Sentenza 10 novembre 2005
Massime • 1
Con il provvedimento del questore che, in base all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., impone a taluno l'obbligo di presentarsi in questura in occasione dello svolgimento di determinate manifestazioni sportive, deve essere dato necessariamente avviso alla parte della facoltà di presentare memorie o deduzioni al g.i.p. competente per la convalida, e tale avviso può essere contenuto anche nella relata che attesta la notifica all'interessato del provvedimento. L'omissione di esso determina la nullità, ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., sia del provvedimento del questore che della successiva ordinanza di convalida.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2005, n. 6986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6986 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 10/11/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 1222
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 9521/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI AO, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza resa il 30/10/2004 dal G.I.P. del tribunale di Sassari.
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VENEZIANO Giuseppe, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza. Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con ordinanza del 30.10.2004 il G.I.P. del tribunale di Sassari ha convalidato il provvedimento del 19.10.2004 con cui il questore della stessa città aveva, per la durata di tre anni, vietato l'accesso agli stadi e imposto l'obbligo di presentarsi alla questura di La Spezia in concomitanza con le partite giocate dalla squadra calcistica della Spezia, a carico di AO RN, denunciato per lancio di oggetti contro la tifoseria rivale durante l'incontro di calcio svoltosi il 12.9.2004 tra le squadre di Sassari Torres e Spezia.
2 - Il RN ha proposto personalmente ricorso per cassazione, denunciando violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., perché il provvedimento questorile non conteneva il necessario avviso della facoltà di presentare memorie o deduzioni davanti al G.I.P..
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il ricorso è fondato.
A seguito della sentenza 144/1997 della Corte costituzionale, il legislatore, con il D.L. 20 agosto 2001, n. 336, art. 1, ha introdotto il comma 2 bis, all'art. 6 della L. 13 dicembre 1989, n. 401, secondo il quale la notifica della prescrizione questorile di presentarsi all'ufficio di polizia durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive per le quali lo stesso questore abbia disposto il divieto di accesso per persone denunciate o condannate per atti di "violenza negli stadi", deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.
Secondo logica l'avviso deve essere contenuto nel provvedimento questorile. Ma, attesa la impropria terminologia adottata dal legislatore, può essere contenuto anche nella relata che attesta la notifica all'interessato del provvedimento, sebbene sia improbabile che l'ufficiale notificatore (in genere un ufficiale o un agente di polizia) prenda l'iniziativa di indirizzare all'interessato destinatario della notifica un avviso non contenuto nel provvedimento notificato.
La disposizione novellatrice non contiene alcuna specifica sanzione per la sua inosservanza.
Ma non v'è dubbio che l'omissione dell'avviso configuri una causa generale di nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), atteso che essa pregiudica l'esercizio della facoltà, spettante al soggetto privato interessato, di intervenire o di farsi assistere nel procedimento giurisdizionale di convalida, il quale è condizione essenziale di efficacia del provvedimento di polizia. In tal senso è la giurisprudenza prevalente di questa corte (Sez. 1^, n. 5624 del 15.1.1999, Piscitela, rv. 212218; Sez. 1^, n. 3215 del 15.6.1999, Furnari, rv. 213717; Sez. 1^, n. 2130 del 16.6.2000, Castellini, rv. 216915; Sez. 1^, n. 46906 del 2.12.2004, Aiello, rv. 230164).
4 - Non può pertanto condividersi la tesi secondo la quale la violazione della disposizione in parola non da luogo ad alcuna nullità, in quanto non è finalizzata ad assicurare la difesa dell'interessato nelle specifiche forme dell'intervento, della assistenza o della rappresentanza (Cass. Sez. 1^, n. 4106 del 13.7.1998, Dieni, rv. 211039). Invero, questa isolata pronuncia, che è stata emessa dopo la citata sentenza 144/1997, ma prima dell'intervento legislativo del 2001, si fonda su un duplice passaggio argomentativo:
a) la Corte costituzionale ha sempre affermato, anche nella sentenza 144/1997, che il diritto di difesa "ammette una molteplicità di discipline, in rapporto alla varietà dei contesti, delle sedi e degli istituti processuali in cui esso è esercitato";
b) da questa affermazione è lecito dedurre che non ogni disposizione intesa a salvaguardare il diritto di difesa è automaticamente inquadrarle tra quelle concernenti le specifiche forme difensive dell'intervento, dell'assistenza o della rappresentanza disciplinate dall'art. 178 c.p.p., lett. c). Al riguardo, però, si deve obiettare che:
1) la sentenza 144/1997 ha richiamato la pluralità dei regimi processuali del diritto di difesa non già per escludere la sanzione della nullità a presidio di alcuni di questi regimi, ma per giustificare la tesi secondo cui nel procedimento di convalida della misura di polizia non è necessaria la presenza del difensore, come invece è previsto nei procedimenti di convalida delle misure precautelari dell'arresto o del fermo.
