apodittico riferimento al presunto "pericolo effettivo" che rappresenterebbe l'assunzione da parte dell'imputato in futuro di cariche sociali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. Dagli atti risulta che il nuovo difensore dell'imputato, succeduto a quello precedentemente nominato e nel frattempo cancellatosi dall'albo, ha ricevuto via PEC il 13 agosto 2021, a distanza di un minuto una dall'altra, due autonome notifiche del decreto di citazione per il giudizio d'appello. Nella relata relativa alla prima è indicato che l'atto gli era notificato "in proprio", senza ulteriori precisazioni. In quella relativa alla seconda, invece, sebbene venga replicata la medesima/é( 2 , formula, è stato altresì precisato che la notifica veniva effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 1 c.p.p. ed altresì "avvocato cancellato". Infine, il 25 ottobre 2021, il difensore si è visto notificare una terza volta il decreto di citazione e nella relata in questa occasione è stato espressamente indicato che la stessa veniva effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. E' sì vero che le due notifiche spedite il 13 agosto 2021, utilizzando la dicitura "in proprio", potrebbero entrambe apparire come indirizzate al difensore in quanto tale e non anche come legale domiciliatario dell'imputato ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. In realtà il tenore della precisazione contenuta nella seconda, non disgiunta dal fatto che la stessa è stata recapitata contestualmente alla prima, consentiva agevolmente al difensore che le ha ricevute entrambe di desumere come, la seconda volta, l'atto gli veniva notificato quale consegnatario per conto dell'imputato a seguito della sopravvenuta inidoneità del domicilio da questi eletto a causa dell'intervenuta cancellazione dall'albo del precedente legale cui aveva affidato la propria difesa (cfr. in senso analogo Sez. 1, Sentenza n. 14012 del 07/03/2008, Petrisor, Rv. 240138; Sez. 2, Sentenza n. 19277 del 13/04/2017, Lamarra, Rv. 269916), rimanendo invece irrilevante l'errore materiale compiuto dalla cancelleria nell'indicazione della norma processuale di riferimento (ossia il primo anziché il quarto comma dell'art. 161). Irrilevante è dunque anche l'esecuzione tardiva della terza notifica, che deve considerarsi superflua, in quanto meramente ripetitiva della notificazione del decreto di citazione all'imputato presso il difensore già perfezionata attraverso le modalità sopra illustrate. 3. Il secondo motivo è invece inammissibile. Infatti, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo;
ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886). Nel caso di specie con i motivi d'appello non era stata eccepita l'asserita divaricazione tra il fatto contestato e quello ritenuto dalla sentenza di primo grado, posto che il gravame di merito si era concentrato sulla confutazione della effettiva rilevanza concorsuale delle condotte addebitate al EF e sulla contraddittorietà della contestuale assoluzione degli altri componenti del collegio sindacale pure originariamente imputati per il reato di bancarotta da reato societario. Alla mancata specifica devoluzione al giudice dell'appello dell'asserita violazione del principio di 3 correlazione consegue dunque l'inammissibilità della deduzione in questa sede per la prima volta della relativa questione. Non di meno l'eccezione si rivela anche manifestamente infondata. Fermo restando il consolidato insegnamento di questa Corte per cui non integra la violazione del suddetto principio la decisione con la quale l'imputato venga condannato quale concorrente esterno in un reato di bancarotta anziché quale autore tipico, come invece originariamente ipotizzato, qualora rimanga immutata l'azione ascritta (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 18770 del 22/12/2014, dep. 2015, Runca, Rv. 264073), deve osservarsi che il fatto contestato al EF al punto Al) dell'imputazione è esattamente quello di cui è stato ritenuto colpevole dai giudici del merito, posto che in alcun modo nel punto menzionato viene evocata una sua responsabilità per l'omessa attivazione dei poteri di cui era titolare nella sua qualità di presidente del collegio sindacale della fallita. E' sì vero che nell'incipit del capo d'imputazione viene menzionata tale qualifica, ma si tratta di riferimento al più ultroneo in relazione al fatto specificamente e pacificamente contestato sub Al) a titolo di concorso connnnissivo con il TT. Irrilevanti sono invece le speculazioni articolate dalla Corte territoriale in merito agli obiettivi eventualmente perseguiti dall'imputato, rimanendo ininfluente il movente che lo ha ispirato a fronte del suo comprovato coinvolgimento nella consumazione del reato, per come motivatamente dimostrato dalla sentenza impugnata. 4. Generiche e versate in fatto sono infine le censure articolate con il terzo motivo in merito alla rideterminazione della durata delle pene accessorie fallimentari. In realtà la Corte ha giustificato l'esigenza di prolungare tali pene oltre il limite di quella principale comminata desumendola dal contenuto del contributo prestato dall'imputato alla consumazione del reato, ritenuto con motivazione logica — e dunque insindacabile in questa sede - indice della sua pericolosità e dunque della necessità di impedirgli di assumere cariche sociali per un periodo significativo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5/5/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Andrea Venegoni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza Impugnata;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Maria Cristina Collonelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 26239 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA REatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 05/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di EF PE per il reato di bancarotta impropria da reato societario. In particolare all'imputato è contestato di essere concorso nel 2009 con TT IO, cui facevano capo tutte le società coinvolte nell'operazione, nel fittizio aumento del capitale di Officina di Ricerca Holding s.r.I., successivamente fallita nell'aprile del 2011, sottoscritto da RE s.r.l. mediante la compensazione del debito contratto dalla fallita per l'acquisto da altra società del TT, che le deteneva fiduciariamente, delle quote di Officina di Ricerca s.r.I., previa sopravvalutazione delle medesime, e che la suddetta RE si era accollato. In definitiva oggetto di contestazione è il fittizio aumento del capitale sociale della fallita mediante il conferimento in compensazione di un credito sopravvalutato del conferente. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. 2.1 Con il primo deduce la nullità della sentenza impugnata per il mancato rispetto del termine a comparire a seguito della tardiva notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio d'appello. In proposito il ricorrente osserva come il difensore dell'imputato abbia ricevuto via PEC il 13 agosto 2021, due notifiche "in proprio" del decreto in vista dell'udienza fissata per l'8 novembre 2021 e, poi, il 25 ottobre 2021 con lo stesso mezzo, ulteriore notifica del decreto ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p., in ragione dell'impossibilità di completare la notifica all'imputato al domicilio da questi eletto presso lo studio del precedente difensore, nel frattempo cancellatosi dall'albo. Tale ultima notifica, l'unica effettivamente destinata all'imputato, sarebbe però per l'appunto tardiva ai sensi dell'art. 601 comma 3 c.p.p. e la Corte territoriale avrebbe dovuto provvedere a rinnovarla, come invece non ha fatto. Né, come sostenuto da quest'ultima per respingere l'analoga eccezione tempestivamente sollevata con apposita memoria depositata prima della costituzione delle parti, l'erronea dicitura sulla primigenia notifica ricevuta dal difensore sarebbe irrilevante in quanto comunque l'atto è stato notificato al difensore domiciliatario legale ai sensi del citato quarto comma dell'art. 161 c.p.p. 2.2 Ulteriore violazione di legge, nonché vizi di motivazione vengono dedotti con il secondo motivo. Il ricorrente lamenta la violazione del principio di correlazione nella misura in cui, nell'imputazione al EF, era stato contestato di aver agito nella sua qualità di presidente del collegio sindacale della fallita (nonché di Officine di Ricerca, a sua volta fallita) e quindi, sostanzialmente, di aver dolosamente omesso di adempiere agli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia connessa alla suddetta carica - peraltro assunta successivamente all'operazione straordinaria sul capitale 1 della fallita -, al pari degli altri componenti del collegio sindacale parimenti imputati e poi invece assolti. In entrambi i giudizi di merito, invece, la responsabilità concorsuale dell'imputato è stata ritenuta in riferimento a circostanze estranee alla sua formale qualifica, invero mai oggetto di contestazione, né di attenzione da parte del consulente tecnico del pubblico ministero. In particolare la Corte territoriale avrebbe valorizzato ai fini dell'affermazione della responsabilità concorsuale del EF il fatto che egli era stato l'autore della stima giurata attraverso cui vennero sottostimate le quote di Officine di Ricerca all'atto del loro acquisto da parte di RE - stima che peraltro la difesa aveva obiettato risalire a molti mesi prima dell'aumento di capitale -, nonché la sua qualifica di presidente del consiglio di amministrazione della società fiduciaria che le aveva vendute, Sofir s.r.I., individuando dunque una per l'appunto mai contestata responsabilità commissiva dell'imputato, frutto di un ipotetico accordo con il TT, del quale il EF era il commercialista di fiducia. Non di meno il giudice dell'appello, al fine di corroborare tali conclusioni, in maniera del tutto congetturale avrebbe ipotizzato che l'imputato abbia agito al fine di conseguire remunerazioni rilevanti ed assumere incarichi di prestigio. 