Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 963
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento sia stata notificata in data 01/05/2024, rendendo il ricorso notificato in data 24/10/2024 tardivo e quindi inammissibile, in violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/92.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 963
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 963
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo