CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 963/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9001/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249012649870 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130026094950000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto telematicamente dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data 25.01.2024, Ricorrente_1 si opponeva ad una intimazione di pagamento, con numeri finali 9870, in relazione ad una cartella di pagamento con numeri finali 4950 per Irpef anno 2006 per la somma di
€ 3.120,00 oltre accessori.
Eccepiva l'omessa previa notifica della cartella, atto prodromico, la decadenza, il difetto di motivazione e la prescrizione.
L'ADER si costituiva in giudizio;
eccepiva la inammissibilità del ricorso, perché proposto oltre il termine di giorni 60, previsto dalla legge;
deduceva che la cartella era stata regolarmente notificata, e chiedeva pertanto, in subordine, il rigetto del ricorso.
La causa veniva decisa all'udienza del 29.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato la intimazione di pagamento con numeri finali 9870, notificata in data 1.05.2024, come si può desumere dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate e non in data
17.08.2024, come dichiarato in ricorso.
La intimazione di pagamento, è stata infatti spedita con raccomandata a/r in data 29/03/2024 e deve pertanto considerarsi notificata in data 01/05/2024, cioè decorsi 10 giorni dall'avviso di giacenza lasciato in data
22/04/2024.
Pertanto il ricorso, notificato in data 24/10/2024, appare tardivo e dunque inammissibile in violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/92, che prescrive il termine di giorni sessanta dall'intervenuta notifica dell'atto opposto.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'ADER, delle spese processuali, liquidate nella somma di € 450,00 oltre Iva, Cpa e Spese Generali, disponendone la distrazione in favore del Procuratore antistatario Avv. Difensore_2.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
29.01.2026. Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. SQ Nigro Dr. Roberto Cordio
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9001/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249012649870 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130026094950000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto telematicamente dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data 25.01.2024, Ricorrente_1 si opponeva ad una intimazione di pagamento, con numeri finali 9870, in relazione ad una cartella di pagamento con numeri finali 4950 per Irpef anno 2006 per la somma di
€ 3.120,00 oltre accessori.
Eccepiva l'omessa previa notifica della cartella, atto prodromico, la decadenza, il difetto di motivazione e la prescrizione.
L'ADER si costituiva in giudizio;
eccepiva la inammissibilità del ricorso, perché proposto oltre il termine di giorni 60, previsto dalla legge;
deduceva che la cartella era stata regolarmente notificata, e chiedeva pertanto, in subordine, il rigetto del ricorso.
La causa veniva decisa all'udienza del 29.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato la intimazione di pagamento con numeri finali 9870, notificata in data 1.05.2024, come si può desumere dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate e non in data
17.08.2024, come dichiarato in ricorso.
La intimazione di pagamento, è stata infatti spedita con raccomandata a/r in data 29/03/2024 e deve pertanto considerarsi notificata in data 01/05/2024, cioè decorsi 10 giorni dall'avviso di giacenza lasciato in data
22/04/2024.
Pertanto il ricorso, notificato in data 24/10/2024, appare tardivo e dunque inammissibile in violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/92, che prescrive il termine di giorni sessanta dall'intervenuta notifica dell'atto opposto.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'ADER, delle spese processuali, liquidate nella somma di € 450,00 oltre Iva, Cpa e Spese Generali, disponendone la distrazione in favore del Procuratore antistatario Avv. Difensore_2.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
29.01.2026. Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. SQ Nigro Dr. Roberto Cordio