Versione
27 marzo 1998
27 marzo 1998
Art. 47. Testo unico - Disposizioni correttive 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il Testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate fra loro e con le norme della presente legge, con le modifiche a tal fine necessarie:
a) le disposizioni vigenti in materia di stranieri non incompatibili con le disposizioni della presente legge contenute nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986 n. 943 , e quelle dell' articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , compatibili con le disposizioni della presente legge.
2. II Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi della presente legge o per assicurarne la migliore attuazione. Con le medesime modalita' saranno inoltre armonizzate con le disposizioni della presente legge le altre disposizioni di legge riguardanti la condizione giuridica dello straniero.
3. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini indicati ai commi I e 2, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.
Note all' art. 47:
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , reca: " Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ".
- Per l'argomento della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , v. nelle note all'art. 43.
- Per il testo dell' art. 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , v. nelle note all'art. 23.
a) le disposizioni vigenti in materia di stranieri non incompatibili con le disposizioni della presente legge contenute nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986 n. 943 , e quelle dell' articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , compatibili con le disposizioni della presente legge.
2. II Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi della presente legge o per assicurarne la migliore attuazione. Con le medesime modalita' saranno inoltre armonizzate con le disposizioni della presente legge le altre disposizioni di legge riguardanti la condizione giuridica dello straniero.
3. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini indicati ai commi I e 2, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.
Note all' art. 47:
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , reca: " Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ".
- Per l'argomento della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , v. nelle note all'art. 43.
- Per il testo dell' art. 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , v. nelle note all'art. 23.
Commentari • 7
- 1. The issue of immigration: tra realtà e mistificazione mediaticaAntonella Aloia · https://www.diritto.it/ · 9 febbraio 2016 · 3.3274302
[…] Sulla base della delega legislativa contenuta nell'articolo 47 comma 1 della legge 40/1998, è stato approvato il d.lgs. del 25 luglio 1998, n. 286, completato dal regolamento di attuazione, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. […]
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Giurisprudenza • 20
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/1999, n. 13562Provvedimento: […] Tanto precisato, va ancora messo in evidenza che l'art.47 della legge n. 40/1998 ha delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo contenente il "Testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri", con il compito di riunirle e coordinarle fra loro "... : con le norme della stessa legge;Leggi di più...
- disciplina dettata dal'art.6, comma 3, della legge n.40 del 1998·
- mancata esibizione del documento di identità·
- applicabilità della fattispecie nei confronti degli stranieri, anche se clandestini·
- sussistenza·
- sicurezza pubblica·
- stranieri