Sentenza 22 marzo 2016
Massime • 1
In tema di cognizione del giudice di appello, una volta devoluto il punto relativo al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello ha il potere di intervenire sulla pena e, quindi, di concedere anche sanzioni sostitutive, pur in assenza di una esplicita richiesta da parte dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/03/2016, n. 33586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33586 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2016 |
Testo completo
335 86 / 1 6 . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA-Presidente - N. 561/2016 LUISA BIANCHIDott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Rel. Consigliere - N. 2056/2016 Dott. SALVATORE DOVERE - Consigliere - Dott. EUGENIA SERRAO Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AG TO N. IL 26/06/1967 avverso la sentenza n. 2075/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 09/09/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Saufa Spouser che ha concluso per и годить все сощо; Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Ila RITENUTO IN FATTO 1. GI ER ricorre per cassazione, con atto sottoscritto dal difensore, avv. Paolo Mezzomonaco, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Bologna ha confermato quella emessa dal Tribunale di Ferrara, che lo giudicato responsabile del reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. b) e 186-bis co. 3 Cod. str., e gli ha inflitto la pena di mesi sei di arresto ed euro 1800,00 di ammenda, e disposta la sospensione della patente di guida per un anno e sei mesi.
2. Con il primo motivo l'imputato si duole che la Corte di Appello non abbia accolto l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio di primo grado, fondata sulla circostanza che la notifica di questo é avvenuta a mani del difensore pur mancando la dichiarazione o l'elezione di domicilio da parte dell'imputato; per il ricorrente, se é condivisibile in via astratta quanto asserito dalla Corte di Appello ovvero che tanto nel caso di avvenuta dichiarazione o elezione presso il difensore di ufficio che in quello di rifiuto di eseguire le stesse la notificazione avrebbe dovuto farsi presso il difensore di ufficio, come accaduto nella specie non lo é in concreto, perché l'imputato si allontanò prima che fosse perfezionato il verbale di identificazione ed elezione di domicilio. Con il secondo motivo lamenta l'illegittimità del diniego della conversione della pena inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità, perché motivato in ragione della ritenuta tardività della richiesta - tardività che si contesta e della negativa personalità dell'imputato - giudizio che si contesta perché fondato sulla presenza di precedenti penali, senza considerazione del loro risalire a dieci anni prima e del fatto che i relativi reati sono estinti l'uno ai sensi dell'art. 460, co. 5 cod. proc. pen. e l'altro ai sensi dell'art. 445, co. 2 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso é infondato.
3.1. La consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Nel caso di specie il ricorrente, dopo aver evidenziato che il GI non aveva eletto alcun domicilio e neppure rifiutato di eleggerlo, perché tanto emergeva dal verbale di identificazione, ha rammentato che la Corte di Appello ha rilevato che, tanto nel caso di omessa dichiarazione o elezione di domicilio ther 2 che in quello di elezione di domicilio presso il difensore di ufficio alternativa -· laposta in campo dalla spunta di entrambe le caselle sul predetto verbale notifica avrebbe dovuto essere fatta presso il difensore ai sensi dell'art. 161, co. 4 cod. proc. pen. Orbene, il ricorrente rileva al riguardo che le considerazioni svolte dal giudice di seconde cure sono condivisibili in via astratta ma non in concreto perché l'imputato si era allontanato prima che fosse perfezionato il verbale. Si tratta di una circostanza che non trova conferma nella sentenza impugnata e che, d'altronde, avrebbe come implicazione la falsità del verbale in questione, perché quanto in esso riportato come dichiarazione (di rifiuto ad eleggere o dichiarare domicilio per le notificazioni ovvero di elezione presso il difensore) dell'imputato viene implicitamente ma chiaramente indicato come non operata dal medesimo;
tuttavia una tale falsità non é mai stata affermata direttamente dal ricorrente e, d'altra parte, avrebbe dovuto dare corso ad una querela di falso. Pertanto, sia perché il motivo risulta privo di una censura compiuta, sia perché esso non si confronta con quanto asserito dalla Corte di Appello, ne va ritenuta l'aspecificità.
