Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 05/01/2026, n. 60
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Tardività del ricorso-reclamo

    La Corte ha ritenuto il ricorso introduttivo legittimo e tempestivo, contrariamente a quanto statuito dal giudice di primo grado, poiché l'art. 17 bis del D.lgs. nr. 546/92 non prevede esclusioni per il contributo unificato e il valore della controversia è inferiore al limite di 50.000,00 Euro.

  • Accolto
    Applicabilità dell'art. 17 bis del D.lgs. nr. 546/92 al contributo unificato

    La Corte ha confermato l'applicabilità dell'art. 17 bis del D.lgs. nr. 546/92 al contributo unificato, non ravvisando esclusioni o preclusioni.

  • Rigettato
    Mancanza di proposta di mediazione

    La Corte ha ritenuto non necessaria una proposta di mediazione ai fini dell'applicabilità dell'istituto del reclamo.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha ritenuto non rilevante la questione di legittimità costituzionale, dato che la parte appellante riconosce la corretta applicazione della norma e non si ravvisa la necessità di un'interpretazione adeguatrice.

  • Altro
    Contumacia degli enti impositori

    Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate integralmente tra le parti, stante la contumacia delle parti appellate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 05/01/2026, n. 60
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 60
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo