Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1621.
(Riparazioni).
Il locatore e' tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell'affittuario.
(Riparazioni).
Il locatore e' tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell'affittuario.
Commentari • 35
- 1. Locazione commerciale: criterio legale di riparto spese di manutenzione è derogabileAccesso limitatoIrene Marconi · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2020 · 37.26621
Giurisprudenza • 176
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2015, n. 6206Provvedimento: […] Concludeva sostenendo che le spese di ristrutturazione indebitamente erano state detratte dall'attività agrituristica in quanto il contratto di affitto agrario non presentava alcuna pattuizione che consentisse di escludere la applicazione della disciplina civilistica ex art. 1621 c.c. , che pone le spese per le riparazioni straordinarie a carico del locatore. […] Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell' art. 75 del TU, in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 1620 e 1621 c.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5. […]Leggi di più...
- affitto agrario·
- regime forfettario·
- art. 1621 c.c.·
- spese straordinarie·
- D.P.R. n. 633 del 1972·
- detrazione IVA·
- inerenza delle spese·
- art. 1620 c.c.·
- attività agricola·
- attività agrituristica·
- separazione contabile e fiscale·
- D.P.R. n. 917 del 1986·
- L. n. 203 del 1982·
- onere della prova·
- art. 53 Cost.