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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 05/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
GI LO, AT
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 574/2024 depositato il 02/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Corte D'Appello Roma - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Indirizzo_3 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7469/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 17
e pubblicata il 05/06/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0294572015 REGISTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 7469/17/2023 del 21.04.2023, depositata in segreteria il successivo 05.06.2023, nell'ambito del giudizio rubricato sub R.G.R. nr. 10959/2022, condannando alle spese di giudizio, dichiarava inammissibile il ricorso- reclamo ex art. 17 bis del D.lgs. nr. 546/92 proposto nei confronti del Resistente_1 – CORTE D'APPELLO DI ROMA nonché del Resistente_1 dal Sig. Ricorrente_1 avverso atto di invito al pagamento emesso dalla Società_1 SPA e notificato il 02.02.2022 dell'importo di € 474, dovuto a seguito della sentenza/ordinanza di CORTE
SUPREMA CASSAZIONE DI ROMA n. – del 10/02/2017 per applicazione dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.
R. 30 maggio 2002 n. 115, in relazione alla causa iscritta al Ruolo Generale del CORTE SUPREMA
CASSAZIONE DI ROMA al n. 029457/2015.
Avverso detta pronuncia proponeva appello il contribuente eccependo l'erroneità della pronuncia laddove dichiarava inammissibile in quanto tardivo e proposto oltre i termini di legge nonché in violazione dell'art. 22 del D.lgs. nr.546/92, il reclamo mediazione ex art. 17 bis del D.lgs. nr. 546/92 in quanto istituto non applicabile al contributo unificato, disciplinato dal DPR n. 115/2002, atteso che era la norma stessa che stabiliva i casi di esenzione e ne prevedeva il suo l'ammontare, a seconda delle singole fattispecie ivi previste, nei processi civile, amministrativo e tributario e stante, altresì, la mancanza di una proposta di mediazione all'interno del ricorso. Nel merito, nell'evidenziare l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 13, comma
1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, insisteva nella prospettazione di illegittimità costituzionale dello stesso in relazione agli artt. 3, 24 comma 2, 53 comma 1 e 111 comma 7 Cost. con istanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale. Eccepiva l'illegittimità della condanna alle spese di lite di primo grado stante la contumacia degli enti impositori.
Chiedeva di riformare la pronuncia appellata e, per l'effetto, dichiarare ammissibile e tempestivo il ricorso introduttivo e, di seguito, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Con condanna alle spese di giudizio dei due gradi da distrarsi in favore del procuratore
Restavano contumaci le parti appellate. Con memoria del 19.09.2025 parte appellante chiedeva fissazione dell'udienza di merito.
Nella seduta del 19 novembre 2025 la Corte, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
L'art. 17 bis del D.lgs. nr. 546/92 non prevede alcuna esclusione del genere di quelle paventate dal giudice di prima istanza che richiama in modo improprio la disciplina di cui al DPR nr. 11/2002. L' unica limitazione all'applicabilità di tale istituto è (era) il limite di valore (Euro 50.000,00) di cui al comma 1 dello stesso articolo nonché i tributi di cui al comma 1 bis cioè quelli costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014. Né alcuna preclusione all'applicabilità del ricorso reclamo è riconducibile alla mancanza di un'eventuale e non necessaria proposta di mediazione. Pertanto, avendo il CU natura di tributo soggetto alla giurisdizione tributaria, il ricorso avverso un atto impositivo di valore inferiore a 50.000,00 Euro ad esso relativo può essere legittimamente proposto nei termini di cui all'art. 17 bis, comma 2 e 3, del D.lgs. nr. 546 e non anche secondo quanto previsto dall'art. 22 stesso decreto. Se ciò è vero il ricorso introduttivo si rivela del tutto legittimo e tempestivo, contrariamente a quanto statuito nel caso che ricorre del giudice di primo esame.
Circa il merito del tributo, preso atto che la stessa parte appellante riconosce la corretta applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, questa Corte non può che concludere per la debenza dello stesso, né appare rilevante la questione di legittimità costituzionale della norma de qua atteso che non si ravvisa alcuna necessità di “interpretazione adeguatrice” di essa e ben potendosi definire il giudizio indipendentemente da una sua eventuale risoluzione.
Stante la contumacia delle parti appellate si compensano integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Assorbito ogni altro motivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio accoglie parzialmente l'appello come in parte motiva.
Spese dei due gradi compensate.
Così deciso in Roma, 19 novembre 2025.
