CASS
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/10/2025, n. 34670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34670 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - IU NI AR UT RT DR PI BI DA SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di SA HE, nato a [...] l’[...] avverso la sentenza del 15 novembre 2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le note di trattazione del difensore del ricorrente, avv. Vincenzo Cardinale, che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 13 febbraio 2020 dal Tribunale di Foggia nei confronti di HE SA, ha rideterminato la pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., revocando l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e confermando nel resto, per il delitto di tentata estorsione in concorso.
2. Ha proposto ricorso per cassazione HE SA, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge, in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
2.2. Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità.
2.3. Illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il secondo e il terzo motivo – da esaminare preliminarmente, per ragioni di chiarezza espositiva – non sono consentiti. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34670 Anno 2025 Presidente: IO AN Relatore: PI DR Data Udienza: 16/10/2025 In tema di concordato in appello, il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01), alle questioni rilevabili d’ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01), all’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853-01), all’insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755-01) e alla qualificazione giuridica del fatto, necessariamente condivisa dalle parti richiedenti il concordato, al pari di ogni altro elemento influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114-01). Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878-01).
3. Per quel che attiene al primo motivo, giova osservare, in linea generale, come, nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello, sia, invece, proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01. È stato poi condivisibilmente ribadito da Sez. 5, n. 6991 del 13/11/2023, dep. 2024, Cosignani, Rv. 285974-01, che l’accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione di uno dei reati, né essa può essere desunta dall’inclusione di tale reato nel calcolo della pena, posto che, ai sensi dell’art. 157, settimo comma, cod. proc. pen., la rinuncia deve avere forma espressa, che non ammette equipollenti). Nondimeno, nonostante la astratta deducibilità della questione in questa sede di legittimità, occorre ulteriormente precisare come, nel caso di specie, le censure in ordine all’omesso rilievo ex officio, da parte del giudice di merito, della prescrizione asseritamente già maturata appaiano, comunque, sollevate in maniera oltremodo generica nell’atto di ricorso, senza ulteriori chiarimenti neppure nelle brevissime note difensive. Tali doglianze, al contrario, avrebbero dovuto essere adeguatamente precisate, mediante una compiuta rappresentazione dell’intera sequela procedimentale (cfr., in tema di aspecificità dell’eccezione di prescrizione, il cui accertamento non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, poiché la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale e implica, pertanto, la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto, onde il suo accertamento non è frutto di un semplice computo aritmetico, Sez. 4, n. 13353 del 19/03/2025, Casillo, Rv. 287951-01; Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F., Rv. 280735-01; Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495-01; sugli oneri di allegazione in ordine al computo del decorso del termine, cfr. Sez. 3, n. 4422 del 18/12/2024, dep. 2025, Iannuzzi, Rv. 287428-01; Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181-01). Al contrario, il ricorrente – senza far cenno ad eventi sospensivi e interruttivi ovvero, in genere, alla vicenda processuale – si è limitato a richiamare, stringatamente, il tempus commissi delicti e profili circostanziali di cui pure si era tenuto conto nell’accordo delle parti, ex art. 62, n. 6, cod. pen., ovvero altri inconferenti spunti di riflessione (la giovane età dell’imputato all’epoca dei fatti), in ordine ai quali la Corte territoriale aveva già ravvisato la 2 preclusione derivante dalla sopravvenuta inammissibilità dei motivi di gravame oggetto di rinuncia. Il motivo risulta, dunque, insuperabilmente generico, per aspecificità di formulazione.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DR PI AN IO 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le note di trattazione del difensore del ricorrente, avv. Vincenzo Cardinale, che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 13 febbraio 2020 dal Tribunale di Foggia nei confronti di HE SA, ha rideterminato la pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., revocando l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e confermando nel resto, per il delitto di tentata estorsione in concorso.
2. Ha proposto ricorso per cassazione HE SA, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge, in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
2.2. Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità.
2.3. Illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il secondo e il terzo motivo – da esaminare preliminarmente, per ragioni di chiarezza espositiva – non sono consentiti. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34670 Anno 2025 Presidente: IO AN Relatore: PI DR Data Udienza: 16/10/2025 In tema di concordato in appello, il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01), alle questioni rilevabili d’ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01), all’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853-01), all’insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755-01) e alla qualificazione giuridica del fatto, necessariamente condivisa dalle parti richiedenti il concordato, al pari di ogni altro elemento influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114-01). Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878-01).
3. Per quel che attiene al primo motivo, giova osservare, in linea generale, come, nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello, sia, invece, proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01. È stato poi condivisibilmente ribadito da Sez. 5, n. 6991 del 13/11/2023, dep. 2024, Cosignani, Rv. 285974-01, che l’accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione di uno dei reati, né essa può essere desunta dall’inclusione di tale reato nel calcolo della pena, posto che, ai sensi dell’art. 157, settimo comma, cod. proc. pen., la rinuncia deve avere forma espressa, che non ammette equipollenti). Nondimeno, nonostante la astratta deducibilità della questione in questa sede di legittimità, occorre ulteriormente precisare come, nel caso di specie, le censure in ordine all’omesso rilievo ex officio, da parte del giudice di merito, della prescrizione asseritamente già maturata appaiano, comunque, sollevate in maniera oltremodo generica nell’atto di ricorso, senza ulteriori chiarimenti neppure nelle brevissime note difensive. Tali doglianze, al contrario, avrebbero dovuto essere adeguatamente precisate, mediante una compiuta rappresentazione dell’intera sequela procedimentale (cfr., in tema di aspecificità dell’eccezione di prescrizione, il cui accertamento non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, poiché la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale e implica, pertanto, la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto, onde il suo accertamento non è frutto di un semplice computo aritmetico, Sez. 4, n. 13353 del 19/03/2025, Casillo, Rv. 287951-01; Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F., Rv. 280735-01; Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495-01; sugli oneri di allegazione in ordine al computo del decorso del termine, cfr. Sez. 3, n. 4422 del 18/12/2024, dep. 2025, Iannuzzi, Rv. 287428-01; Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181-01). Al contrario, il ricorrente – senza far cenno ad eventi sospensivi e interruttivi ovvero, in genere, alla vicenda processuale – si è limitato a richiamare, stringatamente, il tempus commissi delicti e profili circostanziali di cui pure si era tenuto conto nell’accordo delle parti, ex art. 62, n. 6, cod. pen., ovvero altri inconferenti spunti di riflessione (la giovane età dell’imputato all’epoca dei fatti), in ordine ai quali la Corte territoriale aveva già ravvisato la 2 preclusione derivante dalla sopravvenuta inammissibilità dei motivi di gravame oggetto di rinuncia. Il motivo risulta, dunque, insuperabilmente generico, per aspecificità di formulazione.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DR PI AN IO 3