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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1107/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI AV, Presidente
COSTA GAETANO, RE
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3560/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 CF_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_4 Resistente_3 CF_1 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 305/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ENNA sez. 1 e pubblicata il 24/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 294 2023 00010056 91 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Il Contribuente Resistente_2 ha impugnato la cartella di pagamento n. 294 2023 00010056 91, con la quale venivano richieste le somme dovute a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.
P.R. 600/1973 relativamente alla dichiarazione Modello Redditi/2017 presentata per il periodo d'imposta
2016, per un importo complessivo di € 3.386,46.
2.- Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Enna contestando tutti i motivi proposti in ricorso, evidenziando un'erroneità da parte del contribuente nell'indicazione di anno d'imposta e codici tributo così da non rendere tracciabile l'adempimento, in ogni caso tardivo, del contribuente.
3.-La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, con la sentenza n. 305/01/24 depositata il
24/05/2024, aveva accolto il ricorso ritenendo che l'Amministrazione finanziaria non aveva dimostrato l'effettivo omesso pagamento dell'ottava rata che ha causato la decadenza dalla rateazione e, in ogni caso, rilevavano i giudici, il ritardo nel pagamento sarebbe da considerare lieve ai sensi dell'art. 3 commi 3-5 del
D.lgs 159/2015.
4.-Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, deducendo l'erroneità della decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 159/2015, nonché per travisamento dei fatti di causa.
5.-L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio e deduce il difetto di legittimazione passiva/ estraneità rispetto al merito dei motivi del ricorso in appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale di Enna. 6.-Si è costituito il contribuente chiedendo il rigetto dell'appello.
All'Udienza del 26.01.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.- L'appello è fondato e va accolto.
1. Sulla prova dei versamenti e sull'abbinamento degli F24
Dagli atti di causa risulta che i versamenti effettuati dal contribuente presentavano errata indicazione dell'anno d'imposta e dei codici tributo, circostanza che ne ha impedito l'immediata e automatica riconducibilità alla posizione debitoria oggetto di controllo, tipica del procedimento di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
Correttamente l'Ufficio ha chiarito che l'operazione di abbinamento dei versamenti errati non è automatica né immediata, richiedendo specifiche procedure interne e verifiche di congruità e tempestività. In particolare, il versamento relativo alla c.d. ottava rata non poteva essere oggetto di abbinamento in quanto, alla data della richiesta, risultava già in corso l'estrazione del ruolo per tardività e, peraltro, riportava l'anno d'imposta
2017 anziché 2016.
Pertanto, non può ritenersi che l'Amministrazione finanziaria abbia implicitamente riconosciuto la regolarità del pagamento della rata contestata.
2. Sulla tardività dei versamenti e sull'art. 3 del D.Lgs. n. 159/2015
La sentenza di primo grado ha errato nel ritenere che la qualificazione della tardività come lieve inadempimento comportasse l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo.
L'art. 3 del D.Lgs. n. 159/2015, infatti, non esclude l'iscrizione a ruolo di sanzioni e interessi, ma si limita a evitare la decadenza dal beneficio della rateazione, prevedendo espressamente che, in caso di lieve tardività, si proceda comunque all'iscrizione a ruolo degli interessi e della sanzione, commisurati ai giorni di ritardo, salvo ravvedimento nei termini di legge.
Nel caso di specie, è pacifico che:
- più rate (in particolare la 7ª, l'8ª, l'11ª e la 13ª) siano state versate tardivamente;
- tali versamenti siano avvenuti senza il ricorso al ravvedimento operoso.
Ne consegue che l'iscrizione a ruolo delle somme residue, comprensive di sanzioni e interessi, risulta legittima e conforme alla normativa vigente.
3. Sulla legittimità della cartella per la parte residua
Alla luce delle verifiche effettuate in sede di reclamo e dell'istruttoria successiva, l'Ufficio ha correttamente disposto lo sgravio parziale per i versamenti riconosciuti e ha mantenuto a ruolo le somme per le quali non risultava, allo stato, prova certa del pagamento.
Pertanto, la cartella di pagamento è legittima per la parte residua pari a € 1.713,84, oltre accessori di legge. La sentenza impugnata deve essere integralmente riformata, con conseguente rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese di lite, avuto riguardo alla soccombenza, vanno poste a carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sezione 7, accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata.
Condanna il contribuente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in complessivi € 1.914,00, di cui €.923,00 per il primo grado e €.991 per il presente grado oltre accessori di legge.
Così deciso a Caltanissetta, il 26.01.2026.
