Sentenza 20 dicembre 2022
Massime • 1
In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter ord. pen. nei confronti di detenuti o internati, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non deve essere computato lo spazio occupato dal letto singolo del soggetto ristretto, in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto al suo interno.
Commentario • 1
- 1. Letto va scomputato nella superficie utile della cella (Cass. 12849/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 aprile 2025
Ai fini della superficie utile a scongiurare il rischio di trattamenti violativi dell'art. 3 CEDU è, quindi, soltanto quella direttamente, o comunque agevolmente, funzionale alla libertà di movimento del recluso all'interno della cella; è la superficie libera, perché non altrimenti occupata, ed agevolmente calpestabile. L'ingombro del letto singolo, pur se amovibile, deve essere scomputato dalla superficie della cella a disposizione del detenuto: si tratta, infatti, di arredo, che, sebbene non fissato sul pavimento, non è suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e, pertanto, compromette il movimento del detenuto al suo interno. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2022, n. 21495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21495 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2022 |
Testo completo
21495-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3803/2022 Presidente - STEFANO MOGINI CC - 20/12/2022 FILIPPO CASA R.G.N. 18197/2022 FRANCESCO CENTOFANTI FRANCESCO ALIFFI Relatore FULVIO FILOCAMO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C. CA Monaco n. Mesagne il 04/04/1978 avverso l'ordinanza del 15/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale M. Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari ha confermato la decisione del magistrato di sorveglianza, che accoglieva parzialmente l'istanza proposta ai sensi dell'art. 35-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), proposta da CA Monaco in relazione al periodo di detenzione trascorso presso vari Istituti di pena dal 28 giugno 1999 al 21 luglio 2016. Il Tribunale di sorveglianza osservava in primo luogo che, per gli Istituti di Lodi, Reggio Emilia e Padova, relativamente ai periodi nei quali l'Amministrazione non è stata in grado di contrastare (con allegazioni) quanto lamentato dal detenuto, si doveva considerare invertito l'onere probatorio in ragione del principio di vicinanza della prova. In secondo luogo rilevava che il magistrato di sorveglianza - per questi e per gli altri Istituti ha ritenuto integrata la violazione dell'art. 3 CEDU per i periodi in cui - l'istante risultava ristretto in uno spazio inferiore ai 3 metri. In terzo luogo il giudice a quo affermava che le Sezioni unite Commisso, con la sent. n. 6551 del 2020 "hanno operato una distinzione tra regime chiuso e regime semiaperto: al primo consegue sicuramente la violazione, al secondo non necessariamente ove al detenuto siano assicurate adeguate attività al di fuori della stanza di pernottamento". Aggiungeva che "la distinzione operata dalle Sezioni unite non corrisponde a quella dei regimi detentivi di cui alla circolare n. 3663/6113 GDAP- 355603 del 23 ottobre 2015 applicata agli Istituti di pena", che non fa riferimento ad un regime "semiaperto", ma al regime di "custodia aperta" e a un "regime "chiuso". Sulla base della circolare, sarebbe tale quello che prevede l'apertura delle celle "per un tempo inferiore alle otto ore giornaliere".