2.3 Con il terzo motivo vengono dedotti vizi di motivazione in merito alla rideternninazione della durata delle pene accessorie fallimentari operata dal giudice dell'appello. Il ricorrente rileva come la Corte territoriale, in conformità al dictum di Corte Cost. n. 222 del 2018, abbia riformato la pronunzia di primo grado in punto di commisurazione delle summenzionate pene accessorie, fissandone la durata in anni due - dunque in misura superiore a quella della pena principale - giustificando tale statuizione in maniera solo apparente, facendo apodittico riferimento al presunto "pericolo effettivo" che rappresenterebbe l'assunzione da parte dell'imputato in futuro di cariche sociali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. Dagli atti risulta che il nuovo difensore dell'imputato, succeduto a quello precedentemente nominato e nel frattempo cancellatosi dall'albo, ha ricevuto via PEC il 13 agosto 2021, a distanza di un minuto una dall'altra, due autonome notifiche del decreto di citazione per il giudizio d'appello. Nella relata relativa alla prima è indicato che l'atto gli era notificato "in proprio", senza ulteriori precisazioni. In quella relativa alla seconda, invece, sebbene venga replicata la medesima/é( 2 , formula, è stato altresì precisato che la notifica veniva effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 1 c.p.p. ed altresì "avvocato cancellato". Infine, il 25 ottobre 2021, il difensore si è visto notificare una terza volta il decreto di citazione e nella relata in questa occasione è stato espressamente indicato che la stessa veniva effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. E' sì vero che le due notifiche spedite il 13 agosto 2021, utilizzando la dicitura "in proprio", potrebbero entrambe apparire come indirizzate al difensore in quanto tale e non anche come legale domiciliatario dell'imputato ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. In realtà il tenore della precisazione contenuta nella seconda, non disgiunta dal fatto che la stessa è stata recapitata contestualmente alla prima, consentiva agevolmente al difensore che le ha ricevute entrambe di desumere come, la seconda volta, l'atto gli veniva notificato quale consegnatario per conto dell'imputato a seguito della sopravvenuta inidoneità del domicilio da questi eletto a causa dell'intervenuta cancellazione dall'albo del precedente legale cui aveva affidato la propria difesa (cfr. in senso analogo Sez. 1, Sentenza n. 14012 del 07/03/2008, Petrisor, Rv. 240138; Sez. 2, Sentenza n. 19277 del 13/04/2017, Lamarra, Rv. 269916), rimanendo invece irrilevante l'errore materiale compiuto dalla cancelleria nell'indicazione della norma processuale di riferimento (ossia il primo anziché il quarto comma dell'art. 161). Irrilevante è dunque anche l'esecuzione tardiva della terza notifica, che deve considerarsi superflua, in quanto meramente ripetitiva della notificazione del decreto di citazione all'imputato presso il difensore già perfezionata attraverso le modalità sopra illustrate. 3. Il secondo motivo è invece inammissibile. Infatti, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo;
ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886). Nel caso di specie con i motivi d'appello non era stata eccepita l'asserita divaricazione tra il fatto contestato e quello ritenuto dalla sentenza di primo grado, posto che il gravame di merito si era concentrato sulla confutazione della effettiva rilevanza concorsuale delle condotte addebitate al EF e sulla contraddittorietà della contestuale assoluzione degli altri componenti del collegio sindacale pure originariamente imputati per il reato di bancarotta da reato societario. Alla mancata specifica devoluzione al giudice dell'appello dell'asserita violazione del principio di 3 correlazione consegue dunque l'inammissibilità della deduzione in questa sede per la prima volta della relativa questione. Non di meno l'eccezione si rivela anche manifestamente infondata. Fermo restando il consolidato insegnamento di questa Corte per cui non integra la violazione del suddetto principio la decisione con la quale l'imputato venga condannato quale concorrente esterno in un reato di bancarotta anziché quale autore tipico, come invece originariamente ipotizzato, qualora rimanga immutata l'azione ascritta (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 18770 del 22/12/2014, dep. 2015, Runca, Rv. 264073), deve osservarsi che il fatto contestato al EF al punto Al) dell'imputazione è esattamente quello di cui è stato ritenuto colpevole dai giudici del merito, posto che in alcun modo nel punto menzionato viene evocata una sua responsabilità per l'omessa attivazione dei poteri di cui era titolare nella sua qualità di presidente del collegio sindacale della fallita. E' sì vero che nell'incipit del capo d'imputazione viene menzionata tale qualifica, ma si tratta di riferimento al più ultroneo in relazione al fatto specificamente e pacificamente contestato sub Al) a titolo di concorso connnnissivo con il TT. Irrilevanti sono invece le speculazioni articolate dalla Corte territoriale in merito agli obiettivi eventualmente perseguiti dall'imputato, rimanendo ininfluente il movente che lo ha ispirato a fronte del suo comprovato coinvolgimento nella consumazione del reato, per come motivatamente dimostrato dalla sentenza impugnata. 4. Generiche e versate in fatto sono infine le censure articolate con il terzo motivo in merito alla rideterminazione della durata delle pene accessorie fallimentari. In realtà la Corte ha giustificato l'esigenza di prolungare tali pene oltre il limite di quella principale comminata desumendola dal contenuto del contributo prestato dall'imputato alla consumazione del reato, ritenuto con motivazione logica — e dunque insindacabile in questa sede - indice della sua pericolosità e dunque della necessità di impedirgli di assumere cariche sociali per un periodo significativo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5/5/2023