Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 7725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7725 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Composta da:
LU GN DA LA OS BR IL RI
AN D'DR
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
07725-26
ha pronunciato la seguente
Presidente-
Sent. n. sez. 1122/2025 UP - 20/11/2025 R.G.N. 20408/2025
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da: ET RA nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN D'DR; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Per il ricorrente ET RA è presente il difensore di fiducia avvocato GUGLIELMI SAVINO del foro di ROMA, che, dopo aver illustrato i punti salienti del ricorso, insiste per l'accoglimento e conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 gennaio 2025 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 2 febbraio 2023, ha rideterminato, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., la pena inflitta a TT CO nella misura di mesi sei di reclusione, al contempo riducendo ad anni uno l'imposta sospensione della patente di guida, nonché del 50% la somma liquidata a titolo di provvisionale in favore delle costituite parti civili.
1.1. E' stata, in particolare, riconosciuta la penale responsabilità dell'TT in ordine al delitto di cui all'art. 589-bis cod. pen. per avere, alla guida di un autocarro, nell'attraversare un'intersezione con un'altra strada alla velocità di circa 40 Km/h, non consona rispetto alla situazione della strada e del traffico, determinato per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia nella propria condotta di guida, nonché nella violazione dell'art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - la collisione tra la parte latero-frontale del suo automezzo e un velocipede condotto da Mia Shipon, che stava svoltando a destra, così da cagionare a quest'ultimo gravi lesioni fisiche (politrauma, trauma cranico con frattura della base cranica ed emorragia) che ne hanno provocato il successivo decesso.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza. Con il primo ha eccepito violazione degli artt. 190, comma 2, 192, 220 e ss., 603 cod. proc. pen., in relazione al delitto di omicidio stradale e all'art. 111 Cost., per avere la Corte territoriale erroneamente rigettato la sua richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a mezzo di un'ulteriore perizia. Tale decisione sarebbe stata assunta con motivazione inadeguata, per aver ritenuto la Corte di merito di discostarsi dalle conclusioni rese dai consulenti di parte, nonché dal perito nominato in primo grado, senza, tuttavia, indicare le ragioni scientifiche e fattuali che avrebbero indotto a tale non condivisione, al contempo non pervenendo a determinazioni certe circa la dinamica del sinistro in ragione di altre e diverse prove, differenti da quelle già acquisite nel corso del giudizio. La richiesta di rinnovazione della perizia sarebbe stata volta, in particolare, a far accertare i tempi di reazione avuti dall'imputato, anche tenuto conto della presenza di una vettura ferma al semaforo che gli avrebbe impedito di avere una
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visuale buona e aperta, e dunque di un aspetto per la cui valutazione sarebbe stato necessario ricorrere a cognizioni tecniche di cui la Corte territoriale non avrebbe potuto disporre. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 190, comma 2, 192 cod. proc. pen. e degli artt. 141, commi 1 e 2, 41, comma 11, cod. strada in relazione agli artt. 40, 589-bis cod. pen. Avrebbe, in particolare, errato la Corte di appello per aver ritenuto. prevedibile, e non, quindi, comportamento eccezionale e atipico idoneo ad aver provocato l'incidente in via esclusiva, la condotta colposa della vittima che, in violazione dell'art. 41, comma 11, cod. strada, avrebbe attraversato in bicicletta un incrocio stradale pur avendo il semaforo rosso. In tal maniera, quindi, la bici avrebbe costituto un ostacolo imprevedibile, esonerativo della colpa, per essere stato incontrato dall'TT con percezione improvvisa, insufficiente a consentirgli di evitare l'impatto. Con l'ultima doglianza, infine, l'imputato ha lamentato mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. I giudici di appello avrebbero riconosciuto la penale responsabilità del prevenuto senza motivare nulla in ordine alle circostanze, comprovate in atti e dal rilievo indubbio, per cui in occasione del sinistro la vittima non stava percorrendo la pista ciclabile ivi presente e per cui nella carreggiata di percorrenza di quest'ultima vi fosse una macchina ferma al semaforo con luce rossa. Pure carente sarebbe il provvedimento impugnato per non aver motivato nulla in ordine alla massima di esperienza, specificata nell'elaborato peritale, per la quale sarebbe usuale che i ciclisti non si arrestino alla linea di stop, ma proseguano fino al bordo dell'intersezione, soprattutto quando, come nel caso di specie, la linea di stop era molto lontana dall'intersezione.
3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Collegio rileva, preliminarmente, come sia pervenuta dichiarazione di tutte le parti civili di revoca della loro costituzione. Ne consegue l'annullamento senza rinvio, limitatamente alla disposta condanna alle statuizioni civili, di entrambe le sentenze emesse nel presente giudizio, e cioè sia della pronuncia del Tribunale di Roma del 2 febbraio 2023 che della sentenza della Corte di appello di Roma del 15 gennaio 2025.
