Sentenza 30 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione non viola il principio di tassatività delle impugnazioni la proposizione di un ricorso avverso il provvedimento applicativo di una di dette misure (nella specie, l'affidamento in prova concesso ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) con il quale si contesti soltanto la legittimità delle prescrizioni imposte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2008, n. 16238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16238 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 30/01/2008
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 00237
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 023862/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SE NO, N. IL 09/08/1945;
avverso ORDINANZA del 19/04/2007 GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. VIGLIETTA Gianfranco, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
- che il magistrato di sorveglianza di Sassari, con provvedimento del 31 maggio 2007, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di SE Gesuino, condannato ammesso al beneficio dell'affidamento terapeutico D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94, con la quale si chiedeva una modifica delle prescrizioni imposte con l'ordinanza di ammissione al beneficio, nella parte in cui prevedevano un divieto assoluto per il condannato di allontanarsi dal proprio domicilio senza autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza, se non per le esigenze del programma di recupero e per la presentazione presso l'Ufficio di Sorveglianza e l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, in quanto ritenute troppo rigide ed afflittive, nonché di difficile interpretazione;
- che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore del SE, deducendone l'illegittimità, per assoluta mancanza di motivazione e conseguente violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3; - che il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in considerazione del preliminare ed assorbente rilievo che "le prescrizioni di cui il ricorrente ha chiesto la modifica sono contenute nell'ordinanza 19/4/ 2007, concessiva di affidamento D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94, non impugnata" dal SE e che l'istanza di modifica delle prescrizioni deve ritenersi ammissibile, solo nel caso in cui "fa riferimento a condizioni o esigenze sopravvenute" e ciò in quanto "diversamente opinando, mediante il ricorso avverso il rigetto del magistrato di sorveglianza si può impedire, di fatto, l'irrevocabilità del provvedimento del Tribunale, rimettendo in termini, per l'impugnazione delle prescrizioni originarie, l'affidato con una semplice istanza", laddove, nel caso in esame, "l'istante non ha lamentato alcuna circostanza sopravvenuta nella sua istanza, ma solo il carattere eccessivamente gravoso delle prescrizioni originarie e non impugnate con l'ordinanza concessiva";
- che le argomentazioni, logiche e coerenti, svolte dal Procuratore Generale nella sua requisitoria in atti risultano pienamente condivisibili, essendo in linea, per altro, con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di affidamento in prova "non viola il principio di tassatività delle impugnazioni la proposizione di ricorso limitata alla sola contestazione della legittimità delle prescrizioni imposte" in quanto "le prescrizioni imposte all'atto dell'affidamento in prova al servizio sociale non hanno una loro autonomia concettuale, ma fanno parte del giudizio prognostico che deve esprimere il tribunale di sorveglianza in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione del condannato alla misura alternativa, le cui finalità rieducative e di prevenzione della recidiva, possono essere perseguite anche attraverso le prescrizioni stesse" (in tal senso, Cass. Sez. 1^, sentenza n. 2026 del 7/4/1998 - 4/7/1998, Rv. 211029, ric. Girardo); - che il ricorso proposto dal SE, manifestamente infondato, va quindi dichiarato inammissibile;
- che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2008