Sentenza 15 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/2001, n. 8154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8154 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
7 REPUBBLICA8 1 54 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANG LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto prehcncare di SEZIONE SECONDA CIVILE vendita domanda di Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: risoluzione - Presidente | Dott. Mario R.G.N. 6757/99 SPADONE Consigliere CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco 8994/99 - Consigliere .18807 Dott. Giandonato NAPOLETANO Cron. 2946 Dott. Olindo Consigliere Rep. SCHETTINO Dott. CE TROMBETTA Rel. Consigliere Ud. 21/03/01 ha pronunciato la seguente : ▸ SEN TENZA FT₂ sul ricorso proposto da: NA RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORTE SUPREMAD UFFICIO COPIE G. AVEZZANA 31, presso lo studio dell'avvocato GUIDI Richiesta copia studio --- dal Sig. S24 difeso dall'avvocato OPPO LUIGI, giusta delega in E.. per diritti 16000 il 18.06.21. atti;
IL CANCELLIERE- - ricorrente contro 3000 CANCELLERIA CARBONI FIORENTINA;
intimata - e sul 2° ricorso n° 08994/99 proposto da: DF455842 CARBONI FIORENTINA, elettivamente domiciliata in ROMA CANCELLERIA VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell'avvocato NUZZO2001 495 MARIO, che la difende unitamente all'avvocato ARRU DF455843 -1- PIERO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
NA RA;
- intimato C.A. CAGEART avversO la sentenza n. 45/98 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di SASSARI, depositata il 09/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/01 dal Consigliere Dott. CE TROMBETTA;
udito l'Avvocato Enrico GUIDO, per delega dell'avv. Oppo II. depositat in udienza, difensore del FT2 ricorrente che preliminarmente deposita il certificato di morte del Sig. NA, insiste nell'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato Sergio BLASI, per delega dell'avv. Nuzzo, depositata in udienza, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 17.5.88 Fiorentina CA conveniva davanti al Tribunale di Sassari Francesco NA e EL AS, deducendo: che assumendo di aver acquistato dalla ASil NA, l'immobile sito in Alghero, via Columbano 18, con scrittura 7.1.70 aveva promesso di venderle il medesimo immobile per il corrispettivo di L.9.000.000, oltre interessi e spese, da corrispondersi entro trenta mesi dalla 7T2 sottoscrizione del compromesso, obbligandosi a far trasferire l'immobile direttamente dalla AS, sua dante causa, alla Canone immessa, comunque, nel possesso del bene;
che la AS, deducendo di non aver ricevuto il prezzo della compravendita dal NA aveva in data 19.5.79, chiesto il sequestro giudiziario dell'immobile, nella cui procedura era l'istante che si era impegnata a intervenuta procuratore della AS la somma di versare al L.20.000.000 con l'intesa che tale importo sarebbe stato consegnato a chi di competenza una volta intervenuto l'atto di trasferimento della proprietà in favore della CA, evitando così l'emissione del provvedimento cautelare;
che, malgrado l'avvenuto deposito da parte dell'istante della 3 avuto suddetta somma, l'accordo non aveva chiedeva al esecuzione. Ciò premesso la CA Tribunale la pronuncia di sentenza che producesse gli effetti del contratto non concluso ex art. 2932 c. civ.. Rimasta contumace la AS, si costituiva il NA che attribuiva alla CA la mancata conclusione del contratto definitivo, per non aver questa versato il corrispettivo dovuto nel termine pattuito di trenta mesi, ed in via riconvenzionale chiedeva la risoluzione del contratto per FT2 inadempimento della CA, con condanna della medesima alla restituzione dell'immobile ed al risarcimento dei danni. Il Tribunale, con sentenza 22 novembre 1996, ritenuto il grave inadempimento della CA per non aver essa corrisposto il prezzo dopo ben cinque anni dallo spirare dei trenta mesi pattuiti, dichiarava la risoluzione del preliminare condannando la CA al rilascio dell'immobile e rigettava la domanda di risarcimento danni, per mancata prova del suo ammontare. Su impugnazione principale della CA che assumeva di aver sospeso il pagamento del residuo prezzo non scrittura (16.1.74) adempiendo alla successiva intervenuta con il NA, perché questi non si era reso intestatario dell'immobile, tant'è che aveva solo in data 24.4.90 versato il saldo alla AS sua dante causa;