2. Propone ricorso per Cassazione il Ministero della Giustizia a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, articolando due motivi. Con il primo motivo si censura la mancanza assoluta di motivazione con riferimento alla situazione concreta. Con il secondo motivo, ribadita la mancanza di motivazione del provvedimento, il ricorrente censura la violazione dell'art. 35, ord. penit., per l'erroneità del metodo di calcolo adottato per computare lo spazio minimo detentivo disponibile, avendo il giudice erroneamente detratto la superficie del letto singolo e del mobilio pensile, arredi che non incidono sulla primaria esigenza di movimento. Il Ministero evidenzia altresì che la sola eventuale carenza di spazio, comunque dimostrata come superiore a tre metri, non è sufficiente a ritenere che sia stato violato l'art. 3 Convenzione EDU e che il giudice ha completamente omesso ogni valutazione sui fattori compensativi, che, se avesse valutato in concreto, avrebbe ritenuto sufficienti per superare la forte 2 presunzione di trattamento inumano e degradante riconnessa all'asserita carenza di spazio minimo detentivo disponibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Preliminarmente va rilevata la fondatezza della censura, articolata in entrambi i motivi di ricorso, relativa alla mancanza assoluta di motivazione, che è vizio di violazione di legge, quale unico motivo di ricorso che può essere proposto in questa dell'art. 35-bis, comma 4-bis, ord. penit. materia a norma (Sez. 1, n. 5697 del 12/12/2014, dep. 2015, Ministero della giustizia, Rv. 262356- 01) 3. Proprio tale ipotesi si registra nel caso di specie, potendosi riscontrare la mancanza grafica di motivazione ovvero come il giudice a quo abbia totalmente omesso l'esame concreto delle condizioni detentive del Monaco nei singoli Istituti di pena, cosicché l'apparato argomentativo dell'ordinanza appare assente sia con riguardo al tema del calcolo dello spazio minimo detentivo che in relazione alla sussistenza di eventuali fattori compensativi.
4. Tale mancanza impone l'annullamento con rinvio per nuovo esame delle deduzioni del D.A.P. con libere valutazioni di merito, da condursi con ottemperanza ai seguenti principi di diritto.
4. In primo luogo occorre rilevare come questa Corte, pronunziando a Sezioni Unite (n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433-02), ha affermato, con specifico riferimento al profilo di lesione integrato dalla ristrettezza dello spazio all'interno della camera di pernottamento, che, in caso di spazio a disposizione pro-capite inferiore ai 3 metri quadri, esiste per vincolo convenzionale una forte presunzione di disumanità del trattamento, superabile dalla compresenza di fattori compensativi che (costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività), se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione. Tali fattori compensativi devono essere esaminati in concreto per ogni periodo di detenzione nei singoli Istituti già individuati nella richiesta presentata ai sensi dell'art. 35-ter ord. penit. 3 SH 4 5. Le Sezioni Unite, nella citata sentenza n. 6551 del 2021, Commisso, Rv. 280433-01, hanno anche enunciato il principio di diritto secondo cui, «nella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello». Le Sezioni Unite hanno così preso posizione, dirimendola negativamente in modo espresso e univoco, sulla questione relativa alla possibilità di computare nello spazio individuale minimo disponibile per il detenuto all'interno della cella la superficie occupata, appunto, dal letto a castello. Il medesimo ON non si è pronunciato in modo altrettanto chiaro in ordine alla computabilità, o meno, nello spazio detentivo minimo pro-capite, ai fini dell'applicazione dell'art. 3 CEDU, della superficie occupata dal letto singolo. Un recente arresto di legittimità, intervenuto sul punto (Sez. 1, n. 18681 del 26/04/2022) - dopo aver sottolineato l'importanza cruciale attribuita a detti fini dalle Sezioni Unite e dalla giurisprudenza della Corte EDU alla libertà di movimento del detenuto all'interno della cella, e aver osservato che «la considerazione secondo cui il letto singolo può essere utilizzato per finalità ulteriori rispetto al riposo (leggere, giocare a carte, parlare ecc.), a differenza del letto a castello, non rileva per la decisione in punto di sovraffollamento» - ha aggiunto che «il principio affermato dalle Sezioni Unite faceva espresso riferimento allo spazio occupato dal letto a castello»>, ma non escludeva affatto «che la superficie occupata dai letti singoli non d[ovesse] essere detratta». Ciò nondimeno, dalla citata sentenza delle Sezioni Unite ha preso spunto un consistente indirizzo giurisprudenziale, che, valorizzando un passaggio della motivazione, ha ritenuto che la superficie del letto singolo vada sempre computata nello spazio minimo detentivo pro-capite, trattandosi di arredo suscettibile di spostamento che, come tale, non ostacola il libero movimento nella cella (ex plurimis: Sez. 6, n. 38565 del 11/10/2022; Sez. 1, n. 20786 del 26/04/2022; Sez. 1, n. 12774 del 15/03/2022, Talia, Rv. 282850-01; Sez. 6, n. 39197 del 28/10/2021; Sez. 1, n. 2597 del 12/01/2021, n. 2597).