È quindi illogico dedurre da questa molteplicità di regimi la conclusione che non ogni diritto di difesa sia inquadrarle in quelle forme specifiche del diritto di difesa che l'art. 178 c.p.p., lett. c) presidia con la sanzione della nullità;
2) l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza della parte privata sono le tre forme possibili di manifestazione dell'attività difensiva;
3) il diritto di "presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida" della misura di polizia, rientra evidentemente nella facoltà di intervenire personalmente o di farsi assistere tecnicamente da un difensore, e quindi rispettivamente nel diritto di intervento e in quello di assistenza.
Correttamente la dottrina intende per "intervento" l'esercizio del diritto di autodifesa della parte privata, che si può sostanziare nella presentazione di memorie personali, nelle dichiarazioni spontanee, nel silenzio e in genere in tutte le forme di presenza personale nel procedimento;
mentre con il termine di "assistenza" della parte privata si allude alla garanzia della difesa tecnica che è assicurata alla stessa parte.
Conclusivamente, la facoltà che il menzionato comma 2 bis, art. 6, L. n. 401 del 1989 attribuisce al destinatario della misura di prevenzione, va inquadrata nel diritto di intervento (autodifesa) e di assistenza (difesa tecnica) nel relativo procedimento di convalida, anche se non arriva a comprendere la necessità della presenza processuale dell'interessato e del difensore, che è invece prevista per il procedimento di convalida delle misure precautelari (art. 391 c.p.p.).
5 - Da quanto detto discende che la violazione della L. n. 401 del 1989, art. 6, art. 2 bis comporta la nullità del provvedimento di prevenzione e della conseguente convalida giurisdizionale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c). Si tratta solo di verificare se la nullità è assoluta ex art. 179 c.p.p. o a regime intermedio ex art. 180 c.p.p..
Si deve propendere per la prima alternativa per le seguenti ragioni:
a) se la nullità fosse a regime intermedio, si arriverebbe all'assurda conclusione che - secondo la logica interpretazione dell'art. 180 c.p.p., - la parte privata la dovrebbe dedurre solo prima del provvedimento di convalida, e cioè quando non ha ancora la materiale conoscenza della violazione;
b) la nullità ha invece carattere assoluto perché l'avviso all'interessato della facoltà di difendersi presso il giudice competente per la convalida svolge la stessa funzione della citazione dell'imputato prevista dall'art. 179 c.p.p., cioè quella di convocare la parte privata davanti al giudice per esercitare il suo diritto di difendersi, anche se per il procedimento di convalida della misura prevenzionale si tratta di una convocazione senza data fissa e quindi più esattamente di una informazione sulla facoltà di difendersi entro un breve termine.
6 - Nel caso di specie ne' il provvedimento questorile ne' la relativa notifica contenevano l'avviso al RN della facoltà di presentare memorie o deduzioni davanti al G.I.P. competente per la convalida.
Il provvedimento del questore specificava soltanto che avverso lo stesso provvedimento era ammesso ricorso al prefetto o ricorso giurisdizionale al TAR. Ma si tratta ovviamente di avviso diverso, che non può essere equipollente a quello prescritto dalla legge. L'ordinanza di convalida deve essere quindi annullata;
e annullata senza rinvio, sia perché la violazione di cui si tratta invalida anche il provvedimento amministrativo da convalidare, sia perché, quand'anche (erroneamente) si ritenesse il contrario, il provvedimento avrebbe già perso efficacia per la scadenza dei termini previsti per la convalida a mente del terzo comma del più volte citato art. 6.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2006