e su impugnazione incidentale del NA che insisteva per l'accoglimento della domanda di risarcimento danni, concretatisi nella perdita dei frutti del bene promesso in vendita, la Corte di appello di Cagliari, con sentenza 9 febbraio 1998 in riforma di quella impugnata, respingeva sia la domanda della CA che quelle del NA, compensando integralmente le spese dei 792 due gradi di giudizio. Afferma la corte, per quanto interessa il presente giudizio, che non essendo stata disconosciuta la scrittura 16.1.74, con la quale entrambe le parti avevano manifestato la comune volontà di adempiere al precedente compromesso, nessuna rilevanza ha la pregressa condotta della CA che, successivamente impegnatasi a versare il saldo il 17.7.74, risulta dalla certificazione rilasciata dalla pretura di Alghero, aver effettuato nel settembre 174 offerta reale a favore del NA. A tale data, pertanto, secondo la corte d'appello il NA avrebbe dovuto curare il trasferimento dell'immobile in base all'originaria scrittura che prevedeva la stipula del definitivo a prezzo interamente pagato. Intervenute ulteriori trattative, spiega la stessa corte, che le parti non manifestarono mai l'intenzione di risolvere il contratto con il ritardo nei pagamenti, e ciò in quanto il prezzo non era stato stabilito in modo fisso e immutabile;
ma era corrispondente alla dovuta dal NA alla AS somma di L.9.000.000, maggiorata di spese ed interessi che in futuro, dovessero essere ancora corrisposti dal NA, per cui il medesimo nella procedura per il sequestro #T2 diede atto a verbale che il suo credito verso la CA ammontava a L.22.758.755, oltre L.500.000 quale premio di assicurazione dell'immobile. In conclusione, secondo la corte, la CA offrì sempre il proprio adempimento, prima mediante offerta reale e poi consegnando la somma di L.20.000.000 in deposito al legale della AS, dichiaratosi disposto in base alla scrittura 11.11.79 а stipulare l'atto di trasferimento in favore dei terzi indicati dal NA;
per cui non può parlarsi di inadempimento della CA, la cui buona fede è palese in forza delle trattative intervenute, anche con riferimento alla consegna della somma di L.20.000.000 a mani del procuratore 6 della AS. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il NA. Resiste con controricorso la CA che ha depositato memoria e proposto ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente principale а motivo di impugnazione la violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 1453 c.civ. nonché l'omessa motivazione per avere la corte d'appello FT2erroneamente: A) ritenuto effettuata e legittima l'offerta risultante dalla attestazione prodotta, nonostante: 1) essa provenisse da diversa persona (CA CE e non Fiorentina); 2) mancasse qualunque indicazione dell'importo; 3) fosse stata espressamente contestata, a verbale, dal NA;
B) attribuito rilevanza alla consegna della somma fatta dalla CA al legale della AS in altro giudizio da questa instaurato, nonostante fra le parti fosse irrilevante la consegna di somma fatta a terzi, essendo la CA obbligata verso il NA e non verso la AS;
C) negato ogni rilevanza alla confessione della CA, che aveva espressamente riconosciuto di non aver adempiuto adducendo a giustificazione una ragione pretestuosa, nonostante l'avvenuta consegna fiduciaria dell'immobile che rendeva assai grave l'inosservanza dei termini di pagamento. Deduce la CA a motivo di ricorso violazione e falsa incidentale condizionato la applicazione degli artt. 1453 e SS. c. civ., 1460 c. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - per avere la corte di appello, FT2 ove si considerasse inidonea la certificazione reale effettuata dalla CA il dell'offerta 13.9.74, non considerato il ritardo della stessa, nel versare il residuo prezzo, giustificato dal reiterato rifiuto del NA a provvedere al trasferimento dell'immobile, ritardo comunque sanato dall'offerta del '79. I ricorsi principale ed incidentale vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Va preliminarmente disattesa l'istanza del difensore del ricorrente che, nel produrre il certificato di morte del NA, ha chiesto rinvio per consentire agli eredi di costituirsi. La richiesta non può essere accolta in quanto, essendo il giudizio di cassazione dominato 8 dall'impulso d'ufficio, non trova in esso applicazione l'istituto dell'interruzione del giudizio. (v. sentt. 