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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/12/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 1622 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Il Giudice Nel procedimento iscritto al n. 1622/2018 RG, viste le note di trattazione scritta depositate telematicamente dall'avv. CE RI nell'interesse di della , sulla scorta del decreto di regolamentazione Controparte_1
dell'udienza del 7.11.2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
10.9.2025 e fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con provvedimento del 14.10.2019 poi reiterato, pronuncia la seguente
SENTENZA tra
nata il [...] a [...] P.G. ed ivi residente in [...]
Foscolo, n. 34/4, C.F. elettivamente domiciliata in Terme C.F._1
Vigliatore, n. 317, presso lo studio dall' Avv. Carmelo Cicero che la rappresenta a difende, giusta procura in atti. -attrice-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., Via Kennedy, n. 388, presso lo studio legale dell'avv. CE RI che la rappresenta e difende, come da procura in atti. -convenuta-
Oggetto del procedimento: Lesione Personale.
Pag. 1 a 6 R. G. n. 1622 / 2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. Con atto di citazione notificato l'11.10.2018 conveniva in giudizio la Parte_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in data Controparte_1
20.3.2018 allorquando, intorno alle 18:30 circa, “si trovava nei locali della palestra convenuta , per effettuare una seduta di allenamento;
Controparte_1
b) Mentre stava per salire sul tapis rouland, cadeva rovinosamente a terra in quanto tale attrezzo, inspiegabilmente, era stato lasciato in funzione da qualcun altro, senza alcun avviso;
”. Ritenuta sussistente la responsabilità della palestra convenuta, in quanto proprietaria del luogo in cui è avvenuto l'incidente, chiedeva “1) Ritenere e dichiarare il diritto della esponente, al risarcimento di tutti i danni subiti nell'incidente avvenuto il 20.03.2018, all'interno della palestra di proprietà della;
2) Conseguentemente, condannare la Controparte_1 convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle somme appresso indicate, dovute per le voci a margine specificate e nella misura accanto richiesta o in quella che il Tribunale riterrà dovuta a titolo di risarcimento di tutti i danni conseguenza diretta dell'incidente per cui è causa, con gli interessi e le rivalutazioni di legge dal 20.03.2018 all'effettivo soddisfo;
SOMME RICHIESTE Per il risarcimento delle lesioni dell'attrice I.T.A. gg. 27 x 98,00 = € 2.646,00 I.T.P. (al 50%) gg. 25 x 49,00 = 1.225,00 (al 25%) gg. 15 x 24,50 = 367,50 I.P. da Danno Biologico, 10% = € 21.000,00 Spese 11 200,00 TOTALE COMPLESSIVO € 25.438,50 3) In via istruttoria, ammettere prova per testi sui capitolati di cui alle lettere a), b) e c) della narrativa che qui di seguito si intendono trascritti, con l'escussione dei testimoni che, in caso di ammissione, riserva di indicare in concedendo termine;
4) Disporre C.T.U. al fine di accertare quanto sostenuto e richiesto alla lettera d) della narrativa;
5) Condannare la Società convenuta, in caso di costituzione, al pagamento della somma che il giudice vorrà determinare in base agli artt. 96 e 642 comma 1, c.p.c., come disposto dall'art. 4
Pag. 2 a 6 R. G. n. 1622 / 2018
d.lgs. 132/2014; 6) Condannare controparte alle spese ed ai compensi del presente giudizio.”. Con comparsa del 2.2.2019 si costituiva il la in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, la quale contestando le avverse deduzioni chiedeva di “1) Rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in premessa in quanto nessuna responsabilità del sinistro può essere addebitata all'associazione sportiva 2) Accertare la esclusiva Controparte_1 responsabilità della sig.ra nella verificazione del sinistro per cui è Parte_1 causa;
3) Accertare in subordine, la reale entità dei danni patiti dalla sig.ra Pt_1
a seguito del sinistro;
4) Ammettere i mezzi istruttori che saranno richiesti
[...] in corso di causa anche in ordine al comportamento processuale di controparte;