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Trova, infatti, applicazione il principio, affermato da questa Corte di legittimità, per cui, in caso di revoca della costituzione di parte civile nel giudizio di legittimità, la Corte di cassazione, investita del ricorso proposto dall'imputato, deve rilevare, anche d'ufficio, la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale ed annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute (così, espressamente, Sez. 4, n. 3454 del 16/01/2019, Scozzafava, Rv. 275195-01; Sez. 2, n. 43311 del 08/10/2015, Vismara, Rv. 265250-01).
2. Con riferimento, poi, agli effetti penali, deve essere rilevata la fondatezza del proposto ricorso, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
3. Tale determinazione concerne, in particolare, l'aspetto, evidenziato sia nella prima che nella terza doglianza eccepita da parte del ricorrente, riguardante l'omessa considerazione da parte della Corte territoriale del fatto che, al momento del sinistro, vi fosse un'autovettura ferma al semaforo con luce rossa nella strada posta alla destra dell'TT, nella stessa carreggiata percorsa dalla vittima. L'indicato aspetto, per come preliminarmente confermato dalla stessa Corte di merito, è stato sempre riconosciuto dall'imputato che, ogni qualvolta è stato chiamato a ricostruire l'accaduto, ha sempre affermato di avere <<notato una macchina ferma all'incrocio in quanto per tale vettura il semaforo era rosso» (cfr. p. 2 della sentenza impugnata, nonché, in conformità, p. 4 di quella di primo grado). Tale circostanza, all'evidenza rilevante ai fini dell'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente, sotto il profilo dell'avvistabilità del velocipede condotto dal Mia e dell'evitabilità dell'evento, e quindi dei tempi di reazione con cui l'TT avrebbe potuto intervenire per evitare o ridurre le conseguenze dell'impatto, non risulta essere stato considerato, né in alcun modo valorizzato, da parte del perito nominato in primo grado, che pur chiamato, su sollecitazione del giudice, ad affrontare nel suo esame dibattimentale il tema dell'avvistabilità o meno del ciclista da parte del conducente del furgone, per non averlo approfondito nella sua relazione, aveva concluso per la piena visibilità del campo del sinistro da parte dell'imputato, sul presupposto che «come unico ostacolo c'è una pianta con il suo tronco con un diametro limitato» (cfr. p. 5 della sentenza del Tribunale), senza fare cenno alcuno alla presenza di un'autovettura ferma al semaforo.
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Stessa carenza motivazionale deve essere ravvisata, del resto, anche nelle pronunce rese dal giudici di primo e di secondo grado, in tale ultima sentenza essendovi, in ben due passaggi motivazionali, un contrastante inequivoco riferimento al fatto che il conducente dell'autocarro avesse attraversato l'incrocio con visuale *aperta e buona» (p. 3) o <libera» (p. 4). Orbene, i rappresentati aspetti rendono, conseguentemente, corretta la doglianza con cui il ricorrente ha lamentato carenza motivazionale, per non essere stata valorizzata l'indicata circostanza fattuale, invece di rilievo ai fini della compiuta valutazione della condotta imputabile all'TT, sotto il profilo della sua possibilità, o meno, di avvistare la bici, e quindi di poter evitare l'evento. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, altresì, contraddittoria per avere la Corte territoriale compiutamente indicato, in sede di preliminare ricostruzione dei fatti, il dato, reiteratamente riferito dall'TT, di avere notato una macchina a destra ferma al semaforo rosso, senza poi tenerne conto ai fini della valutazione della sua responsabilità nella causazione dell'incidente. Tale discrasia appare, altresì, rilevante ove si consideri il giudizio di generale attendibilità espresso dai giudici di appello in ordine alla versione dei fatti fornita dall'imputato che, ad esempio, è stato ritenuto credibile laddove ha riferito di avere impegnato l'incrocio con il proprio semaforo che proiettava luce verde che, invero, non appare logico né coerente ritenere solo in termini parziali e intermittenti. Se il giudice di appello ha creduto alla ricostruzione dei fatti resa dall'imputato non si comprende il perché, a quel punto, non avrebbe dovuto ritenere veritiero tutto quanto da lui riferito. D'altro canto, per come correttamente lamentato nel primo motivo di censura, la mancata considerazione della presenza di un'autovettura ferma con semaforo rosso non palesa solo un vizio motivazionale, ma anche una rilevante carenza nell'accertamento dei tempi di reazione avuti dall'imputato, e dunque di un aspetto per la cui valutazione sarebbe stato necessario ricorrere a ulteriori cognizioni tecniche, non considerate da parte della Corte territoriale.
4. La troncante decisività delle superiori considerazioni, determinative della necessità di un nuovo vaglio da parte dei secondi giudici di merito, fa ritenere, all'evidenza, assorbite le ulteriori questioni eccepite da parte dell'imputato, e in particolare quelle dedotte con il secondo motivo di ricorso.
5. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti penali, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
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P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale di Roma del 2 febbraio 2023 e la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili essendo intervenuta la revoca della costituzione di tutte le parti civili. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma il 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Alessandro D'Andrea Alessanone Amper ད་པར་ཐས་
Il Presidente Lucia Vignale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi. 17/01/2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Irene Caliendo
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