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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 226/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3314/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale - Isola C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250023859958000 BOLLO 2019
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964064169670 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5413/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistenti : rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio ricorrente1 propone impugnazione avverso la cartella di pagamento nr. 02820250001971200000, emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di
Caserta, notificata il 07/04/2025 e relativa al mancato pagamento della Tassa Automobilistica Regione
Campania, anno 2019, per un importo complessivo di euro 311,25.
2. Il ricorrente, come in atti rappresentato e difeso, lamentava la omessa notifica dell'accertamento presupposto e la maturata la prescrizione del credito tributario.
Chiedeva pertanto l'annullamento della cartella sopra indicata.
3. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Regione Campania si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, documentando la notifica dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è infondato.
5. I resistenti hanno documentato la notifica dell'avviso di accertamento con raccomandata postale spedita in data 29/07/2022 e ricevuta il 2/9/2022.
Il ricorrente non ha nulla contro dedotto avverso tale documentazione prodotta agli atti nel fascicolo telematico il 17/11/2025.
Tale notifica ha interrotto la prescrizione triennale del tributo.
Pertanto al momento della notifica della cartella (aprile 2025) la prescrizione triennale non si era ancora maturata. Si impone per quanto detto il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti che liquida in complessivi euro 250,00 ciascuno oltre accessori di legge.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3314/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale - Isola C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250023859958000 BOLLO 2019
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964064169670 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5413/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistenti : rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio ricorrente1 propone impugnazione avverso la cartella di pagamento nr. 02820250001971200000, emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di
Caserta, notificata il 07/04/2025 e relativa al mancato pagamento della Tassa Automobilistica Regione
Campania, anno 2019, per un importo complessivo di euro 311,25.
2. Il ricorrente, come in atti rappresentato e difeso, lamentava la omessa notifica dell'accertamento presupposto e la maturata la prescrizione del credito tributario.
Chiedeva pertanto l'annullamento della cartella sopra indicata.
3. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Regione Campania si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, documentando la notifica dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è infondato.
5. I resistenti hanno documentato la notifica dell'avviso di accertamento con raccomandata postale spedita in data 29/07/2022 e ricevuta il 2/9/2022.
Il ricorrente non ha nulla contro dedotto avverso tale documentazione prodotta agli atti nel fascicolo telematico il 17/11/2025.
Tale notifica ha interrotto la prescrizione triennale del tributo.
Pertanto al momento della notifica della cartella (aprile 2025) la prescrizione triennale non si era ancora maturata. Si impone per quanto detto il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti che liquida in complessivi euro 250,00 ciascuno oltre accessori di legge.