6. Il Collegio non condivide questa conclusione. Ritiene, al contrario, che l'intero costrutto logico-giuridico della richiamata decisione delle Sezioni Unite conduca a un esito diverso e diametralmente opposto. L'unico esito, del resto, idoneo a ricondurre a unità la giurisprudenza della Corte di cassazione e a esaltarne la funzione di nomofilachia, intesa come garanzia dell'uniforme interpretazione della legge e dell'unità del diritto oggettivo nazionale, se si considera che proprio in materia 4 SH di risarcimento da inumana detenzione - da tempo e senza eccezioni, prima e dopo le Sezioni Unite penali "Commisso" - viene affermato dalle Sezioni civili della Corte il principio secondo cui, ai fini del calcolo rilevante ai sensi dell'art. 35-ter ord. penit., va scomputata «l'area destinata ai servizi igienici e agli armadi appoggiati, o infissi, stabilmente alle pareti o al suolo ed anche lo spazio occupato dai letti (sia a castello che singoli), che riducono lo spazio libero necessario per il movimento, senza che, invece, abbiano rilievo gli altri arredi facilmente amovibili, come sgabelli o tavolini». Invero, affermano tali pronunce, nel caso del letto singolo come in quello del letto a castello è «compromesso il "movimento" del detenuto nella cella: infatti, se è vero che lo spazio occupato dal primo è usufruibile per il riposo e l'attività sedentaria, è anche vero che tali funzioni organiche vitali sono fisiologicamente diverse dal "movimento", il quale postula, per il suo naturale esplicarsi, uno spazio ordinariamente "libero"» (Cass. civ., Sez. 6, n. 5441 del 18/02/2022; Sez. 1, n. 5064 del 24/02/2021; Sez. 3, n. 1170 del 21/01/2020, Rv. 656636-01; Sez. 1, n. 25408 del 10/10/2019; Sez. 3, n. 16896 del 25/06/2019; Sez. 3, n. 4561 del 15/02/2019; Sez. 1, n. 4096 del 20/02/2018, Rv. 647236-01).
7. A ben vedere, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite "Commisso", contiene due proposizioni: una principale e l'altra che della prima rappresenta il corollario, arricchito quest'ultimo da un'esemplificazione. Tali distinte proposizioni costituiscono l'esito di un percorso argomentativo complesso, nel quale le Sezioni Unite pervengono alla determinazione delle modalità di calcolo della superficie detentiva minima pro-capite attraverso la preliminare definizione del concetto di spazio detentivo individuale minimo.