5) In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito.” La causa era chiamata alla prima udienza fissata per il 25.2.2019 e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc, era rinviata all'udienza del 14.10.2019 all'esito della quale la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 06.07.2020 e, dopo altri rinvii, rimessa all'udienza dell'8.7.2025 poi rinviata a quella del 7/11/2025 per i medesimi adempimenti e svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta, la domanda è infondata e va rigettata per i motivi che di seguito si espongono. Con la domanda proposta l'attrice ha inteso agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'evento verificatosi in data 20/3/2018 allorquando, intorno alle 18:30 circa, si trovava nei locali della palestra convenuta “mentre stava per salire sul tapis rouland, cadeva Controparte_1 rovinosamente a terra in quanto tale attrezzo, inspiegabilmente, era stato lasciato in funzione da qualcun altro, senza alcun avviso”. L'azione si inquadra, dunque, nel solco della responsabilità da cose in custodia
Pag. 3 a 6 R. G. n. 1622 / 2018
ex art. 2051 c.c. stante l'elemento connotativo della fattispecie dedotta in lite. Preliminarmente, dunque, in diritto, si ricorda che ai sensi dall'art. 2051 c.c.,
“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito”. A tale riguardo va richiamato il condivisibile e consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all' art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell' art. 1227, comma 1, c.c. , e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva”(cfr. Cassazione civile, sez. VI, 30.10.2018, n. 27724). Ne consegue che, accertato il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta ascritta al danneggiante, ossia l'omessa custodia del bene, graverà su quest'ultimo l'onere di provare il caso fortuito ex art. 2051 c.c., che “[…] può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile […] nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno” (Cass. civ., sez. III, 18/02/2014, n. 3793). Nella specie, il responsabile di una palestra/centro sportivo deve garantire la sicurezza dei clienti, verificando che le attività si svolgano in ambienti che rispettino la normativa in vigore in tema di sicurezza e mettendo a disposizione attrezzature e macchinari idonei. È altresì compito del gestore verificare che tale sicurezza sia mantenuta nel tempo attraverso una corretta manutenzione delle strutture e dei macchinari.
Pag. 4 a 6 R. G. n. 1622 / 2018
Orbene, all'esito del giudizio, deve ritenersi non raggiunta la prova in ordine alla riconducibilità eziologica del danno al cattivo stato di manutenzione del tapis rouland e, più in particolare, al contegno omissivo del custode-proprietario della palestra. La caduta, in considerazione delle difese svolte dalla stessa parte attrice, non è dipesa da una cattiva manutenzione o dallo stato del tapis roulant inidoneo al suo impiego, ma esclusivamente dalla condotta della attrice che non ha osservato le cautele necessarie all'utilizzo del macchinario. La stessa attrice, in citazione, ha rappresentato che “si trovava nei locali della palestra convenuta , per effettuare una seduta di allenamento;
Controparte_1
b) Mentre stava per salire sul tapis rouland, cadeva rovinosamente a terra in quanto tale attrezzo, inspiegabilmente, era stato lasciato in funzione da qualcun altro, senza alcun avviso”; e ancora, nella comparsa conclusionale del 10.2.2021 ha affermato che “…mentre era sul tapis roulant (poco importa se stava salendo come sostiene l'attrice o se stava già sull'attrezzo come sostiene la convenuta) non si è accorta che lo stesso era in funzione per cui cadeva in terra e si faceva male” escludendo ella stessa la responsabilità della palestra nella causazione del danno, rappresentando, di contro, una condotta colposa in capo alla stessa (omettendo di accorgersi che fosse in funzione), volta a interrompere il nesso di causalità tra l'evento e il danno. Il comportamento dell'attrice, che non ha verificato lo stato del tapis roulant prima di salirvi, deve ritenersi causa esclusiva del sinistro. Peraltro deve evidenziarsi che la stessa attrice ha omesso di provare i fatti di causa poiché alla accennata richiesta di prova, svolta nell'atto di citazione (punto 3 delle conclusioni), non ha fatto seguito il deposito della memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 cpc ovvero la indicazione dei testimoni da interrogare di cui aveva fatto “…riserva di indicare in concedendo termine …”, limitandosi solamente a richiedere alla udienza fissata per la decisione sulle istanze istruttorie -quindi tardivamente- l'interrogatorio formale del rapp. legale p. t. della società convenuta oltre che la prova per testi articolata dalla stessa convenuta “…ammettendo l'attrice alla prova del contrario con gli stessi testimoni indicati dalla convenuta…” (cfr verbale della udienza del 14.10.2019).
Pag. 5 a 6 R. G. n. 1622 / 2018
Mancando quindi la prova dei fatti e, soprattutto, del nesso causale fra gli stessi e gli asseriti danni, si ritiene che non sia ravvisabile una condotta omissiva imputabile alla . Il contegno assunto dalla attrice è eloquente ai CP_1 presenti fini, di talché la domanda di risarcimento formulata dalla stessa non è fondata e va dunque rigettata. Sulle spese processuali Le spese vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri minimi del DM 147/2022 tenuto conto delle argomentazioni svolte in atti, della mancanza di questioni particolarmente complesse esaminate nel corso del processo, sulla base del valore della causa individuato in quello fino a € 26.000,00 escludendo la voce relativa alla fase istruttoria che non si è svolta per mancanza di istanze potenzialmente ammissibili, con distrazione al procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R.
G.1622/2018, così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Condanna a pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
parte convenuta e per essa al suo procuratore costituito avv.
CE RI, che liquida, secondo i criteri indicati, nella somma complessiva € 1.700,00 oltre spese generali e oneri fiscali.
Barcellona P. G., 15/12/2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got CE NT
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Il Giudice Nel procedimento iscritto al n. 1622/2018 RG, viste le note di trattazione scritta depositate telematicamente dall'avv. CE RI nell'interesse di della , sulla scorta del decreto di regolamentazione Controparte_1
dell'udienza del 7.11.2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
10.9.2025 e fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con provvedimento del 14.10.2019 poi reiterato, pronuncia la seguente
SENTENZA tra
nata il [...] a [...] P.G. ed ivi residente in [...]
Foscolo, n. 34/4, C.F. elettivamente domiciliata in Terme C.F._1
Vigliatore, n. 317, presso lo studio dall' Avv. Carmelo Cicero che la rappresenta a difende, giusta procura in atti. -attrice-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., Via Kennedy, n. 388, presso lo studio legale dell'avv. CE RI che la rappresenta e difende, come da procura in atti. -convenuta-
Oggetto del procedimento: Lesione Personale.
Pag. 1 a 6 R. G. n. 1622 / 2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. Con atto di citazione notificato l'11.10.2018 conveniva in giudizio la Parte_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in data Controparte_1
20.3.2018 allorquando, intorno alle 18:30 circa, “si trovava nei locali della palestra convenuta , per effettuare una seduta di allenamento;
Controparte_1
b) Mentre stava per salire sul tapis rouland, cadeva rovinosamente a terra in quanto tale attrezzo, inspiegabilmente, era stato lasciato in funzione da qualcun altro, senza alcun avviso;
”. Ritenuta sussistente la responsabilità della palestra convenuta, in quanto proprietaria del luogo in cui è avvenuto l'incidente, chiedeva “1) Ritenere e dichiarare il diritto della esponente, al risarcimento di tutti i danni subiti nell'incidente avvenuto il 20.03.2018, all'interno della palestra di proprietà della;
2) Conseguentemente, condannare la Controparte_1 convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle somme appresso indicate, dovute per le voci a margine specificate e nella misura accanto richiesta o in quella che il Tribunale riterrà dovuta a titolo di risarcimento di tutti i danni conseguenza diretta dell'incidente per cui è causa, con gli interessi e le rivalutazioni di legge dal 20.03.2018 all'effettivo soddisfo;
SOMME RICHIESTE Per il risarcimento delle lesioni dell'attrice I.T.A. gg. 27 x 98,00 = € 2.646,00 I.T.P. (al 50%) gg. 25 x 49,00 = 1.225,00 (al 25%) gg. 15 x 24,50 = 367,50 I.P. da Danno Biologico, 10% = € 21.000,00 Spese 11 200,00 TOTALE COMPLESSIVO € 25.438,50 3) In via istruttoria, ammettere prova per testi sui capitolati di cui alle lettere a), b) e c) della narrativa che qui di seguito si intendono trascritti, con l'escussione dei testimoni che, in caso di ammissione, riserva di indicare in concedendo termine;
4) Disporre C.T.U. al fine di accertare quanto sostenuto e richiesto alla lettera d) della narrativa;
5) Condannare la Società convenuta, in caso di costituzione, al pagamento della somma che il giudice vorrà determinare in base agli artt. 96 e 642 comma 1, c.p.c., come disposto dall'art. 4
Pag. 2 a 6 R. G. n. 1622 / 2018
d.lgs. 132/2014; 6) Condannare controparte alle spese ed ai compensi del presente giudizio.”. Con comparsa del 2.2.2019 si costituiva il la in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, la quale contestando le avverse deduzioni chiedeva di “1) Rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in premessa in quanto nessuna responsabilità del sinistro può essere addebitata all'associazione sportiva 2) Accertare la esclusiva Controparte_1 responsabilità della sig.ra nella verificazione del sinistro per cui è Parte_1 causa;
3) Accertare in subordine, la reale entità dei danni patiti dalla sig.ra Pt_1
a seguito del sinistro;
4) Ammettere i mezzi istruttori che saranno richiesti
[...] in corso di causa anche in ordine al comportamento processuale di controparte;
5) In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito.” La causa era chiamata alla prima udienza fissata per il 25.2.2019 e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc, era rinviata all'udienza del 14.10.2019 all'esito della quale la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 06.07.2020 e, dopo altri rinvii, rimessa all'udienza dell'8.7.2025 poi rinviata a quella del 7/11/2025 per i medesimi adempimenti e svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta, la domanda è infondata e va rigettata per i motivi che di seguito si espongono. Con la domanda proposta l'attrice ha inteso agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'evento verificatosi in data 20/3/2018 allorquando, intorno alle 18:30 circa, si trovava nei locali della palestra convenuta “mentre stava per salire sul tapis rouland, cadeva Controparte_1 rovinosamente a terra in quanto tale attrezzo, inspiegabilmente, era stato lasciato in funzione da qualcun altro, senza alcun avviso”. L'azione si inquadra, dunque, nel solco della responsabilità da cose in custodia
Pag. 3 a 6 R. G. n. 1622 / 2018
ex art. 2051 c.c. stante l'elemento connotativo della fattispecie dedotta in lite. Preliminarmente, dunque, in diritto, si ricorda che ai sensi dall'art. 2051 c.c.,
“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito”. A tale riguardo va richiamato il condivisibile e consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all' art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell' art. 1227, comma 1, c.c. , e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva”(cfr. Cassazione civile, sez. VI, 30.10.2018, n. 27724). Ne consegue che, accertato il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta ascritta al danneggiante, ossia l'omessa custodia del bene, graverà su quest'ultimo l'onere di provare il caso fortuito ex art. 2051 c.c., che “[…] può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile […] nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno” (Cass. civ., sez. III, 18/02/2014, n. 3793). Nella specie, il responsabile di una palestra/centro sportivo deve garantire la sicurezza dei clienti, verificando che le attività si svolgano in ambienti che rispettino la normativa in vigore in tema di sicurezza e mettendo a disposizione attrezzature e macchinari idonei. È altresì compito del gestore verificare che tale sicurezza sia mantenuta nel tempo attraverso una corretta manutenzione delle strutture e dei macchinari.
