Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2001, n. 10141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10141 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1014 1 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Silvio COCO Presidente R.G.N. 17089/98 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Consigliere Cron.22748 Dott. Antonio LIMONGELLI Rep. 3393 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Rel. Consigliere Ud. 06/02/01 Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTE NZA Richiesta cople studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: Seee per diritti L. il 25 LUG. 2007 ER OL, OL ON, ER VI, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che li 3000 CELLERIA difende anche disgiuntamente all'avvocato MARTINO BOSCHIROLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti DF021882
contro
LA CATTOLICA ASSICURAZIONI SRL, con sede in Verona, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. OL Reggia, elettivamente domiciliata in ROMA -2001 BELFIORE 2, presso lo studio PZA MARTIRI DI 242 dell'avvocato PIERFILIPPO COLETTI che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonchè
contro
LA IU NQ DI SOCIO DELLA PESCHIERA FRATELLI, LA SC NQ DI SOCIO DELLA PESCHIERA FRATELLI, SOCIETA' PESCHIERA FLLI LA IU & SC, IA EGON;
intimati avversO la sentenza n. 439/97 della Corte d'Appello di BRESCIA, Sez. II Civile, emessa il 14/05/97 e depositata il 14/07/97 (R.G. 215/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Gabriele PAFUNDI (per delega Avv. E. ROMANELLI); udito l'Avvocato Pierfilippo COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione del 6.9.91 TI OL e IB DO, in nome del figlio minore DA TI, deducendo che costui aveva riportato lesioni personali a seguito di sinistro stradale verificatosi sulla 2 provinciale n. 52 il 28.9.89 e consistito nel tamponamento a tergo del motociclo da lui condotto con а bordo IA EG, che glielo aveva affidato, da parte del furgone Fiat Fiorino tg. BG/846603 condotto da MB US, convenivano in giudizio avanti il tribunale di Crema costui e il fratello RA, quali soci della snc HI F.LL MB, la stessa società quale proprietaria del furgone investitore e la Cattolica Assicurazioni spa, assicuratore della responsabilità civile contro terzi del medesimo automezzo, nonchè IA EG, per ivi sentirli condannare, previa affermazione della responsabilità esclusiva di MB US concorrente di IA EG per l'incauto affidamento del motociclo, al risarcimento dei danni riportati dal minore. L'adìto tribunale, contumace il IA, con sentenza 21.4.94 - ritenuto che alla causazione dell'incidente avevano concorso nella misura del 60% la condotta di guida del MB US e nel 40%/ l'incauto affidamento del motociclo al minore da parte del IA EG, condannava la snc HI F.LL MB, MB US, MB RA, la srl Cattolica Assicurazioni, al pagamento in solido in favore di TI DA, a titolo di risarcimento danni 3 detratto l'acconto di L. 30.000.000 ricevuto nel 1992 della residua somma di L. 173.100.000, oltre interessi, nonchè a pagare a TI OL e IB DO la somma di L.
3.720.000 per spese mediche sostenute, oltre interessi legali e spese di giustizia in pari misura;
condannava IA EG a pagare a TI DA la somma di L. 137.200.000 con interessi legali e a pagare a TI OL e IB DO la somma di L.