8. La prima proposizione recita: «[N]ella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati [...] si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella». Si tratta di un principio direttivo chiaro, che le Sezioni Unite enucleano dal complesso della giurisprudenza della Corte EDU, opportunamente selezionata secondo i criteri di rilevanza indicati dalla Corte costituzionale (sentenze n. 348 e 349 del 2007, n. 311 del 2009, n. 236 e 303 del 2011, n. 49 del 2015; v. anche Sez. U, n. 8544 del 24/10/2019, dep. 2020, Genco, Rv. 278054-01). In particolare, per pervenire a tale principio, le Sezioni Unite approfondiscono due passaggi della sentenza della Grande Camera della Corte EDU, 20 ottobre 2016, ŠI c. Croazia, quelli che affermano che «il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili» e che «è importante determinare se i detenuti hanno la possibilità di muoversi normalmente nella cella» (cd. YE test). Ad avviso del più autorevole ON, le due frasi devono essere lette congiuntamente, «sì da attribuire loro un significato effettivo e conforme alle finalità 5 ды perseguite [...] in relazione al divieto di pene inumane e degradanti». Viene al riguardo sottolineato che l'interpretazione separata dei due passaggi renderebbe il secondo parametro quello di muoversi normalmente nella cella - assai generico e di difficile applicazione da parte del magistrato di sorveglianza, se non in casi eclatanti di manifesta impossibilità di spostamento». Con l'ulteriore conseguenza che, ritenendo separate e autonome le due frasi della sentenza ŠI, «la verifica della possibilità del normale movimento dei detenuti nella cella divent[erebbe] un accertamento di fatto, di natura empirica, spettante al magistrato di sorveglianza, rispetto al quale non vi [sarebbe] spazio per dedurre con il ricorso per cassazione violazioni di legge». Insomma, le Sezioni Unite abbracciano un'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU (anche di quella concettualmente più distante dal meccanismo di calcolo "geometrico" e cogente espresso dalla sentenza-pilota EG c. Italia, che pure riguarda direttamente il nostro Paese e ha riconosciuto l'incidenza degli arredi sullo spazio detentivo disponibile) espressamente volta ad attribuire preminente rilievo alla superficie destinata ad assicurare il normale movimento dei detenuti all'interno della cella. Per le Sezioni unite, tra le possibili interpretazioni va preferita quella favorevole al benessere dei detenuti», ai quali va «garantito uno spazio più ampio concretamente utile per il movimento»>>. In questa chiave di lettura, che, come osservato in dottrina, fa dello spazio minimo detentivo una sorta di «riserva di libero movimento», quelle proposizioni vanno lette congiuntamente: occorre includere nel calcolo dello spazio disponibile l'area occupata dagli arredi che, potendo essere agevolmente rimossi, non ostacolano il calpestio>>; mentre vanno detratti dal computo gli arredi «tendenzialmente fissi». Va, quindi, in primo luogo rilevato che, proprio nella prospettiva dello spazio detentivo minimo come «riserva di movimento», è consentito concludere con certezza che la considerazione secondo cui il letto singolo può essere utilizzato per finalità ulteriori rispetto al riposo (leggere, giocare a carte, parlare ecc.), a differenza del letto a castello, non rileva per la decisione in punto di sovraffollamento»> (così, testualmente, Sez. 1, n. 18681 del 2022, cit.; in senso conforme, vedi, prima delle Sezioni Unite "Commisso", Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2016, dep. 2017, Morello, Rv. 269514-01; Sez. F, n. 39207 del 17/8/2017; Sez. 1, n. 52219 del 9/9/2016, Sciuto, Rv. 268231-01; secondo le quali le diverse possibilità di utilizzo del letto, trattandosi di funzioni che non soddisfano la primaria esigenza di movimento, sono irrilevanti per escludere l'illecito convenzionale da sovraffollamento). Ancor più, va sottolineato che il collegamento essenziale che le Sezioni Unite riconoscono tra lo spazio individuale disponibile e l'esigenza di garantire il normale movimento dei detenuti all'interno della cella riporta necessariamente ad una 6 SAM = superficie minima che nella camera di detenzione deve essere libera e direttamente fruibile per la deambulazione e gli spostamenti degli occupanti. Il concetto espresso dalle Sezioni Unite coincide dunque con quello di superficie libera, perché non altrimenti occupata e agevolmente calpestabile, del resto ben presente e ripetutamente utilizzato nella giurisprudenza di ST (floor space) richiamata, alla pagina 19, nella stessa sentenza "Commisso". Lo spazio disponibile è quello che consente il movimento agevole. La superficie utile a scongiurare il rischio di trattamenti violativi dell'art. 3 Convenzione EDU è solo quella direttamente 0, comunque, agevolmente funzionale alla libertà di movimento del recluso all'interno - della cella.