Pag. 4 a 6 R. G. n. 1622 / 2018
Orbene, all'esito del giudizio, deve ritenersi non raggiunta la prova in ordine alla riconducibilità eziologica del danno al cattivo stato di manutenzione del tapis rouland e, più in particolare, al contegno omissivo del custode-proprietario della palestra. La caduta, in considerazione delle difese svolte dalla stessa parte attrice, non è dipesa da una cattiva manutenzione o dallo stato del tapis roulant inidoneo al suo impiego, ma esclusivamente dalla condotta della attrice che non ha osservato le cautele necessarie all'utilizzo del macchinario. La stessa attrice, in citazione, ha rappresentato che “si trovava nei locali della palestra convenuta , per effettuare una seduta di allenamento;
Controparte_1
b) Mentre stava per salire sul tapis rouland, cadeva rovinosamente a terra in quanto tale attrezzo, inspiegabilmente, era stato lasciato in funzione da qualcun altro, senza alcun avviso”; e ancora, nella comparsa conclusionale del 10.2.2021 ha affermato che “…mentre era sul tapis roulant (poco importa se stava salendo come sostiene l'attrice o se stava già sull'attrezzo come sostiene la convenuta) non si è accorta che lo stesso era in funzione per cui cadeva in terra e si faceva male” escludendo ella stessa la responsabilità della palestra nella causazione del danno, rappresentando, di contro, una condotta colposa in capo alla stessa (omettendo di accorgersi che fosse in funzione), volta a interrompere il nesso di causalità tra l'evento e il danno. Il comportamento dell'attrice, che non ha verificato lo stato del tapis roulant prima di salirvi, deve ritenersi causa esclusiva del sinistro. Peraltro deve evidenziarsi che la stessa attrice ha omesso di provare i fatti di causa poiché alla accennata richiesta di prova, svolta nell'atto di citazione (punto 3 delle conclusioni), non ha fatto seguito il deposito della memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 cpc ovvero la indicazione dei testimoni da interrogare di cui aveva fatto “…riserva di indicare in concedendo termine …”, limitandosi solamente a richiedere alla udienza fissata per la decisione sulle istanze istruttorie -quindi tardivamente- l'interrogatorio formale del rapp. legale p. t. della società convenuta oltre che la prova per testi articolata dalla stessa convenuta “…ammettendo l'attrice alla prova del contrario con gli stessi testimoni indicati dalla convenuta…” (cfr verbale della udienza del 14.10.2019).
Pag. 5 a 6 R. G. n. 1622 / 2018
Mancando quindi la prova dei fatti e, soprattutto, del nesso causale fra gli stessi e gli asseriti danni, si ritiene che non sia ravvisabile una condotta omissiva imputabile alla . Il contegno assunto dalla attrice è eloquente ai CP_1 presenti fini, di talché la domanda di risarcimento formulata dalla stessa non è fondata e va dunque rigettata. Sulle spese processuali Le spese vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri minimi del DM 147/2022 tenuto conto delle argomentazioni svolte in atti, della mancanza di questioni particolarmente complesse esaminate nel corso del processo, sulla base del valore della causa individuato in quello fino a € 26.000,00 escludendo la voce relativa alla fase istruttoria che non si è svolta per mancanza di istanze potenzialmente ammissibili, con distrazione al procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R.
G.1622/2018, così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Condanna a pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
parte convenuta e per essa al suo procuratore costituito avv.
CE RI, che liquida, secondo i criteri indicati, nella somma complessiva € 1.700,00 oltre spese generali e oneri fiscali.
Barcellona P. G., 15/12/2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got CE NT
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