3.2. Il secondo motivo é infondato. Coglie il vero il ricorrente quando afferma che la Corte di Appello ha errato nell'affermare la tardività della richiesta di conversione della pena principale;
come rammentato dall'imputato, il contemperamento della assenza di un termine di legge per la presentazione della richiesta di conversione, della convertibilità della pena principale anche in assenza di richiesta dell'interessato e del principio devolutivo hanno condotto questa Corte ad affermare che la richiesta di sostituzione in grado di appello deve essere fatta oggetto di apposito motivo e che comunque deve essere sottoposto al giudice il punto del trattamento sanzionatorio. Si é infatti affermato che In tema di cognizione del giudice di appello, una volta devoluto il punto relativo al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello ha il potere di intervenire sulla pena e, quindi, di concedere anche sanzioni sostitutive. Ne consegue che è illegittima la declaratoria di inammissibilità della richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, ex art. 186, comma nono bis. c.d.s., formulata in sede di discussione orale del giudizio di appello, motivata sulla base di una pretesa tardività. (Sez. 4, n. 22789 del 09/04/2015 - dep. 28/05/2015, Ligorio, Rv. 263894). Nella specie l'imputato aveva lamentato l'eccessività della pena e chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche. Pertanto la Corte di Appello ha errato nel ritenere la richiesta tardiva e non devoluta alla sua cognizione. Tuttavia, il giudice di seconde cure ha comunque valutato il merito della richiesta, negando la conversione in ragione dei precedenti penali del GI e flor 3 della fruizione in due occasioni della sospensione condizionale della pena. Tale giudizio viene censurato dal ricorrente perché illogico, giacché l'ultimo reato sarebbe stato commesso circa dieci anni prima del reato che qui occupa;
i due reati per guida in stato di ebbrezza sarebbero estinti rispettivamente ex art. 460, co. 5 cod. proc. pen. ed ex art. 445, co. 2 cod. proc. pen. Orbene, giova prendere le mosse dalla considerazione che il lavoro di pubblica utilità ha natura di pena sostitutiva di quella principale, alla quale, ove non risulti l'opposizione dell'imputato e la ricorrenza delle condizioni ostative rappresentate dalla circostanza aggravante dell'avere causato un incidente stradale e dalla pregressa fruizione di analoga pena sostituiva, il giudice può decidere di fare ricorso;
si tratta di un potere discrezionale che concerne l'an della sostituzione ma non la misura della stessa, risultando predeterminata dalla legge la durata del lavoro di pubblica utilità disposto in funzione sostitutiva. Questa Corte è avvertita del fatto che altra sezione ha ritenuto diversamente, affermando che in tema di pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186 C.d.S., comma bis, è inibita al giudice ogni valutazione circa l'idoneità della misura ad assolvere o meno alla funzione rieducativa, essendo il divieto di applicazione della stessa normativamente ricollegato unicamente alla ricorrenza dell'aggravante di avere provocato un incidente stradale e alla pregressa fruizione di analoga sanzione sostitutiva (Sez. 3, n. 20726 del 07/11/2012 - dep. 14/05/2013, Cinciripini, Rv. 254998). Siffatta soluzione sembra non considerare il testo della norma, che utilizza il termine "può". Trattandosi di pena, anche la scelta della sostituzione deve tener conto dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. Ed infatti, nessun elemento testuale corrobora la tesi della automaticità della sostituzione in assenza di condizioni ostative. Appare inoltre ingiustificato pretermettere una prognosi giudiziale del successo del lavoro sostitutivo, che non è un obiettivo in sè ma è esso stesso, come già la pena principale, strumento di rieducazione, come dimostrano gli ulteriori effetti favorevoli al reo che si determinano in caso di positivo svolgimento. Infine, non va taciuto che in tema di reati aventi ad oggetto sostanze stupefacenti si è affermato (Sez. 3, n. 6876 del 27/01/2011 - dep. 23/02/2011, Bartoluccio, Rv. 249542), a riguardo dell'analogo istituto, che "l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prevista in caso di riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto per i reati in materia di stupefacenti, è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice" (Sez. 4, n. 15018 del 13/12/2013 - dep. 01/04/2014, Cereghino, Rv. 261560). Il raccordo tra la sostituzione della pena principale con quella del lavoro di pubblica utilità e l'art. 133 cod. pen. rende manifesto che la valutazione del for giudice ben può tener conto dei precedenti penali dell'imputato, dovendo considerare l'idoneità della pena sostitutiva alla risocializzazione del reo;
anche di quelli estinti, tanto che anche ove sopraggiunta la riabilitazione del reo, di essi si tiene conto ai fini della valutazione della capacità a delinquere del medesimo (cfr. Sez. 6, n. 16250 del 12/03/2013 - dep. 09/04/2013, Schirinzi, Rv. 256186, per la quale la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna ma non preclude la valutazione dei precedenti penali e giudiziari del riabilitato, trattandosi di situazioni di fatto di cui il giudice deve tener conto, a norma dell'art. 133 cod. pen., nell'apprezzamento del comportamento pregresso dell'imputato ai fini della determinazione della pena). Escluso quindi un qualsiasi errore di diritto nella sentenza in esame, va conclusivamente rammentato che il vizio denunciabile con il ricorso per cassazione é quello di manifesta illogicità; nella specie non ricorrente, giacché si é tenuto legittimamente conto anche di reati estinti, la cui lontananza nel tempo non é di per sé ostativa alla loro considerazione;
ciò che rileva é che il giudice abbia esplicato di aver valutato l'attuale pericolosità sociale del reo, che ben può essere lumeggiata da comportamenti risalenti, specie in assenza di positivi fatti nuovi di opposto. E' quanto fatto dalla Corte di Appello, con il percorso motivazionale sin qui esaminato. Quanto alla lamentata eccessività della pena, si tratta di una petizione e non di una puntuale critica alla sentenza impugnata.
4. In conclusione il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/3/2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Luisa BianchiBien Salvatore Dovere S N O I Z A S S A C CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 1 AGO. 2016- PREMA OF IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Drsa Gabriella LamelzaGabrie 5