9. La seconda proposizione discende dalla prima, della quale rappresenta un corollario, come fatto palese dall'uso della congiunzione che apre la frase: «pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello». Se la superficie che rileva per l'art. Convenzione EDU è quella «che assicura il normale movimento nella cella», dovranno essere «detratti da tale superficie gli arredi tendenzialmente fissi al suolo». Il metodo di calcolo della superficie minima è definito, infatti, a partire dal concetto di spazio personale ritenuto rilevante. Le Sezioni Unite attribuiscono a tale interpretazione una finalità positiva ben precisa. Quella di garantire ai detenuti «uno spazio più ampio concretamente utile per il movimento rispetto a quello ricavabile dalla soluzione opposta». Lo sfondo valoriale è quello del principio di umanità della pena presidiato tanto dall'art. 3 Convenzione EDU, che dall'art. 27, terzo comma, Cost. - del quale le Sezioni Unite propongono la rilettura «alla luce dell'obiettivo di quantificare lo spazio minimo vitale per ogni detenuto, al fine di assicurare il pieno rispetto della dignità della persona nell'espiazione della pena», restituendo così «al principio stesso un carattere di assolutezza che appartiene alla sensibilità di società e ordinamenti giuridici che hanno a cuore il pieno rispetto della persona, anche di chi è recluso». Il fatto che tra gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, non computabili nella superficie utile, rientrino i letti a castello costituisce una esemplificazione del principio-corollario, dal quale - in questo contesto - non può trarsi la regola, di segno reciproco, della computabilità dei letti singoli. 10. Nella motivazione della sentenza "Commisso" esiste un riferimento ai letti singoli, ove si afferma (pagine 22 e seg.) che questi sono «mobili», perché «possono essere spostati da un punto all'altro della camera». L'indirizzo giurisprudenziale, che qui si contrasta, ha ritenuto che detto riferimento imponga di ritenere i letti singoli come arredi suscettibili di spostamento, tali da non ostacolare il libero movimento 7 $41 # 子 nella cella, con la conseguenza che la superficie da essi occupata dovrebbe essere considerata per determinare lo spazio detentivo minimo disponibile pro-capite. La frase immediatamente seguente della sentenza, tuttavia, precisa e delimita il precedente passaggio, allorché indica chiaramente che, «[i]n definitiva, la duplice regola dettata dalla Corte EDU può essere legittimamente interpretata nel senso che, quando la Corte afferma che il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili, con tale ultimo sostantivo intende riferirsi soltanto agli arredi che possono essere facilmente spostati da un punto all'altro della cella». Le Sezioni Unite guardano quindi non solo alla dicotomia «arredo mobile- arredo fisso»>, bensì anche alla facilità di spostamento del «mobile» che, proprio per questa ragione e a questa condizione, non ostacola il normale movimento all'interno della cella. Ma non è solo la motivazione della sentenza "Commisso" a deporre in questo senso. Infatti, lo stesso principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite si riferisce agli «arredi tendenzialmente fissi al suolo». Esso individua in tal modo una "categoria intermedia" tra fisso e mobile. Tale categoria si riferisce chiaramente anzi, necessariamente - agli arredi per loro natura mobili, posto che nessuna specificazione sarebbe stata necessaria per quelli fissi al suolo, come tali assolutamente inamovibili. Tra gli arredi mobili, la sentenza seleziona quindi quelli che, pur essendo trasportabili da un punto all'altro della cella, non possono tuttavia essere trasportati facilmente. E tali "arredi mobili", ma non agevolmente trasportabili da un punto all'altro della - cella - la sentenza equipara funzionalmente agli arredi fissi, in quanto, al pari di questi ultimi, essi limitano in modo significativo il libero movimento dei detenuti all'interno della cella. Motivazione e principio di diritto della sentenza "Commisso" si legano dunque perfettamente, chiarendo l'uno la portata dell'altro. Entrambi rispondono, del resto, alla medesima logica e ai medesimi obiettivi, chiaramente espressi: quelli di garantire ai detenuti uno spazio minimo di normale movimento» e di quantificarlo in modo «più ampio rispetto a quello ricavabile dalla soluzione opposta», al fine di assicurare, come già sopra sottolineato, il pieno rispetto dei principi di dignità della persona e umanità della pena. A questo punto, è facile rilevare come, nella stessa prospettiva indicata dall'autorevole arresto, il letto singolo debba essere inteso come un arredo tendenzialmente fisso», e quindi escluso dalla superficie utile a soddisfare la primaria esigenza di movimento dei soggetti ristretti. È, infatti, contrario alla comune quotidiana esperienza che un letto, ancorché non infisso al suolo, possa essere considerato un arredo suscettibile di facile amozione e trasporto all'interno di una stanza da parte di colui che abbia bisogno di 8 S41 F muoversi nel medesimo locale per attendere alle sue normali attività. Per non parlare del volume identico-dallo stesso occupato sia nella posizione originaria che in quella in cui viene collocato dopo lo spostamento. Alla luce del principio direttivo sopra illustrato, che guarda alla superficie «utile al normale movimento», pare in vero facilmente contestabile che arredi di notevole -per usare peso e ingombro, quale un letto completo di materasso, possano essere le medesime parole della sentenza "Commisso" facilmente spostati da un punto - all'altro della cella», specie se le dimensioni di questa ultima consentono, come nei casi soggetti a scrutinio ai sensi dell'art. 35-ter Ord. penit., spazi personali agibili complessivi assai ridotti, limitati a 3 o 4 metri quadri. Prima che con il principio di umanità della pena, stella polare del superiore ON, sostenere il contrario appare essere in contrasto evidente con il comune sentire. 11. Pur se il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite si riferisce testualmente solo alla necessità di detrarre la superficie occupata dai letti a castello da quella destinata al normale movimento all'interno della cella, deve ritenersi che il costrutto argomentativo utilizzato per quell'affermazione fornisca un'univoca chiave interpretativa, che inevitabilmente conduce all'estensione del medesimo principio di diritto anche ai letti singoli. Appare chiaro, comunque, che il frammento di motivazione, sul quale si fonda, spesso in modo del tutto meccanico e apodittico, l'orientamento interpretativo che qui si contesta, non si è tradotto in un principio vincolante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen. 12. La ratio della pronuncia delle Sezioni Unite è, come si è visto, la stessa della giurisprudenza di legittimità delle Sezioni civili: tanto nel caso del letto singolo, che in quello del letto a castello, è «compromesso il "movimento" del detenuto nella cella». Movimento che postula, per il suo naturale esplicarsi, uno spazio ordinariamente libero>>, Ritenere il contrario produrrebbe conseguenze inaccettabili. In primo luogo, perpetuerebbe un'evidente divergenza tra la giurisprudenza delle Sezioni penali e quelle civili della Corte sulla stessa materia, negando in radice la primaria missione nomofilattica e di unitario indirizzo nell'applicazione del diritto attribuita alla Corte di cassazione. Provocherebbe inoltre effetti chiaramente estranei agli scopi perseguiti dalle Sezioni Unite "Commisso", espressamente volta a garantire uno spazio di movimento più ampio a disposizione dei detenuti in attuazione dei principi costituzionali e convenzionali di umanità della pena e di suo necessario orientamento alla rieducazione del condannato. 