11418/93; S.U. 2756/93; 11195/92). Il ricorso principale è infondato. Il ricorrente, infatti, solo apparentemente deduce la violazione del principio di disponibilità delle prove, ma, in realtà, si lamenta, inammissibilmente, della valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito, compito riservato #T2 dalla legge al medesimo che, nella specie (profilo sub A) correttamente dopo aver ribadito l'autenticità della scrittura 16.1.74, con la quale la CA si era impegnata a versare il saldo dovuto alla data del 17.7.74, ha ritenuto, nel contesto delle suddette circostanze, attribuita alla CA l'offerta reale documentata dalla certificazione rilasciata dalla pretura di Alghero, considerando irrilevante l'indicazione errata del prenome della CA, non idonea а sollevare incertezza in ordine alla identificazione del soggetto offerente, alla luce dei rapporti fra le parti ed i loro difensori, e della tempestività dell'offerta in relazione ai tempi indicati nella scrittura del '74. Ugualmente infondato è il profilo sub B) della corte d'appello, nellacensura, avendo la formazione del suo libero convincimento, dopo aver precisato che nessuna delle parti ebbe a manifestare la volontà di risolvere il contratto per il ritardo nei pagamenti, correttamente attribuito rilevanza al fine di escludere l'inadempimento della CA, alla consegna della somma fatta dalla CA al legale della AS;
e ciò sulla base della scrittura 11.11.79 con la 772 quale la stessa AS si era dichiarata disposta a trasferimento con i terzi stipulare l'atto di indicati dal NA, ben essendo a conoscenza della stessa il rapporto contrattuale che legava il NA alla CA, per essere questa intervenuta nel giudizio cautelare intentato dalla AS contro il NA. Quanto, infine, al profilo sub C) della censura, premesso che alle ammissioni contenute negli scritti difensivi delle parti può essere dal giudice attribuito valore confessorio solo ove la parte stessa abbia sottoscritto l'atto che le contiene, circostanza nella specie non dedotta;
va rilevato che attribuire natura confessoria alle affermazioni contenute nell'atto di appello, 10 secondo le quali la CA avrebbe sospeso il pagamento del residuo prezzo per non essersi il NA reso intestatario dell'immobile, comporta confitendil'avvenuto accertamento dell'animus della CA, accertamento riservato al giudice di merito, che non risulta nella specie, effettuato, né aver costituito oggetto del giudizio d'appello, nel quale, come emerge dalla sentenza, l'espressione è stata intesa piuttosto come eccezione di inadempimento sollevata dalla CA: FT tant'è che la corte afferma che, alla data dell'offerta reale (settembre '74) il NA avrebbe dovuto curare il perfezionamento del contratto definitivo e non lo ha fatto. La censura in esame, pertanto, è inammissibile del vizio di con conseguente insussistenza motivazione dedotto. Al rigetto del ricorso principale segue l'assorbimento di quello incidentale, condizionato all'accoglimento del primo, e la condanna del NA soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della CA, liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso 11 principale e dichiara assorbito quello incidentale;
+12 condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della resistente, spese che liquida in L.501000 oltre L.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 21 marzo 2001. CE OM est. Se fr esh dut fustan IL CANCELLITRE C1 Paolo Tatar azzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 1.5GIU 2001 IL CANCELLIERECT 60000 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE RQMA 2 Registrato in c 7 SET. 2001 Sarie 4 vers e 2. 310.000 ain 40980 al n. trecentodlec a p. Il Dirigent Lea Servizi (lire eraa DI FILIPPO) Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dott.ssa M (DEMRACCICHINI) 12