Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2001, n. 3345
CASS
Sentenza 7 marzo 2001

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L'art. 151 della legge n. 89 del 1913 (cosiddetta legge notarile), nel disporre espressamente che "le pene disciplinari" sono applicate "dal tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del collegio notarile da cui dipende il notaio", non opera alcun riferimento al momento ed al luogo in cui l'illecito sia stato consumato. Da ciò consegue che, in mancanza di una più analitica previsione del tipo di quella contemplata, per gli avvocati, dall'art. 38 del R.D.L. n. 1578 del 1933 ( il quale prevede la concorrente competenza del consiglio dell'ordine di iscrizione dell'incolpato e di quello del luogo in cui sono stati commessi i fatti per i quali si procede), non possa farsi ricorso, al fine di fare riferimento al forum commissi delicti, all'applicazione analogica del rito penale; ciò in quanto la stessa legge notarile fa espresso riferimento, "nel rimanente" alle norme del codice di procedura civile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2001, n. 3345
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3345
    Data del deposito : 7 marzo 2001

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