2.480.000 con interessi legali e il 40% delle spese di giustizia;
ripartiva in uguale misura fra i convenuti costituiti e il IA EG le spese di c.t.u. liquidate in sentenza. Appellavano TI OL, IB DO e TI DA, nel frattempo divenuto maggiorenne, in punto di responsabilità, chiedendone l'addebito in via esclusiva o prevalente al MB US, nonchè una maggiore quantificazione del danno;
contumace il IA, resistevano gli altri convenuti, spiegando appello incidentale in punto di responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro. La Corte d'Appello di Brescia con sentenza n. 439 del 14.5.97 accoglieva l'appello incidentale, riducendo responsabilità del MB US al 30% ela dichiarando che, ferma restando la responsabilità del IA EG nella misura del 40%, la residua parte di 4 colpa era da addebitarsi allo stesso minore DA TI;
determinava il danno morale dovuto al minore nella misura di L. 200 milioni e, conseguentemente, condannava IA EG a pagare a TI DA l'ulteriore somma di L. 65 milioni con interessi legali dalla data del fatto e determinava la somma dovuta dagli altri convenuti in solido in L. 135.750.000 con interessi nella misura del 5 % secondo le scadenze fissate dal tribunale, condannando gli appellanti a rifondere alla srl Cattolica Assicurazioni le somme eventualmente percepite in più; compensava le spese del grado. Per la cassazione della decisione ricorrono TI OL, IB DO e TI DA esponendo due motivi. Resiste con controricorso solo la Cattolica Ass.ni srl con salvezza delle spese del grado. I ricorrenti hanno depositato memoria difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di legge, si contesta il punto della decisione in cui la Corte di merito ha dichiarato inammissibile per carenza d'interesse la richiesta degli appellanti, odierni ricorrenti, di avere una differente ripartizione della colpa fra i soggetti 5 ritenuti responsabili, con addebito di responsabilità maggiore, se non esclusiva, al MB US, e si sostiene che la mancata proposizione dell'appello da parte del IA non poteva sminuire il loro interesse ad avere una differente pronuncia in proposito, se la decisione adottata era da essi stessi ritenuta pregiudizievole ai loro interessi sostanziali, nè la relativa richiesta poteva ritenersi nuova in appello, avendola avanzata sin dal primo momento. La questione, pur avendo un certo fondamento giuridico, non ha più rilevanza avendo la Corte di merito provveduto a riesaminare la posizione del MB US sulla base dell'appello incidentale proposto dai convenuti costituiti. E' pur vero che avendo il tribunale riconosciuto come concausa del sinistro l'incauto affidamento del motociclo al minore, sussisteva un certo interesse degli appellanti a far dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del furgone, stante la stretta connessione della posizione del minore con quella di chi gli aveva affidato il motociclo. Tuttavia, la Corte di merito ha provveduto alla ricostruzione della dinamica del sinistro e in base al comportamento dei singoli protagonisti è giunta alla conclusione di non poter attribuire al MB 6 30%,US una percentuale di colpa superiore al perciò stesso rispondendo al primo quesito degli appellanti. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia il vizio di motivazione su di un punto decisivo della controversia e si deduce che ove la Corte di merito ha ritenuto che "non vi sono elementi per giudicare dell'ampiezza della strada", vi erano, invece, tanti elementi, come la dichiarazione del teste Ardemagni e lo schizzo planimetrico redatto dai carabinieri, che deponevano per una larghezza della strada, nel punto in cui avvenne l'incidente, di tali ridotte dimensioni, da non consentire il sorpasso di un ciclista о di un motociclista senza metterne in pericolo l'incolumità. Il motivo è infondato, perchè la Corte di merito con ragionamento esaustivo, basato su specifiche circostanze di fatto, accertate per voce dei testi e dello stesso proprietario del motociclo, ha individuato il fattore predominante del sinistro nell'improvvisa svolta a sinistra operata dal conducente del motociclo, nonostante l'avvertimento fattogli dal IA di stare attendo per il sopraggiungere alle loro spalle del furgone e malgrado la segnalazione inviatagli dal conducente del furgone azionando il clacson. Parimenti infondata è la censura, sotto 10 stesso 7 profilo, circa il mancato riconoscimento delle spese affrontate dai genitori del minore per assistenza e cure mediche. Risulta, infatti, ben specificato in motivazione della sentenza che la c.t.u. non ha evidenziato lesioni riferite all'organo della masticazione e che le fatture riferite all'affitto di un appartamento in località balneare e al compenso della domestica non trovano 109T 250.000 nesso causale con il sinistro in oggetto. 456T 10000 Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre le spese del grado possono ritenersi compensate fra le parti TOT 290,000 costituitesi, ricorrendone giustificati motivi.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma addì 6.2.2001 Il Presidente Il Consigliere rel. we . 4 1 7 ) Giovanni Giamb istaC Depositata in Cancelleria oggi, lì 25 LUG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 8