Il AT Il Presidente
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
GI LO, AT
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 574/2024 depositato il 02/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Corte D'Appello Roma - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Indirizzo_3 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7469/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 17
e pubblicata il 05/06/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0294572015 REGISTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 7469/17/2023 del 21.04.2023, depositata in segreteria il successivo 05.06.2023, nell'ambito del giudizio rubricato sub R.G.R. nr. 10959/2022, condannando alle spese di giudizio, dichiarava inammissibile il ricorso- reclamo ex art. 17 bis del D.lgs. nr. 546/92 proposto nei confronti del Resistente_1 – CORTE D'APPELLO DI ROMA nonché del Resistente_1 dal Sig. Ricorrente_1 avverso atto di invito al pagamento emesso dalla Società_1 SPA e notificato il 02.02.2022 dell'importo di € 474, dovuto a seguito della sentenza/ordinanza di CORTE
SUPREMA CASSAZIONE DI ROMA n. – del 10/02/2017 per applicazione dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.
R. 30 maggio 2002 n. 115, in relazione alla causa iscritta al Ruolo Generale del CORTE SUPREMA
CASSAZIONE DI ROMA al n. 029457/2015.
Avverso detta pronuncia proponeva appello il contribuente eccependo l'erroneità della pronuncia laddove dichiarava inammissibile in quanto tardivo e proposto oltre i termini di legge nonché in violazione dell'art. 22 del D.lgs. nr.546/92, il reclamo mediazione ex art. 17 bis del D.lgs. nr. 546/92 in quanto istituto non applicabile al contributo unificato, disciplinato dal DPR n. 115/2002, atteso che era la norma stessa che stabiliva i casi di esenzione e ne prevedeva il suo l'ammontare, a seconda delle singole fattispecie ivi previste, nei processi civile, amministrativo e tributario e stante, altresì, la mancanza di una proposta di mediazione all'interno del ricorso. Nel merito, nell'evidenziare l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 13, comma
1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, insisteva nella prospettazione di illegittimità costituzionale dello stesso in relazione agli artt. 3, 24 comma 2, 53 comma 1 e 111 comma 7 Cost. con istanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale. Eccepiva l'illegittimità della condanna alle spese di lite di primo grado stante la contumacia degli enti impositori.
Chiedeva di riformare la pronuncia appellata e, per l'effetto, dichiarare ammissibile e tempestivo il ricorso introduttivo e, di seguito, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Con condanna alle spese di giudizio dei due gradi da distrarsi in favore del procuratore
Restavano contumaci le parti appellate. Con memoria del 19.09.2025 parte appellante chiedeva fissazione dell'udienza di merito.
Nella seduta del 19 novembre 2025 la Corte, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
L'art. 17 bis del D.lgs. nr. 546/92 non prevede alcuna esclusione del genere di quelle paventate dal giudice di prima istanza che richiama in modo improprio la disciplina di cui al DPR nr. 11/2002. L' unica limitazione all'applicabilità di tale istituto è (era) il limite di valore (Euro 50.000,00) di cui al comma 1 dello stesso articolo nonché i tributi di cui al comma 1 bis cioè quelli costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014. Né alcuna preclusione all'applicabilità del ricorso reclamo è riconducibile alla mancanza di un'eventuale e non necessaria proposta di mediazione. Pertanto, avendo il CU natura di tributo soggetto alla giurisdizione tributaria, il ricorso avverso un atto impositivo di valore inferiore a 50.000,00 Euro ad esso relativo può essere legittimamente proposto nei termini di cui all'art. 17 bis, comma 2 e 3, del D.lgs. nr. 546 e non anche secondo quanto previsto dall'art. 22 stesso decreto. Se ciò è vero il ricorso introduttivo si rivela del tutto legittimo e tempestivo, contrariamente a quanto statuito nel caso che ricorre del giudice di primo esame.
Circa il merito del tributo, preso atto che la stessa parte appellante riconosce la corretta applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, questa Corte non può che concludere per la debenza dello stesso, né appare rilevante la questione di legittimità costituzionale della norma de qua atteso che non si ravvisa alcuna necessità di “interpretazione adeguatrice” di essa e ben potendosi definire il giudizio indipendentemente da una sua eventuale risoluzione.
Stante la contumacia delle parti appellate si compensano integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Assorbito ogni altro motivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio accoglie parzialmente l'appello come in parte motiva.
Spese dei due gradi compensate.
Così deciso in Roma, 19 novembre 2025.
Il AT Il Presidente