9 541 F Senza contare le conseguenze paradossali, a più riprese segnalate in dottrina: la distinzione tra letti singoli e letti a castello-i primi di regola da computare nel calcolo dello spazio disponibile nella cella, gli altri sempre da detrarre - renderebbe per esempio possibile e conveniente per l'Amministrazione sostituire i letti incastellati con quelli singoli, pur se questi ultimi, a parità di posti, occupano una maggiore area calpestabile. Ciò che si tradurrebbe di fatto in una minore tutela dei detenuti e in una effettiva svalutazione del criterio del «normale movimento», in aperto contrasto con quanto deciso dalla Grande Camera della Corte EDU, ŠI c. Croazia (sulla scia, tra le altre, di Corte EDU, 10/1/2012, YE e altri c. Russia). Si aggiunga, come segnalato da condivisibile dottrina, che, mentre per la Corte EDU la dedotta violazione del criterio del normale movimento comporta l'inversione dell'onere della prova ai fini dell'accertamento dell'illecito convenzionale, le Sezioni Unite hanno stabilito che il giudice non potrà autonomamente tener conto del criterio qualitativo ai fini di cui all'art. 35-ter ord. penit., potendo egli verificare solo se la disposizione dei mobili all'interno della cella renda del tutto difficoltoso il normale movimento». Pertanto, ove la decisione delle Sezioni Unite fosse interpretata in conformità all'orientamento qui avversato, la valutazione del giudice ex art. 35-ter ord. penit., relativa allo spazio disponibile per il normale movimento dei detenuti all'interno della cella, verrebbe ricondotta a un calcolo meramente geometrico, nel quale nessuna considerazione verrebbe riservata, una volta detratta la superficie degli arredi fissi, agli arredi che, pur essendo per loro natura mobili, tuttavia, per il loro ingombro e/o il loro peso, siano suscettibili di limitare in modo rilevante la possibilità di normale movimento dei detenuti. Quindi, nei numerosissimi casi relativi al computo dei letti singoli - arredi possibilmente rinvenibili in molte camere di detenzione collettive il dictum delle Sezioni Unite si rivelerebbe meno favorevole per il detenuto rispetto alla regula iuris enunciata dalla Corte EDU, che al contrario impone in ogni caso l'accertamento che i detenuti abbiano «la possibilità di muoversi normalmente nella cella» (Corte EDU, ŠI c. Croazia;
e, tra le altre, Corte EDU, 10/1/2012, YE e altri c. Russia, dalla prima testualmente richiamata). Con le conseguenti, evidenti problematiche di tenuta convenzionale della soluzione adottata a livello nazionale. 13. Va infine rimarcato che il criterio di calcolo, che impone di detrarre la superficie occupata dai letti singoli dallo spazio disponibile nella cella, si pone in perfetta continuità tanto con la sentenza delle Sezioni Unite più volte citata, quanto con gli analoghi e risalenti orientamenti delle Sezioni penali (Sez. 1, n. 13124 del 2017, cit.; Sez. 1, n. 12338 del 17/11/2016, dep. 2017; Sez. F, n. 39207 del 2017, cit.; Sez. 1, n. 52819 del 2016, cit.; tutti puntualmente richiamati dalle Sezioni Unite stesse). 10 01 # Merita quindi ribadire che detto arresto del superiore ON non ha carattere innovativo, sia perché è intervenuto a dirimere un esistente contrasto, sia perché, come in esso espressamente affermato, dà applicazione nell'ordinamento interno alla giurisprudenza consolidata rappresentata, tra le altre, dalla sentenza della Grande Camera, ŠI c. Croazia e dalla sentenza pilota della Corte EDU, EG c. Italia. Invero, i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite non introducono alcun elemento nuovo o imprevedibile nella indicazione dei presupposti per l'accertamento della violazione convenzionale, ma si limitano a confermare la valenza di principi già presenti in materia, quale quello della «facile amovibilità» degli arredi. 14. Come si è detto, l'ordinanza va dunque annullata con rinvio per nuovo esame secondo i principi di diritto testé sinteticamente richiamati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Fulvio Filocamo Stefano Mogini знореч CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi Roma, lì 19/05/623 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Marind Calcagni 11