Sentenza 10 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10043 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0 043202 REPUBBLICA POLO ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 3634/00 Consigliere Cron.27312 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Dott. Grazia CATALDI Consigliere Rep. Dott. Giovanni AMOROSO - Rel. Consigliere Ud.30/04/02 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA GORGA, GIUSEPPE FABIANI, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LE UL, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio - dell'avvocato SALVATORE CABIBBO e da ultimo d'ufficio 2002 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI 1912 -1- e difeso dallo stessoCASSAZIONE, rappresentato avvvocato, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 941/99 del Tribunale di UDINE, depositata il 01/12/99 R.G.N. 806/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- r.g.n. 3634/2000 ud. 30 aprile 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato il 12.06.1997 ET ET esponeva di avere lavorato dal 1960 al 30 agosto 1993 alle dipendenze della società Cascami Seta Filature Seriche Riunite s.p.a. e, contestualmente, con contratto part-time dall'agosto 1979 presso il bar "Da Vera" di Cercenà Sandro, sito in Reana del Rojale, e di essere stata posta in mobilità dal 1 settembre 1993, percependo la relativa indennità, con riferimento al primo posto di lavoro. Affermava altresì che l'INPS con lettera del 13 agosto 1996 le aveva contestato di non avere preventivamente comunicato di svolgere la suddetta attività lavorativa part-time in coincidenza con il periodo di mobilità e le aveva conseguentemente comminato la sanzione della decadenza dal trattamento di mobilità ex art. 9, comma 1, lett. d), della legge n. 223/91. Ritenendo il suddetto provvedimento ingiusto in quanto l'attività svolta part-time preesisteva alla messa in mobilità e della sua esistenza l'INPS avrebbe dovuto essere edotto dal momento che entrambi i datori di lavoro avevano provveduto a versare regolarmente i contributi, la ricorrente conveniva in giudizio l'INPS avanti al Pretore di Udine chiedendo che venisse accertato il suo diritto all'indennità di mobilità quanto meno dal 21.04.94 (data in cui aveva cessato anche il lavoro di barista) e per il tempo residuo spettante. L'INPS, ritualmente costituitasi, sosteneva la correttezza del suo provvedimento che era stato determinato dal fatto che la ricorrente aveva omesso di comunicare l'esistenza di 3 un rapporto di lavoro subordinato svolto ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n.223/91 e che avrebbe comportato la sospensione, per tutta la durata del rapporto, dell'erogazione dei benefici economici della mobilità. Eccepiva l'Istituto resistente che irrilevante, di fronte al chiaro tenore della disposizione normativa, era la circostanza di una sua presunta conoscenza dell'esistenza di un altro rapporto di lavoro subordinato svolto dalla ET prima della sua messa in mobilità, tanto più che quest'ultima non si sarebbe limitata ad un mero comportamento omissivo, ma avrebbe fornito, sia all'atto della presentazione della domanda del beneficio, sia nelle successive verifiche periodiche, delle dichiarazioni mendaci continuando così a percepire indebitamente l'indennità di mobilità per un totale di lire 33.571.305. Instava dunque per il rigetto della domanda avversaria. Con sentenza n. 909/97 del 4.12.1997 il Pretore all'esito, dell'istruttoria documentale, rigettava il ricorso della ET sul presupposto che il testo dell'art. 9, comma 1 lett. d), della legge n. 223/91 imponeva al lavoratore l'obbligo di comunicazione dell'espletamento di altra attività lavorativa anche preesistente al collocamento in mobilità.
2. Avverso detta sentenza interponeva appello la ET deducendo innanzi tutto la carenza in capo all'INPS del potere di comminare la sanzione della "decadenza" dal godimento dell'indennità di mobilità, potere che spettava solo al Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro in prima istanza ed all'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione seconda istanza. Nel caso di specie invece solo col provvedimento notificato il 4.02.98 dall'Ufficio Provinciale- del Lavoro la ET veniva a conoscenza che l'INPS in data 11.11.97 aveva segnalato all'Ufficio Provinciale del Lavoro la asserita incompatibilità tra il lavoro da lei svolto ed il beneficio goduto 4 affinchè adottasse i relativi provvedimenti e ciò per sanare la decadenza incautamente già comminata dal resistente in difetto del suo presupposto legittimante, ossia la cancellazione dalle liste da parte dell'Organo Provinciale. Rilevava peraltro l'appellante che l'Ufficio Provinciale, investito della questione, non aveva comunque ritenuto di cancellarla dalle liste di mobilità. L'appellante deduceva inoltre anche la violazione dell'art. 9, comma 1, lett. d), della L. n. 223/91 che, in quanto norma di carattere eccezionale, non sarebbe suscettibile di interpretazione analogica. Detta disposizione - da collegare con l'art. 8, comma 6, della 1. n.223/91 il quale attribuisce al lavoratore in mobilità la facoltà di svolgere attività lavorativa a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella imporrebbe l'obbligo di comunicazione all'INPS per la sola ipotesi di lista rioccupazione od occupazione successiva alla messa in mobilità, non potendo attribuirsi altro significato al termine "preventiva" se non quello riferibile ad un'occupazione non ancora iniziata rispetto alla concessione del beneficio della mobilità. Resisteva l'INPS richiamandosi alle argomentazioni ed alle eccezioni svolte in primo grado e chiedendo la conferma della gravata sentenza. Il tribunale di Udine con sentenza del 19 novembre 1 dicembre 1999 accoglieva - l'appello ed, in riforma della pronuncia impugnata, dichiarava che la lavoratrice appellante non era incorsa nella decadenza di cui all'art. 9, comma 1, lett. d), l. n.223 del 1991 e che quindi la stessa aveva diritto all'indennità di mobilità. Condannava l'INPS al pagamento delle spese di giudizio.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l'INPS con un unico motivo di impugnazione. Resiste l'intimata con controricorso. 5 MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. Con l'unico motivo di impugnazione l'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, lett. d), 1. n.223 del 1991. Secondo la difesa dell'Istituto l'obbligo di comunicazione posto a carico del lavoratore in mobilità dalla disposizione citata riguarda non solo l'eventuale rioccupazione o nuovo impiego del lavoratore, ma anche l'impiego precedente il collocamento in mobilità.
2. Il ricorso è inammissibile. La decisione del tribunale di accoglimento dell'appello e di riforma della pronuncia impugnata si fonda su due argomentazioni autonome ed autosufficienti, corrispondenti ai primi due motivi dell'atto d'appello ritenuti (dal tribunale) entrambi fondati. Nella sentenza impugnata infatti si afferma innanzi tutto la fondatezza della doglianza dell'appellante secondo cui l'INPS non era legittimato a pronunciare la decadenza perché ai sensi del terzo comma dell'art. 9 della legge n. 223 del 1991, come modificato dall'art. 2, comma 4, d.l. 16 maggio 1994, n.299, conv. in l. 19 luglio 1994, n.451, spettava al direttore dell'UPLMO l'emanazione di tale provvedimento. In tribunale poi non ha mancato di rilevare che nella specie il direttore dell'UPLMO era stato effettivamente investito della questione dall'INPS, ma aveva ritenuto che non sussistessero i presupposti per cancellare la ET dalle liste di mobilità. La decadenza autonomamente pronunciata dall'INPS era quindi ex se illegittima e non poteva produrre le conseguenze sanzionatorie volute dall'Istituto. 6 La seconda (ed ulteriore) argomentazione a sostegno della medesima pronuncia di riforma della sentenza impugnata investe la questione dell'interpretazione della lett. d) del primo comma dell'art. 9 1. n.223/91, cit.. Il tribunale perviene alla conclusione - contrastata dall'unito motivo di ricorso per cassazione dell'INPS - che l'obbligo di comunicazione de quo trattandosi di comunicazione espressamente definita preventiva>> - riguardi unicamente l'attivazione di un nuovo rapporto di lavoro dopo l'iscrizione nelle liste di mobilità e non anche la prosecuzione di un rapporto preesistente a tale iscrizione. Sicché anche per questa concorrente ragione la decadenza dichiarata dall'INPS doveva considerarsi illegittima. La difesa dell'INPS si è limitata a denunciare l'inesattezza di tale interpretazione senza censurare quella parte della sentenza del tribunale che, in accoglimento del primo motivo di appello, aveva ritenuto che in radice l'INPS non fosse legittimato a dichiarare la decadenza. Soccorre pertanto il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui nel caso in cui la sentenza sia fondata su una pluralità di ragioni tra loro distinte e autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, l'omessa specifica impugnazione di tutte tali ragioni rende inammissibile la censura su alcuna di esse, la quale non potrebbe mai condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre ragioni non impugnate, all'annullamento della decisione (Cass., sez. I, 21 giugno 1999, n. 6240, Cass., sez. lav., 24 maggio 1999, n. 5048; Cass., sez. lav., 17 aprile 1996, n. 3640).
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla soccombenza consegue la condanna dell'Istituto ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio nella misura liquidata in dispositivo con distrazione in favore del procuratore dell'intimata dichiaratosi antistatario. 7
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna l'Istituto al pagamento delle spese di questo giudizio liquidate in euro 5,72 oltre euro 1.500 (millecinquecento) per onorario d'avvocato con distrazione in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, il 30 aprile 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore (Giovanni Amoroso) (Paolino Dell'Anno) IL CANCELLIERE Cancelleria ***** ***8 811070 1, 53 10 106. 2002 CELLIOPEJanelle BOLLO, DI ART. 10TASSA 8