Il Giudice RE Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. David Salvucci
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI AV, Presidente
COSTA GAETANO, RE
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3560/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 CF_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_4 Resistente_3 CF_1 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 305/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ENNA sez. 1 e pubblicata il 24/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 294 2023 00010056 91 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Il Contribuente Resistente_2 ha impugnato la cartella di pagamento n. 294 2023 00010056 91, con la quale venivano richieste le somme dovute a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.
P.R. 600/1973 relativamente alla dichiarazione Modello Redditi/2017 presentata per il periodo d'imposta
2016, per un importo complessivo di € 3.386,46.
2.- Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Enna contestando tutti i motivi proposti in ricorso, evidenziando un'erroneità da parte del contribuente nell'indicazione di anno d'imposta e codici tributo così da non rendere tracciabile l'adempimento, in ogni caso tardivo, del contribuente.
3.-La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, con la sentenza n. 305/01/24 depositata il
24/05/2024, aveva accolto il ricorso ritenendo che l'Amministrazione finanziaria non aveva dimostrato l'effettivo omesso pagamento dell'ottava rata che ha causato la decadenza dalla rateazione e, in ogni caso, rilevavano i giudici, il ritardo nel pagamento sarebbe da considerare lieve ai sensi dell'art. 3 commi 3-5 del
D.lgs 159/2015.
4.-Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, deducendo l'erroneità della decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 159/2015, nonché per travisamento dei fatti di causa.
5.-L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio e deduce il difetto di legittimazione passiva/ estraneità rispetto al merito dei motivi del ricorso in appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale di Enna. 6.-Si è costituito il contribuente chiedendo il rigetto dell'appello.
All'Udienza del 26.01.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.- L'appello è fondato e va accolto.
1. Sulla prova dei versamenti e sull'abbinamento degli F24
Dagli atti di causa risulta che i versamenti effettuati dal contribuente presentavano errata indicazione dell'anno d'imposta e dei codici tributo, circostanza che ne ha impedito l'immediata e automatica riconducibilità alla posizione debitoria oggetto di controllo, tipica del procedimento di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
Correttamente l'Ufficio ha chiarito che l'operazione di abbinamento dei versamenti errati non è automatica né immediata, richiedendo specifiche procedure interne e verifiche di congruità e tempestività. In particolare, il versamento relativo alla c.d. ottava rata non poteva essere oggetto di abbinamento in quanto, alla data della richiesta, risultava già in corso l'estrazione del ruolo per tardività e, peraltro, riportava l'anno d'imposta
2017 anziché 2016.
Pertanto, non può ritenersi che l'Amministrazione finanziaria abbia implicitamente riconosciuto la regolarità del pagamento della rata contestata.
2. Sulla tardività dei versamenti e sull'art. 3 del D.Lgs. n. 159/2015
La sentenza di primo grado ha errato nel ritenere che la qualificazione della tardività come lieve inadempimento comportasse l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo.
L'art. 3 del D.Lgs. n. 159/2015, infatti, non esclude l'iscrizione a ruolo di sanzioni e interessi, ma si limita a evitare la decadenza dal beneficio della rateazione, prevedendo espressamente che, in caso di lieve tardività, si proceda comunque all'iscrizione a ruolo degli interessi e della sanzione, commisurati ai giorni di ritardo, salvo ravvedimento nei termini di legge.
Nel caso di specie, è pacifico che:
- più rate (in particolare la 7ª, l'8ª, l'11ª e la 13ª) siano state versate tardivamente;
- tali versamenti siano avvenuti senza il ricorso al ravvedimento operoso.
Ne consegue che l'iscrizione a ruolo delle somme residue, comprensive di sanzioni e interessi, risulta legittima e conforme alla normativa vigente.
3. Sulla legittimità della cartella per la parte residua
Alla luce delle verifiche effettuate in sede di reclamo e dell'istruttoria successiva, l'Ufficio ha correttamente disposto lo sgravio parziale per i versamenti riconosciuti e ha mantenuto a ruolo le somme per le quali non risultava, allo stato, prova certa del pagamento.
Pertanto, la cartella di pagamento è legittima per la parte residua pari a € 1.713,84, oltre accessori di legge. La sentenza impugnata deve essere integralmente riformata, con conseguente rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese di lite, avuto riguardo alla soccombenza, vanno poste a carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sezione 7, accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata.
Condanna il contribuente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in complessivi € 1.914,00, di cui €.923,00 per il primo grado e €.991 per il presente grado oltre accessori di legge.
Così deciso a Caltanissetta, il 26.01.2026.
Il Giudice RE Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. David Salvucci