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Sentenza 19 maggio 2026
Sentenza 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/2026, n. 15135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15135 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12147/2020 R.G. proposto da: ANDRISANO MARIA LETIZIA, ANDRISANO NA MARIA, rappresentati e difesi dall'avvocato BERNARDINO PASANISI
- ricorrente -
contro CROCEFISSA CALO' - intimata - Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE - SEZ.DIST. DI TARANTO n. 556/2019 depositata il 12/12/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2026 dal Consigliere LUCA VARRONE. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. MILENA FALASCHI Presidente COMUNIONE Dott. ANTONIO SCARPA Consigliere Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Ud. 05/02/2026 Dott. REMO CAPONI Consigliere Dott. DARIO CAVALLARI Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 15135 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 19/05/2026 2 Udito il Sostituto Procuratore generale in persona della dott.ssa UI DE NZ che ha concluso per il rigetto di tutti i motivi di ricorso;
udito l’avv.to BERNARDINO PASANISI per la parte ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Taranto condannava MA ZI DR e AR DR al pagamento in favore di EF LÒ della somma di € 47.809,22 in qualità di eredi di SC DR e della somma di € 25.870,49 in proprio. In particolare OC LÒ aveva dedotto di essere titolare di usufrutto uxorio sul terzo dell'eredità del marito, NI DR, deceduto il 5 gennaio 1975, rappresentando che: all'eredità erano stati chiamati i tre figli SC AL e UN;
a seguito di divisione dell'asse ereditario a SC DR era stata assegnata la casa di abitazione in Campomarino di Maruggio via Dante numero 47, poi suddivisa in tre parti autonome, una locata con destinazione ristorante pizzeria, l'altra quale negozio di abbigliamento, la terza utilizzata come abitazione estiva;
fino al 1996 SC DR le aveva corrisposto un terzo del ricavato delle locazioni, a titolo di spartizione dei frutti;
successivamente anche in data posteriore al decesso di questi, avvenuta nel 2007, nulla le era stato più conferito;
le TI MA ZI e AR DR avevano estromesso l'attrice dalla gestione e dai frutti dei beni gravati da usufrutto;
dunque, le spettavano per un terzo i frutti non percepiti negli ultimi 10 anni oltre all'immissione nel compossesso delle porzioni dell'immobile. 1.1 Secondo il giudice di primo grado dalla deposizione resa dal testimone UN DR era emerso che SC DR e OC LÒ avevano convenuto di fruire 3 congiuntamente dell'immobile con ripartizione del ricavato delle locazioni, non risultava invece convenuto un utilizzo diretto della porzione destinata ad abitazione estiva. I testimoni escussi, pregressi ed attuali conduttori dei locali affittati, avevano precisato l'entità dei canoni corrisposti prima a SC DR e poi alle sue eredi. Operati i dovuti calcoli con riferimento alla porzione immobiliare locata competevano alla LÒ complessivamente € 73.679,71 pari ad un terzo dei canoni, oltre interessi, mentre non era nella specie operante l’eccepita prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c.. 2. MA ZI DR e AR DR proponevano appello verso la suddetta sentenza 3. EF LÒ resisteva al gravame. 4. La Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accoglieva parzialmente l'appello e per l'effetto stabiliva che il debito ereditario di € 47.809,22 dovesse essere ripartito tra le appellanti in proporzione delle rispettive quote ereditarie sull'asse del de cuius SC DR, rigettava nel resto l'appello. In particolare, la circostanza che SC DR, in qualità di comunista avesse utilizzato il bene senza arrecare pregiudizio all'usufruttuaria non importava l'estinzione della pretesa creditoria di costei con riferimento ai frutti. L'osservanza dei limiti stabiliti dall'articolo 1102 c.c. non determinava una revisione della disciplina in tema di usufrutto, in particolare l'esclusione del diritto dell'usufruttuario alla percezione dei frutti. Analogamente l'eventuale omessa redazione degli inventari e l'eventuale omessa prestazione di cauzione non producevano tale effetto. A prescindere dal rilievo che non costava che fosse mai stata formulata conforme richiesta all'usufruttuaria, tali omissioni 4 potevano costruire ostacolo al possesso dei beni ma non alla percezione dei frutti. L'azione esperita dall'attrice non aveva investito i canoni di locazione come tali, bensì i frutti dell'immobile. L'inerzia della LÒ nell'estrazione dei frutti non poteva aver integrato remissione del debito in difetto di circostanze concludenti e non equivoche assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito. Infine, l'articolo 2948, n. 4, c.c. non era applicabile alla fattispecie, non essendo stabilita nessuna periodicità alla corresponsione dei frutti. In conclusione doveva accogliersi solo il motivo delle appellanti circa la ripartizione pro quota del debito ereditario. 5. MA ZI DR e AR DR hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 6. EF LÒ è rimasta intimata. 7. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto di tutti i motivi di ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 c.c. Secondo le ricorrenti l'articolo 1102 codice civile consentirebbe a ciascun comproprietario di utilizzare anche integralmente e senza alcun limite di quota il bene comune sino a che tale uso non incida in concreto con il pari uso che gli altri vogliano farne, sicché in caso di utilizzo del bene mediante locazione non verrebbe arrecato alcun pregiudizio all'altro usufruttuario che non ha esercitato analogo diritto. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 1002 c.c. 5 Si contesta la decisione della Corte di appello di rigetto del motivo di censura con il quale si lamentava la violazione della norma indicata in rubrica sull'assunto che l'attrice appellata non avesse mai redatto l'inventario e, quindi, non ne avesse mai prestato idonea garanzia come prescrive la norma. Se, infatti, il co- usufruttuario, così come l'usufruttuario, non può conseguire il possesso se non dopo aver redatto l'inventario e dopo aver prestato idonea garanzia, non può neanche maturare il diritto di percepire i frutti del possesso non avendo maturato il diritto di possedere. 2.1 Il primo e il secondo motivo di ricorso, che stante la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Come evidenziato dall’Ufficio di Procura il caso in esame è peculiare perché, in difetto di specifica richiesta di commutazione dell’usufrutto ex art. 547 c.c., deve essere applicata la normativa, non più in vigore, dell’usufrutto uxorio. L’istituto dell’usufrutto uxorio regolava la posizione successoria del coniuge nel regime anteriore alla riforma del diritto di famiglia del 1975. La parte intimata EF LÒ, infatti, è succeduta al marito NI DR deceduto il 5 gennaio 1975 e, dunque, prima della entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia. Si rende necessaria, pertanto, una sintetica ricostruzione storica dell’istituto e un successivo richiamo ai principi giurisprudenziali che questa Corte ha affermato nel corso degli anni di vigenza di tale regime. Il coniuge superstite, infatti, nella disciplina antecedente la riforma del diritto di famiglia era in una posizione di sfavore nella gerarchia dei successibili essendo considerato sostanzialmente un 6 estraneo rispetto alla “famiglia” del defunto, che era ancora intesa come famiglia parentale, secondo una concezione che risaliva al secolo precedente. Com’è noto, con la riforma la posizione del coniuge è stata sostanzialmente equiparata a quella dei figli sia in relazione alla successione legittima che testamentaria, essendogli sempre attribuita una quota di eredità in piena proprietà. Nel regime antecedente, invece, ciò che spettava al coniuge superstite sia in caso di concorso con discendenti legittimi che di eredi testamentari era l’usufrutto su una quota dell’eredità. Peraltro, trovava applicazione l’istituto della commutazione ex art. 547 c.c. che attribuiva la facoltà agli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari, da determinarsi di comune accordo o, in mancanza, dall'autorità giudiziaria, avuto riguardo delle circostanze del caso. Il secondo comma specificava che intanto il coniuge conservava i propri diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari. 2.2 Così ricostruito per brevi cenni l’istituto dell’usufrutto uxorio deve ora richiamarsi la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che per le successioni antecedenti l’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia l’usufrutto uxorio è ancora operante. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che l'abrogazione dell'art. 547 c.c. sul soddisfacimento delle ragioni del coniuge superstite, essendo correlativa alla posizione di erede (invece che di usufruttuario ex lege) a questo assicurato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia), riguarda, in mancanza di una espressa e contraria previsione legislativa, soltanto le successioni apertesi dopo l'entrata in vigore 7 di detta legge, e non anche quelle apertesi prima di tale data, che sono regolate dall'abrogata disposizione, senza che possa rilevare l'eventuale pendenza di una lite giudiziaria a tal momento (Cass. civ., 07/12/1982, n. 6667). La giurisprudenza di legittimità che si è occupata dell’istituto dell’usufrutto uxorio ha avuto modo di chiarire anche che: in ipotesi di concorso sugli stessi beni del diritto di proprietà dell'erede e del diritto di usufrutto uxorio pro quota (nel regime anteriore alla riforma del diritto di famiglia), si verifica una comunione incidentale, impropria o di godimento, tra diritti qualitativamente e quantitativamente eterogenei, soggetta al disposto (opportunamente adattato) degli artt. 1105 e 1108 cod. civ. ai fini sia delle innovazioni e degli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, sia degli atti di godimento, per i quali ben può essere adottato il criterio turnario o alternativo di cose infruttifere, non contrario ad alcuna disposizione di legge, ne' pregiudizievole per i beni comuni, ed ammissibile sicché questi, ancorché divisibili, siano di fatto indivisi e sussista, quindi, il diritto di usufrutto uxorio in forma diffusa sull'intero complesso di beni, atteso l'acquisto immediato da parte del legatario ex lege della qualità di partecipante alla comunione, senza bisogno di chiederne il possesso all'erede ( V 2309/81, mass n 413048; ( V 4243/76, mass n 382930; ( V 3097/74, mass n 371568; ( V 3294/68, mass n 336267). (Cass. Sez. 2, 30/05/1984, n. 3313, Rv. 435341 - 01). Peraltro, il coniuge superstite, usufruttuario di una quota del patrimonio ereditario secondo il regime successorio anteriore alla riforma del diritto di famiglia, ha diritto, in caso di mancato esercizio della facoltà di commutazione accordata agli eredi dall'abrogato art. 547 c. c., di chiedere lo scioglimento della 8 comunione di godimento esistente con gli eredi medesimi al fine di ottenere la concentrazione del proprio diritto su una parte concreta dei beni ereditari (Cass. civ., 16/04/1981, n. 2309). 2.3 Sulla base della ricostruzione giurisprudenziale dell’istituto deve esaminarsi il caso in esame che ha ad oggetto l’utilizzo di un bene della comunione ereditaria che si è formata tra il diritto di usufrutto uxorio di EF LÒ e quello del figlio, e successivamente delle sue eredi, TI della LÒ e oggi ricorrenti. Nella specie, peraltro, come evidenziato dal difensore della parte ricorrente, non è in discussione l’applicabilità della disciplina dell’istituto uxorio quanto piuttosto la conseguente corretta applicazione delle norme sulla comunione e sull’usufrutto. 2.4 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente sono infondati. Infatti, calati nella fattispecie i principi di diritto in materia di usufrutto uxorio sopra richiamati, deve osservarsi come la Corte d’Appello abbia fatto corretta applicazione tanto dell’art. 1102 c.c. che dell’art. 1002 c.c.. La Corte d’Appello, infatti, ha ritenuto sussistente il diritto dell’usufruttuaria LÒ alla percezione dei frutti a prescindere dalla sua inerzia (art.1102 c.c.) e dalla mancanza dell’inventario (art.1002 c.c.). 2.5 Quanto alla violazione dell’art. 1102 c.c. si è detto che il coniuge superstite, succeduto "ex lege" in una quota di usufrutto ai sensi delle disposizioni del codice civile vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975 n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, non è erede, ma legatario (Cass. civ., Sez. II, 23/04/1976, n. 1464 (rv. 380191). 9 Dunque, nella sua qualità di legatario "ex lege", è investito, sin dal momento dell'apertura della successione del coniuge, di un diritto reale che gli consente di partecipare a pieno titolo alla comunione ereditaria senza bisogno di chiederne il possesso all'erede (Cass. Sez. 2, 30/05/1984, n. 3313, Rv. 435341 - 01). In tal modo viene a determinarsi una comunione incidentale di godimento tra gli eredi ed il predetto coniuge, usufruttuario pro- quota di tutti i beni indivisi facenti parte del compendio ereditario ( (Cass. Sez. 2, 30/01/1995, n. 1085, Rv. 490108 - 01). Tale comunione incidentale di godimento tra diritti qualitativamente eterogenei comporta che la cosa è goduta per una quota dagli eredi a titolo di proprietà e per l'altra dal legatario a titolo di usufrutto (Cass. Sez. 2, 10/01/2011, n. 355, Rv. 615925 – 01, in termini analoghi Cass. n. 3097/1974; Cass. n. 3294/1968; Cass. n. 3313/1984). Dunque, avendo EF LÒ la quota di usufrutto pari ad un terzo sui beni ereditati dal figlio SC e poi dalle TI, ne consegue che le facoltà di godimento dell’immobile locato competevano per due terzi ai proprietari e per un terzo a lei in qualità di usufruttuaria (Cass. n. 355/2011, in termini analoghi Cass. n. 3097/1974; Cass. n. 3294/1968; Cass. n. 3313/1984). Pertanto, una volta sorta la comunione impropria di godimento, risultano applicabili alla fattispecie i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di comunione ex art. 1102 c.c. secondo cui sussiste il diritto del comunista che non abbia fatto uso del bene a conseguirne i frutti civili quando l’altro comproprietario ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale mediante un godimento indiretto, locandolo a terzi, frutti civili in tal caso rappresentati dai canoni di locazione. 10 Questa Corte, in senso conforme alla statuizione della Corte d’Appello, in più occasioni ha affermato il seguente principio di diritto: Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez. 2, 20/01/2022, n. 1738, Rv. 663639 – 01 per un precedente analogo vedi Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24647, Rv. 615309 - 01). In sostanza deve ribadirsi che l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, mentre qualora si realizzi un uso indiretto mediante locazione, il comproprietario è tenuto al pagamento nei confronti degli altri partecipanti alla comunione della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa. Ne consegue che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dell’art. 1102 c.c. e la censura di cui al primo motivo è infondata. 2.6 Del pari è infondata la censura di violazione dell’art. 1002 c.c. per non aver redatto l’originaria attrice EF LÒ 11 l’inventario, in tesi della parte ricorrente necessario per avere il possesso del bene e maturare il diritto alla corresponsione dei frutti. Sul punto, questa Corte, intende ribadire quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sia pure risalente ma senza alcuna pronuncia in senso difforme, che in applicazione dell’istituto dell’usufrutto uxorio ha già avuto modo di chiarire come il coniuge superstite assuma le vesti di legatario ma sia esonerato dalla richiesta ex art. 649 c.c. e dalla necessità dell’inventario e della garanzia ex art. 1002 c.c. Infatti, in tema di usufrutto uxorio si è già affermato che: L'omessa prestazione della cauzione e l'omessa compilazione dell'inventario inibiscono all'usufruttuario l'acquisto del possesso ma non intaccano l'acquisto immediato del diritto, né, trattandosi di usufruttuario ex lege, l'acquisto della qualità di partecipe della comunione di godimento e della contitolarità dei rapporti locatizi relativi alla cosa oggetto dell'usufrutto. Tale principio è valido anche nel caso di mancato conseguimento del possesso da parte del coniuge superstite ex art. 649, ultimo comma, cod. civ., secondo il quale il legatario deve, per conseguire il possesso della cosa legata domandarla all'onorato (Cass. sez. 3, Sent. n. 3294 del 15/10/1968 (Rv. 336268 - 01). Tale interpretazione, che si è formata già in epoca antecedente alla riforma del diritto di famiglia, non può che essere confermata alla luce dell’ampliamento dei diritti del coniuge affermatisi con la suddetta riforma, come posto in luce anche dal P.G. Nelle conclusioni dell’Ufficio di procura, infatti, si è evidenziato come la posizione dell’usufruttuaria non possa essere compressa ulteriormente da una interpretazione delle norme che non sia di 12 favore verso la coniuge superstite, già onerata dall’applicabilità di norme non più rispondenti al sistema attuale del diritto successorio in ambito familiare. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. Secondo le appellanti ove mai l'attrice fosse stata parte del contratto di locazione avrebbe dovuto rivolgere la tua pretesa nei confronti del conduttore, unico legittimato passivo. 3.1 Il terzo motivo è infondato. Risulta evidente che l’attrice si è rivolta alle TI in quanto le stesse avevano percepito interamente il canone di locazione, sicché nulla poteva pretendere dal conduttore e ben potendo richiedere la restituzione della quota di canone a lei spettante e indebitamente trattenuto dalle stesse. Questa Corte a Sezioni Unite ha affermato che la locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito di applicazione della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali ai sensi dell’art. 2030 c.c., le obbligazioni che deriverebbero da un mandato (Sez. U, Sentenza n. 11136 del 2012). Dunque, a prescindere dalla possibilità della ratifica del contratto che legittimerebbe un’azione diretta nei confronti del conduttore, nel caso di specie, le ricorrenti sono legittimate passive rispetto alla domanda originaria, essendo obbligate alla restituzione all’attrice dei canoni percepiti anche per suo conto e nei limiti del suo diritto di usufrutto pari ad un terzo. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. 13 Il fatto che l'attrice non abbia esercitato la sua pretesa fino alla morte del figlio e che abbia domandato il pagamento dei frutti retroattivamente nei confronti delle TI sarebbe un indizio della fondatezza dell'eccezione di rinuncia implicita. In altri termini il mancato esercizio del diritto per oltre 10 anni sarebbe indice della rinuncia al diritto. 4.1 Il quarto motivo di ricorso è infondato. La rinuncia al diritto alla corresponsione dei frutti da parte del comproprietario non può desumersi dalla mera inerzia del titolare e occorre l'esplicazione di un'attività personale del comunista incompatibile con la volontà di esercitare il suo diritto, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di rinunciare al credito secondo una valutazione obiettiva condotta. Il presupposto perché si possa presumere una volontà di rinuncia, dunque, è la presenza di fatti o atti che manifestino in modo univoco, chiaro e incompatibile la volontà di dismettere il credito, nel senso che la condotta deve essere univoca e non suscettibile di diverse interpretazioni come nel caso di inerzia del titolare che può implicare una semplice tolleranza o un ritardo nel chiedere il pagamento. D’altra parte, se, come si è detto nel rigettare i primi due motivi, l'inerzia prolungata del comproprietario non comporta la perdita del diritto ai frutti del bene nel caso di godimento indiretto dell’altro comunista mediante locazione a terzi, tantomeno la medesima inerzia può assumere il significato di comportamento concludente nel senso di manifestare una volontà di rinunciare al proprio credito. Peraltro, la valutazione di una tale volontà è rimessa al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità. 14 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n.4, c.c. Si eccepisce nuovamente la prescrizione quinquennale rigettata la Corte d'appello perché non risultava stabilita la periodicità dei frutti mentre i canoni di locazione rientrerebbero in una periodicità di prestazione ex articolo 2948, comma quattro, c.c. 5.1 Il quinto motivo di ricorso è infondato. Come si è detto il diritto in capo al comunista a vedersi riconoscere i canoni per la locazione del bene da parte dell’altro comproprietario si fonda su un obbligo che può ricondursi alla gestione di affari che richiama gli obblighi del mandato. Di conseguenza il termine di prescrizione è quello ordinario di dieci anni ex art. 2946 c.c. 6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. Nonostante l'accoglimento di uno dei motivi di gravame non è stata disposta la compensazione delle spese ed anzi le ricorrenti sono state condannate al pagamento integrale delle spese di lite 6.1 Il sesto motivo è infondato. Quanto alla violazione dell’art. 91 è sufficiente richiamare il principio secondo il quale la soccombenza comporta solo che è vietato condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 18128 del 31/08/2020 Rv. 658963 – 01). Nel caso in esame le ricorrenti si sono viste accogliere solo in minima parte il gravame, in punto di ripartizione pro quota dei canoni percepiti dal padre, sicché non può sindacarsi la valutazione circa la soccombenza operata dalla Corte d’Appello. La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o 15 compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 (Rv. 629389 - 01).. 7. Il ricorso è rigettato. 8. Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte intimata. 9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 5 febbraio 2026. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE UC NE LE HI
- ricorrente -
contro CROCEFISSA CALO' - intimata - Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE - SEZ.DIST. DI TARANTO n. 556/2019 depositata il 12/12/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2026 dal Consigliere LUCA VARRONE. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. MILENA FALASCHI Presidente COMUNIONE Dott. ANTONIO SCARPA Consigliere Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Ud. 05/02/2026 Dott. REMO CAPONI Consigliere Dott. DARIO CAVALLARI Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 15135 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 19/05/2026 2 Udito il Sostituto Procuratore generale in persona della dott.ssa UI DE NZ che ha concluso per il rigetto di tutti i motivi di ricorso;
udito l’avv.to BERNARDINO PASANISI per la parte ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Taranto condannava MA ZI DR e AR DR al pagamento in favore di EF LÒ della somma di € 47.809,22 in qualità di eredi di SC DR e della somma di € 25.870,49 in proprio. In particolare OC LÒ aveva dedotto di essere titolare di usufrutto uxorio sul terzo dell'eredità del marito, NI DR, deceduto il 5 gennaio 1975, rappresentando che: all'eredità erano stati chiamati i tre figli SC AL e UN;
a seguito di divisione dell'asse ereditario a SC DR era stata assegnata la casa di abitazione in Campomarino di Maruggio via Dante numero 47, poi suddivisa in tre parti autonome, una locata con destinazione ristorante pizzeria, l'altra quale negozio di abbigliamento, la terza utilizzata come abitazione estiva;
fino al 1996 SC DR le aveva corrisposto un terzo del ricavato delle locazioni, a titolo di spartizione dei frutti;
successivamente anche in data posteriore al decesso di questi, avvenuta nel 2007, nulla le era stato più conferito;
le TI MA ZI e AR DR avevano estromesso l'attrice dalla gestione e dai frutti dei beni gravati da usufrutto;
dunque, le spettavano per un terzo i frutti non percepiti negli ultimi 10 anni oltre all'immissione nel compossesso delle porzioni dell'immobile. 1.1 Secondo il giudice di primo grado dalla deposizione resa dal testimone UN DR era emerso che SC DR e OC LÒ avevano convenuto di fruire 3 congiuntamente dell'immobile con ripartizione del ricavato delle locazioni, non risultava invece convenuto un utilizzo diretto della porzione destinata ad abitazione estiva. I testimoni escussi, pregressi ed attuali conduttori dei locali affittati, avevano precisato l'entità dei canoni corrisposti prima a SC DR e poi alle sue eredi. Operati i dovuti calcoli con riferimento alla porzione immobiliare locata competevano alla LÒ complessivamente € 73.679,71 pari ad un terzo dei canoni, oltre interessi, mentre non era nella specie operante l’eccepita prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c.. 2. MA ZI DR e AR DR proponevano appello verso la suddetta sentenza 3. EF LÒ resisteva al gravame. 4. La Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accoglieva parzialmente l'appello e per l'effetto stabiliva che il debito ereditario di € 47.809,22 dovesse essere ripartito tra le appellanti in proporzione delle rispettive quote ereditarie sull'asse del de cuius SC DR, rigettava nel resto l'appello. In particolare, la circostanza che SC DR, in qualità di comunista avesse utilizzato il bene senza arrecare pregiudizio all'usufruttuaria non importava l'estinzione della pretesa creditoria di costei con riferimento ai frutti. L'osservanza dei limiti stabiliti dall'articolo 1102 c.c. non determinava una revisione della disciplina in tema di usufrutto, in particolare l'esclusione del diritto dell'usufruttuario alla percezione dei frutti. Analogamente l'eventuale omessa redazione degli inventari e l'eventuale omessa prestazione di cauzione non producevano tale effetto. A prescindere dal rilievo che non costava che fosse mai stata formulata conforme richiesta all'usufruttuaria, tali omissioni 4 potevano costruire ostacolo al possesso dei beni ma non alla percezione dei frutti. L'azione esperita dall'attrice non aveva investito i canoni di locazione come tali, bensì i frutti dell'immobile. L'inerzia della LÒ nell'estrazione dei frutti non poteva aver integrato remissione del debito in difetto di circostanze concludenti e non equivoche assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito. Infine, l'articolo 2948, n. 4, c.c. non era applicabile alla fattispecie, non essendo stabilita nessuna periodicità alla corresponsione dei frutti. In conclusione doveva accogliersi solo il motivo delle appellanti circa la ripartizione pro quota del debito ereditario. 5. MA ZI DR e AR DR hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 6. EF LÒ è rimasta intimata. 7. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto di tutti i motivi di ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 c.c. Secondo le ricorrenti l'articolo 1102 codice civile consentirebbe a ciascun comproprietario di utilizzare anche integralmente e senza alcun limite di quota il bene comune sino a che tale uso non incida in concreto con il pari uso che gli altri vogliano farne, sicché in caso di utilizzo del bene mediante locazione non verrebbe arrecato alcun pregiudizio all'altro usufruttuario che non ha esercitato analogo diritto. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 1002 c.c. 5 Si contesta la decisione della Corte di appello di rigetto del motivo di censura con il quale si lamentava la violazione della norma indicata in rubrica sull'assunto che l'attrice appellata non avesse mai redatto l'inventario e, quindi, non ne avesse mai prestato idonea garanzia come prescrive la norma. Se, infatti, il co- usufruttuario, così come l'usufruttuario, non può conseguire il possesso se non dopo aver redatto l'inventario e dopo aver prestato idonea garanzia, non può neanche maturare il diritto di percepire i frutti del possesso non avendo maturato il diritto di possedere. 2.1 Il primo e il secondo motivo di ricorso, che stante la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Come evidenziato dall’Ufficio di Procura il caso in esame è peculiare perché, in difetto di specifica richiesta di commutazione dell’usufrutto ex art. 547 c.c., deve essere applicata la normativa, non più in vigore, dell’usufrutto uxorio. L’istituto dell’usufrutto uxorio regolava la posizione successoria del coniuge nel regime anteriore alla riforma del diritto di famiglia del 1975. La parte intimata EF LÒ, infatti, è succeduta al marito NI DR deceduto il 5 gennaio 1975 e, dunque, prima della entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia. Si rende necessaria, pertanto, una sintetica ricostruzione storica dell’istituto e un successivo richiamo ai principi giurisprudenziali che questa Corte ha affermato nel corso degli anni di vigenza di tale regime. Il coniuge superstite, infatti, nella disciplina antecedente la riforma del diritto di famiglia era in una posizione di sfavore nella gerarchia dei successibili essendo considerato sostanzialmente un 6 estraneo rispetto alla “famiglia” del defunto, che era ancora intesa come famiglia parentale, secondo una concezione che risaliva al secolo precedente. Com’è noto, con la riforma la posizione del coniuge è stata sostanzialmente equiparata a quella dei figli sia in relazione alla successione legittima che testamentaria, essendogli sempre attribuita una quota di eredità in piena proprietà. Nel regime antecedente, invece, ciò che spettava al coniuge superstite sia in caso di concorso con discendenti legittimi che di eredi testamentari era l’usufrutto su una quota dell’eredità. Peraltro, trovava applicazione l’istituto della commutazione ex art. 547 c.c. che attribuiva la facoltà agli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari, da determinarsi di comune accordo o, in mancanza, dall'autorità giudiziaria, avuto riguardo delle circostanze del caso. Il secondo comma specificava che intanto il coniuge conservava i propri diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari. 2.2 Così ricostruito per brevi cenni l’istituto dell’usufrutto uxorio deve ora richiamarsi la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che per le successioni antecedenti l’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia l’usufrutto uxorio è ancora operante. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che l'abrogazione dell'art. 547 c.c. sul soddisfacimento delle ragioni del coniuge superstite, essendo correlativa alla posizione di erede (invece che di usufruttuario ex lege) a questo assicurato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia), riguarda, in mancanza di una espressa e contraria previsione legislativa, soltanto le successioni apertesi dopo l'entrata in vigore 7 di detta legge, e non anche quelle apertesi prima di tale data, che sono regolate dall'abrogata disposizione, senza che possa rilevare l'eventuale pendenza di una lite giudiziaria a tal momento (Cass. civ., 07/12/1982, n. 6667). La giurisprudenza di legittimità che si è occupata dell’istituto dell’usufrutto uxorio ha avuto modo di chiarire anche che: in ipotesi di concorso sugli stessi beni del diritto di proprietà dell'erede e del diritto di usufrutto uxorio pro quota (nel regime anteriore alla riforma del diritto di famiglia), si verifica una comunione incidentale, impropria o di godimento, tra diritti qualitativamente e quantitativamente eterogenei, soggetta al disposto (opportunamente adattato) degli artt. 1105 e 1108 cod. civ. ai fini sia delle innovazioni e degli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, sia degli atti di godimento, per i quali ben può essere adottato il criterio turnario o alternativo di cose infruttifere, non contrario ad alcuna disposizione di legge, ne' pregiudizievole per i beni comuni, ed ammissibile sicché questi, ancorché divisibili, siano di fatto indivisi e sussista, quindi, il diritto di usufrutto uxorio in forma diffusa sull'intero complesso di beni, atteso l'acquisto immediato da parte del legatario ex lege della qualità di partecipante alla comunione, senza bisogno di chiederne il possesso all'erede ( V 2309/81, mass n 413048; ( V 4243/76, mass n 382930; ( V 3097/74, mass n 371568; ( V 3294/68, mass n 336267). (Cass. Sez. 2, 30/05/1984, n. 3313, Rv. 435341 - 01). Peraltro, il coniuge superstite, usufruttuario di una quota del patrimonio ereditario secondo il regime successorio anteriore alla riforma del diritto di famiglia, ha diritto, in caso di mancato esercizio della facoltà di commutazione accordata agli eredi dall'abrogato art. 547 c. c., di chiedere lo scioglimento della 8 comunione di godimento esistente con gli eredi medesimi al fine di ottenere la concentrazione del proprio diritto su una parte concreta dei beni ereditari (Cass. civ., 16/04/1981, n. 2309). 