Sentenza 7 marzo 2001
Massime • 1
L'art. 151 della legge n. 89 del 1913 (cosiddetta legge notarile), nel disporre espressamente che "le pene disciplinari" sono applicate "dal tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del collegio notarile da cui dipende il notaio", non opera alcun riferimento al momento ed al luogo in cui l'illecito sia stato consumato. Da ciò consegue che, in mancanza di una più analitica previsione del tipo di quella contemplata, per gli avvocati, dall'art. 38 del R.D.L. n. 1578 del 1933 ( il quale prevede la concorrente competenza del consiglio dell'ordine di iscrizione dell'incolpato e di quello del luogo in cui sono stati commessi i fatti per i quali si procede), non possa farsi ricorso, al fine di fare riferimento al forum commissi delicti, all'applicazione analogica del rito penale; ciò in quanto la stessa legge notarile fa espresso riferimento, "nel rimanente" alle norme del codice di procedura civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2001, n. 3345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3345 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI ELIO LONGO - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AT TA
- ricorrente -
REGOLAMENTO COMPETENZA UFFICIO;
avverso l'ordinanza del Tribunale di TREVISO, emessa il 30/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/11/00 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha chiesto si dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Taranto, con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Taranto con sentenza dell'11.2.2000 dichiarava la propria incompetenza a pronunziarsi in ordine a procedimento disciplinare a carico del notaio ON ER, per addebiti relativi a fatti avvenuti allorché il ER era notaio in Palagiano (località ricompresa nel distretto notarile di Taranto), essendo stato il ER trasferito nel distretto notarile di Treviso, antecedentemente all'inizio del procedimento disciplinare. Il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 30.3.2000, richiedeva a questa Corte regolamento d'ufficio della competenza territoriale, osservando che la competenza territoriale del tribunale a conoscere degli addebiti disciplinari contestati al notaio va determinata, in analogia ai principi processualpenalistici, con riferimento al tribunale del luogo dove detti illeciti sono stati consumati e non con riferimento al tribunale del luogo in cui si trova il notaio ad esercitare la sua professione al momento in cui viene iniziata l'azione disciplinare.
Motivi della decisione
Ritiene questa Corte che vada dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Treviso.
Infatti l'art. 151 della l. n. 89/1913 (c.d. l. notarile) dispone espressamente che "le pene disciplinari" sono applicate "dal tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del collegio notarile da cui dipende il notaio", senza fare alcun riferimento al momento ed al luogo in cui l'illecito è stato consumato. In mancanza di più analitica previsione (come invece nel caso degli avvocati, per i quali l'art. 38 del r.d.l. n. 1578/1933 prevede la competenza concorrente del consiglio dell'ordine di iscrizione dell'incolpato e di quello del luogo ove sono stati commessi fatti per i quali si procede), non può farsi ricorso (come sostenuto dal tribunale di Treviso) all'applicazione analogica delle norme del rito penale per fare, conseguentemente, riferimento al forum commissi delicti. Ciò anche perché la stessa legge notarile all'art. 157 fa espresso riferimento "nel rimanente" alle norme del codice di procedura civile. L'assunto che la celebrazione del procedimento nel luogo, ove è stato commesso il fatto, renderebbe più agevole "l'attività di accertamento e di verifica" può risolversi in una critica al legislatore, ma non può assumere rilievo determinante in sede di interpretazione della disciplina vigente (del resto tale esigenza richiederebbe l'attribuzione in via esclusiva del tribunale del luogo di commissione dell'illecito, mentre anche quando, come per gli avvocati, il legislatore ha affrontato il problema, è stato introdotto soltanto un foro concorrente e non esclusivo). Sotto altro profilo la soluzione accolta dal legislatore non si rileva in contrasto con l'art. 25 della Costituzione (nel senso che il notaio con il trasferimento potrebbe scegliere il giudice competente), atteso, anzitutto, che il trasferimento non è rimesso alla sua libera scelta.
Inoltre la norma in questione statuisce pur sempre un criterio di individuazione del giudice competente, per cui risulta rispettato il principio della precostituzione per legge del giudice competente, che è l'essenza del principio del "giudice naturale", fissato dall'art. 25 Cost.. Nulla per le spese, non sussistendo i presupposti per una pronunzia su di esse.
P.Q.M.
Pronunciando sul regolamento d'ufficio, dichiara la competenza del Tribunale di Treviso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2001