2.3 Sulla base della ricostruzione giurisprudenziale dell’istituto deve esaminarsi il caso in esame che ha ad oggetto l’utilizzo di un bene della comunione ereditaria che si è formata tra il diritto di usufrutto uxorio di EF LÒ e quello del figlio, e successivamente delle sue eredi, TI della LÒ e oggi ricorrenti. Nella specie, peraltro, come evidenziato dal difensore della parte ricorrente, non è in discussione l’applicabilità della disciplina dell’istituto uxorio quanto piuttosto la conseguente corretta applicazione delle norme sulla comunione e sull’usufrutto. 2.4 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente sono infondati. Infatti, calati nella fattispecie i principi di diritto in materia di usufrutto uxorio sopra richiamati, deve osservarsi come la Corte d’Appello abbia fatto corretta applicazione tanto dell’art. 1102 c.c. che dell’art. 1002 c.c.. La Corte d’Appello, infatti, ha ritenuto sussistente il diritto dell’usufruttuaria LÒ alla percezione dei frutti a prescindere dalla sua inerzia (art.1102 c.c.) e dalla mancanza dell’inventario (art.1002 c.c.). 2.5 Quanto alla violazione dell’art. 1102 c.c. si è detto che il coniuge superstite, succeduto "ex lege" in una quota di usufrutto ai sensi delle disposizioni del codice civile vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975 n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, non è erede, ma legatario (Cass. civ., Sez. II, 23/04/1976, n. 1464 (rv. 380191). 9 Dunque, nella sua qualità di legatario "ex lege", è investito, sin dal momento dell'apertura della successione del coniuge, di un diritto reale che gli consente di partecipare a pieno titolo alla comunione ereditaria senza bisogno di chiederne il possesso all'erede (Cass. Sez. 2, 30/05/1984, n. 3313, Rv. 435341 - 01). In tal modo viene a determinarsi una comunione incidentale di godimento tra gli eredi ed il predetto coniuge, usufruttuario pro- quota di tutti i beni indivisi facenti parte del compendio ereditario ( (Cass. Sez. 2, 30/01/1995, n. 1085, Rv. 490108 - 01). Tale comunione incidentale di godimento tra diritti qualitativamente eterogenei comporta che la cosa è goduta per una quota dagli eredi a titolo di proprietà e per l'altra dal legatario a titolo di usufrutto (Cass. Sez. 2, 10/01/2011, n. 355, Rv. 615925 – 01, in termini analoghi Cass. n. 3097/1974; Cass. n. 3294/1968; Cass. n. 3313/1984). Dunque, avendo EF LÒ la quota di usufrutto pari ad un terzo sui beni ereditati dal figlio SC e poi dalle TI, ne consegue che le facoltà di godimento dell’immobile locato competevano per due terzi ai proprietari e per un terzo a lei in qualità di usufruttuaria (Cass. n. 355/2011, in termini analoghi Cass. n. 3097/1974; Cass. n. 3294/1968; Cass. n. 3313/1984). Pertanto, una volta sorta la comunione impropria di godimento, risultano applicabili alla fattispecie i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di comunione ex art. 1102 c.c. secondo cui sussiste il diritto del comunista che non abbia fatto uso del bene a conseguirne i frutti civili quando l’altro comproprietario ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale mediante un godimento indiretto, locandolo a terzi, frutti civili in tal caso rappresentati dai canoni di locazione. 10 Questa Corte, in senso conforme alla statuizione della Corte d’Appello, in più occasioni ha affermato il seguente principio di diritto: Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez. 2, 20/01/2022, n. 1738, Rv. 663639 – 01 per un precedente analogo vedi Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24647, Rv. 615309 - 01). In sostanza deve ribadirsi che l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, mentre qualora si realizzi un uso indiretto mediante locazione, il comproprietario è tenuto al pagamento nei confronti degli altri partecipanti alla comunione della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa. Ne consegue che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dell’art. 1102 c.c. e la censura di cui al primo motivo è infondata. 2.6 Del pari è infondata la censura di violazione dell’art. 1002 c.c. per non aver redatto l’originaria attrice EF LÒ 11 l’inventario, in tesi della parte ricorrente necessario per avere il possesso del bene e maturare il diritto alla corresponsione dei frutti. Sul punto, questa Corte, intende ribadire quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sia pure risalente ma senza alcuna pronuncia in senso difforme, che in applicazione dell’istituto dell’usufrutto uxorio ha già avuto modo di chiarire come il coniuge superstite assuma le vesti di legatario ma sia esonerato dalla richiesta ex art. 649 c.c. e dalla necessità dell’inventario e della garanzia ex art. 1002 c.c. Infatti, in tema di usufrutto uxorio si è già affermato che: L'omessa prestazione della cauzione e l'omessa compilazione dell'inventario inibiscono all'usufruttuario l'acquisto del possesso ma non intaccano l'acquisto immediato del diritto, né, trattandosi di usufruttuario ex lege, l'acquisto della qualità di partecipe della comunione di godimento e della contitolarità dei rapporti locatizi relativi alla cosa oggetto dell'usufrutto. Tale principio è valido anche nel caso di mancato conseguimento del possesso da parte del coniuge superstite ex art. 649, ultimo comma, cod. civ., secondo il quale il legatario deve, per conseguire il possesso della cosa legata domandarla all'onorato (Cass. sez. 3, Sent. n. 3294 del 15/10/1968 (Rv. 336268 - 01). Tale interpretazione, che si è formata già in epoca antecedente alla riforma del diritto di famiglia, non può che essere confermata alla luce dell’ampliamento dei diritti del coniuge affermatisi con la suddetta riforma, come posto in luce anche dal P.G. Nelle conclusioni dell’Ufficio di procura, infatti, si è evidenziato come la posizione dell’usufruttuaria non possa essere compressa ulteriormente da una interpretazione delle norme che non sia di 12 favore verso la coniuge superstite, già onerata dall’applicabilità di norme non più rispondenti al sistema attuale del diritto successorio in ambito familiare. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. Secondo le appellanti ove mai l'attrice fosse stata parte del contratto di locazione avrebbe dovuto rivolgere la tua pretesa nei confronti del conduttore, unico legittimato passivo. 3.1 Il terzo motivo è infondato. Risulta evidente che l’attrice si è rivolta alle TI in quanto le stesse avevano percepito interamente il canone di locazione, sicché nulla poteva pretendere dal conduttore e ben potendo richiedere la restituzione della quota di canone a lei spettante e indebitamente trattenuto dalle stesse. Questa Corte a Sezioni Unite ha affermato che la locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito di applicazione della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali ai sensi dell’art. 2030 c.c., le obbligazioni che deriverebbero da un mandato (Sez. U, Sentenza n. 11136 del 2012). Dunque, a prescindere dalla possibilità della ratifica del contratto che legittimerebbe un’azione diretta nei confronti del conduttore, nel caso di specie, le ricorrenti sono legittimate passive rispetto alla domanda originaria, essendo obbligate alla restituzione all’attrice dei canoni percepiti anche per suo conto e nei limiti del suo diritto di usufrutto pari ad un terzo. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. 13 Il fatto che l'attrice non abbia esercitato la sua pretesa fino alla morte del figlio e che abbia domandato il pagamento dei frutti retroattivamente nei confronti delle TI sarebbe un indizio della fondatezza dell'eccezione di rinuncia implicita. In altri termini il mancato esercizio del diritto per oltre 10 anni sarebbe indice della rinuncia al diritto. 4.1 Il quarto motivo di ricorso è infondato. La rinuncia al diritto alla corresponsione dei frutti da parte del comproprietario non può desumersi dalla mera inerzia del titolare e occorre l'esplicazione di un'attività personale del comunista incompatibile con la volontà di esercitare il suo diritto, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di rinunciare al credito secondo una valutazione obiettiva condotta. Il presupposto perché si possa presumere una volontà di rinuncia, dunque, è la presenza di fatti o atti che manifestino in modo univoco, chiaro e incompatibile la volontà di dismettere il credito, nel senso che la condotta deve essere univoca e non suscettibile di diverse interpretazioni come nel caso di inerzia del titolare che può implicare una semplice tolleranza o un ritardo nel chiedere il pagamento. D’altra parte, se, come si è detto nel rigettare i primi due motivi, l'inerzia prolungata del comproprietario non comporta la perdita del diritto ai frutti del bene nel caso di godimento indiretto dell’altro comunista mediante locazione a terzi, tantomeno la medesima inerzia può assumere il significato di comportamento concludente nel senso di manifestare una volontà di rinunciare al proprio credito. Peraltro, la valutazione di una tale volontà è rimessa al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità. 14 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n.4, c.c. Si eccepisce nuovamente la prescrizione quinquennale rigettata la Corte d'appello perché non risultava stabilita la periodicità dei frutti mentre i canoni di locazione rientrerebbero in una periodicità di prestazione ex articolo 2948, comma quattro, c.c. 5.1 Il quinto motivo di ricorso è infondato. Come si è detto il diritto in capo al comunista a vedersi riconoscere i canoni per la locazione del bene da parte dell’altro comproprietario si fonda su un obbligo che può ricondursi alla gestione di affari che richiama gli obblighi del mandato. Di conseguenza il termine di prescrizione è quello ordinario di dieci anni ex art. 2946 c.c. 6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. Nonostante l'accoglimento di uno dei motivi di gravame non è stata disposta la compensazione delle spese ed anzi le ricorrenti sono state condannate al pagamento integrale delle spese di lite 6.1 Il sesto motivo è infondato. Quanto alla violazione dell’art. 91 è sufficiente richiamare il principio secondo il quale la soccombenza comporta solo che è vietato condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 18128 del 31/08/2020 Rv. 658963 – 01). Nel caso in esame le ricorrenti si sono viste accogliere solo in minima parte il gravame, in punto di ripartizione pro quota dei canoni percepiti dal padre, sicché non può sindacarsi la valutazione circa la soccombenza operata dalla Corte d’Appello. La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o 15 compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 (Rv. 629389 - 01).. 7. Il ricorso è rigettato. 8. Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte intimata. 9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 5 febbraio 2026. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE UC NE LE HI